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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Cassazione civile sez. I 13 giugno 2008 n. 16010 PDF Stampa E-mail
Cassazione civile  sez. I 13 giugno 2008  n. 16010

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. CARNEVALE Corrado                           -  Presidente   - 
Dott. FIORETTI  Francesco Maria                   -  Consigliere  - 
Dott. RORDORF   Renato                            -  Consigliere  - 
Dott. GILARDI   Gianfranco                        -  Consigliere  - 
Dott. BERNABAI  Renato                       -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
         G.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI
7, presso l'avvocato DE PASCALI MONICA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PIZZORNI MARISA, ROMANO ROBERTO, giusta
procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ILVA S.P.A., in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA FAA' DI BRUNO 4, presso l'Avvocato PERRUCCI
GIANLUCA, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato
JANNONI FRANCO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1963/03 della Corte d'Appello di NAPOLI,
depositata il 10/06/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/03/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato MONICA DE PASCALI che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 Maggio 1999 la signora G.N. conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino L'ILVA s.p.a., esponendo:- che con scrittura privata 18 Giugno 1992 i sigg. P.F. e S.G., titolari dell'intero capitale sociale della Italtubi s.p.a., si erano impegnati a cederne la quota del 90% alla Tubisud Italia s.r.l. verso il prezzo di L. 500.000.000, più tardi elevato a L. 505.000.000, da corrispondere in contanti;- che, deceduto il signor P., era subentrata nel rapporto l'esponente, in qualità di erede;- che nella clausola n. 3 si dava atto che il prezzo era stato concordato sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata al 30 Aprile 1992, che registrava variazioni in diminuzione, contestualmente precisate, del patrimonio netto attestato dal bilancio;- che erano state pure pattuite fideiussioni dei venditori in favore della Tubisud Italia per l'importo totale di L. centocinquanta milioni a garanzia di sopravvenienze passive o inesistenza di voci di attivo che fossero emerse nel periodo di due anni successivo alla cessione;- che, alla clausola n. 7, i venditori s'erano pure impegnati ad acquistare tutti i crediti commerciali al valore nominale risultante dai libri contabili della Italtubi, qualora gli stessi non fossero stati incassati, in tutto o in parte, entro 24 mesi dalla loro scadenza, sempre che l'ammontare non pagato eccedesse il fondo svalutazione-crediti appostato nella situazione patrimoniale: in tal modo, dando atto, implicitamente, deirinesigibilità di vari crediti presupposta in sede di determinazione del prezzo della cessione;che i termini di pagamento erano stati fissati, per L. 405.000.000, contestualmente al trasferimento delle azioni e per il saldo di L. cento milioni al momento dell'incasso da parte dell'Italtubi s.p.a. dell'indennizzo assicurativo della polizza-vita stipulata dal signor P. in favore di detta società;- che, perfezionata la cessione del 55% del capitale, l'attrice rilasciava alla Tubisud Italia la garanzia fideiussoria dell'Istituto San Paolo di Torino a semplice richiesta per la somma di L. 82.500.000 e la durata di anni due;- che la Tubisud Italia otteneva poi l'indennizzo assicurativo di L. cento milioni relativo alla polizza sulla vita;- che con raccomandata spedita il 19 luglio '93 la Tubisud Italia invitava l'esponente a perfezionare la cessione dei crediti a rischio, richiedendo il pagamento della somma di L. 91.681.650, al netto dell'importo di L. 311.900.000 già contabilizzato in bilancio come fondo svalutazione crediti;- che a tale richiesta l'esponente opponeva in compensazione il maggiore credito di L. cento milioni derivante dalla polizza assicurativa ed invitava la società alla retrocessione di tutti crediti scaduti, pagati con il detto indennizzo;- che rimaste senza esito le trattative di bonario componimento, la Tubisud Italia escuteva la fideiussione, in misura superiore al dovuto e non metteva a disposizione della signora G. i crediti scaduti e da lei pagati;- che alla Tubisud Italia s.r.l. era subentrata Ulva s.p.a quale subacquirente del pacchetto azionario della Italtubi.Tutto ciò premesso, ritenuto che una precedente azione intentata verso la Tubisud Italia s.r.l. era stata respinta dal Tribunale di Avellino per carenza di legittimazione passiva, in virtù della intervenuta vendita del pacchetto azionario, chiedeva la condanna dell'Ilva alla consegna di una quota pari al 55% del 90% - e dunque, in totale, pari al 49,5% - dell'ammontare complessivo dei crediti, nonchè alla consegna dei relativi documenti probatori; oltre all'importo di L. 11.000.000, quale maggiore importo della fideiussione escussa, ed al risarcimento dei danni.Costituitasi ritualmente, l'Ilva eccepiva che i crediti inesigibili si erano rivelati di ammontare di gran lunga superiore alla stima preventiva di L. 300.000.000: cosicchè erano risultati insufficienti il fondo di svalutazione e la fideiussione escussa. Eccepiva altresì l'improponibilità della domanda di consegna dei crediti, trattandosi di una prestazione di "fare" incoercibile; per di più, tardivamente proposta oltre il termine previsto in contratto. Assumeva inoltre che era dovuto l'importo ulteriore di L. 50.000.000 a titolo di spese notarili e legali per le azioni di recupero e svolgeva, pertanto, domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza tuttora dovuta di L. 73.000.000.
