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giovedì 20 novembre 2008
 
 
Sentenze recupero crediti PDF Stampa E-mail
 

L'attività di  recupero  crediti  effettuata in modo che si verifichi "confusione" tra somme recuperate ed incassate, trattenute ed introitate, va qualificata come attività di "tesoreria" e come tale integra gli estremi della "intermediazione finanziaria" e richiede l'autorizzazione allo svolgimento ai sensi del TULB; l'assenza dell'autorizzazione, conseguentemente, rende sussistente la fattispecie di cui all'art. 132 TULB.

Tribunale Roma, 22 gennaio 2002

 
 

 
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