| Sentenze recupero crediti |
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L'attività di recupero crediti effettuata in modo che si verifichi "confusione" tra somme recuperate ed incassate, trattenute ed introitate, va qualificata come attività di "tesoreria" e come tale integra gli estremi della "intermediazione finanziaria" e richiede l'autorizzazione allo svolgimento ai sensi del TULB; l'assenza dell'autorizzazione, conseguentemente, rende sussistente la fattispecie di cui all'art. 132 TULB.
Tribunale Roma, 22 gennaio 2002 |

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