Con sentenza 7 marzo 2001 il Tribunale di Avellino, qualificata la clausola n. 7 contenente l'impegno congiunto dei sigg. P. e S. ad acquistare i crediti insoluti come contratto preliminare unilaterale in vista della successiva cessione dei crediti, ex art. 1260 c.c., rilevava come essa ponesse l'obbligo in questione a carico di entrambi i venditori, intesi come parte complessa; e che pertanto la dichiarazione resa dalla sola signora G. di essere disposta al riacquisto era inefficace: con la conseguenza che nessuna delle parti poteva chiedere la condanna al pagamento delle somme pretese, salva l'eventuale azione in separata sede verso l'altro venditore, sig. S., inadempiente al medesimo obbligo contrattuale.
Rigettava pertanto sia la domanda principale, che quella riconvenzionale, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello la signora G., deducendo che ciascuno dei venditori si era impegnato a trasferire le azioni di sua spettanza e a rilasciare le fideiussione, così come a riacquistare i crediti insoddisfati: pertanto non vertendosi in tema di compravendita di un bene indivisibile, era erronea la qualificazione giuridica di parte complessa dei due venditori. Inoltre, l'escussione della fideiussione bancaria da lei rilasciata giustificava la condanna dell'Ilva a ritrasferirle i crediti insoluti, per la parte a lei spettante. La decisione era anche viziata da ultrapetizione, perchè il Tribunale aveva rilevato d'ufficio la mancata adesione del sig. S. alla richiesta di retrocessione dei crediti.
Resisteva all'impugnazione l'Ilva, che svolgeva a sua volta appello incidentale condizionato per il pagamento della somma di L. 70.000.000 a titolo di spese legali e notarili.
Con sentenza 30 Maggio - 10 Giugno 2003 la Corte d'appello di Napoli confermava integralmente la decisione di primo grado, motivando che correttamente il primo giudice aveva ravvisato un contratto preliminare unilaterale stipulato da una parte complessa, costituita dai signori G. e S., che pertanto non poteva essere fatto valere da uno solo dei compartecipi.
Compensava fra le parti le spese di giudizio.
Proponeva ricorso per cassazione la signora G., deducendo, come unico motivo, la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e sull'onere della prova, nonchè vizio di motivazione, giacchè la corte d'appello, come già il primo giudice, non aveva valutato il comportamento complessivo delle parti ed il collegamento negoziale tra la vendita delle azioni e l'obbligo di riacquisto dei crediti insoluti; ed aveva quindi applicato un principio di diritto affermato in tema di compravendita di beni indivisibili ad una fattispecie, quale quella in esame, caratterizzata invece dalla scindibilità, per di più in parti diseguali, dell'oggetto: come confermato dalle due distinte fideiussioni prestate per ammontare diverso e dalla transazione unilateralmente stipulata dall'Ilva con l'altro venditore, S.G.. Inoltre, la corte aveva rilevato d'ufficio la questione, senza che l'Ilva avesse sollevato eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Resisteva con controricorso l'Ilva s.p.a., eccependo, in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, per mancata corrispondenza delle censure ex adverso formulate con le norme che si assumevano violate; ed in subordine, la sua infondatezza.
All'udienza del 14 marzo 2008 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Dev'essere rigettata l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso, sollevata sotto il profilo che mancherebbe la correlazione diretta tra le singole norme di riferimento e le parti della sentenza censurate per violazione di legge.
Il ricorso, esaminato nella sua interezza, rende chiaro ed inequivoco l'intento di riferire la denunziata violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, ex art. 1362 c.c. e segg., al passo della decisione che, con statuizione assorbente e preclusiva, ha dichiarato inammissibile la domanda perchè non proposta da entrambi i venditori delle azioni, costituenti una parte complessa. Oltre ciò, si osserva come il motivo di doglianza concerna anche il vizio di motivazione, suscettibile di disamina separata, che non può neppure ritenersi investito dalla eccezione di inammissibilità nei termini sopra esposti.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
La Corte d'appello di Napoli, come già in precedenza il Tribunale di Avellino, ha applicato un principio giurisprudenziale non pertinente, affermato - peraltro, non senza contrasti - nell'ambito della diversa fattispecie traslativa caratterizzata dalla contitolarità di un bene indivisibile: e dunque, dal requisito della necessaria partecipazione al negozio di tutti i comproprietari, costituenti una parte complessa. Ipotesi del tutto eterogenea è invece quella in esame, in cui i due soci dell'Italtubi s.p.a. si erano obbligati al riacquisto dei crediti sociali - oggetto evidentemente frazionabile - al valore nominale, ove questi fossero risultati inesigibili entro il termine di 24 mesi dalla scadenza. Per di più, la corte territoriale ha interpretato tale clausola isolatamente, con un approccio atomistico, in violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., disancorandola da altri elementi essenziali pure emergenti dal contratto di vendita delle azioni: quali, la titolarità esclusiva, individuale, delle azioni vendute da parte dei due soci, costituenti quote diseguali del capitale (cui faceva riscontro la rispettiva prestazione di fideiussioni, d'importo simmetricamente diseguale per l'eventualità di sopravvenienze passive ) e soprattutto la clausola n. 10, che enunciava a tutto tondo la reale natura dell'obbligo in questione, stabilendo che "i venditori saranno responsabili in via solidale, di tutte le sopravvenienze passive e/o insussistenza di attivo, non risultanti dal bilancio infrannuale".
Al riguardo, la motivazione della sentenza appare carente laddove omette di verificare la compatibilità della configurazione di una parte complessa a latere venditoris con i suesposti connotati peculiari del contratto di cessione e dell'obbligo di riacquisto dei crediti risultati inesigibili: compatibilità, da escludere con la solidarietà passiva, in cui, per definizione, ciascuno dei debitori può essere costretto all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.).
Per completezza di analisi, si può aggiungere che la Corte territoriale ha pure trascurato di considerare il comportamento successivo delle parti, quale criterio sussidiario per l'accertamento della volontà comune, ex art. 1362 c.c., comma 2: estrinsecatosi, nella specie, nell'omessa eccezione, da parte dell'Ilva s.p.a, della carenza di legittimazione attiva della G., in assenza dello S. - in ipotesi, costituente con lei una parte complessa - e soprattutto nella transazione stipulata dall'Ilva con lo stesso S., che pure presupponeva la natura scindibile delle situazioni soggettive dei due soci.
Il lamentato vizio di motivazione è inoltre reso palese dalla mancata considerazione della vera funzione negoziale assolta dalla clausola n. 7, che, mediante un'obbligazione solidale dei venditori di riacquisto dei crediti risultati inesigibili, di fatto prefigurava una forma di rimborso di parte del prezzo delle azioni, in dipendenza di una sopravvenienza passiva che eccedesse il fondo di svalutazione dei crediti: pur dopo il suo adeguamento, per L. 300.000.000, di cui dava atto la clausola n. 3, alla luce della situazione contabile aggiornata, redatta in vista del contratto, che aveva rettificato il valore del patrimonio netto. Il fatto stesso che la clausola n. 7, riportata nella sentenza impugnata, parli di un obbligo - e non di un diritto - dei venditori di acquistare al loro valore "facciale"- e cioè nominale - tutti i crediti maturati e non incassati entro ventiquattr'ore dal loro termine di scadenza, richiama il concetto di solidarietà passiva, inconciliabile con la ritenuta natura di parte complessa di un contratto avente ad oggetto un bene per natura, o per volontà delle parti, indivisibile.
A riprova dell'errore di diritto in cui è incorsa la corte territoriale, nell'inquadramento concettuale della fattispecie concreta, vale il richiamo giurisprudenziale citato in motivazione (Cass. 3 Novembre 2000, n. 14346 ), che riguarda il caso di un contratto preliminare di vendita di un lotto di terreno edificabile, stipulato solo da alcuni dei soci della società che ne era proprietaria: fattispecie, affatto eterogenea da quella in esame, in cui, per l'appunto, la presupposizione dell'indivisibilità del bene oggetto del trasferimento giustificava la ritenuta inammissibilità dell'esecuzione in forma specifica verso taluni, soltanto, dei promittenti (di cosa altrui). Per contro, la medesima conclusione non si attaglia al riacquisto dei crediti rivelatisi inesigibili, di cui alla clausola n. 7, risolventesi in una riduzione del prezzo di vendita delle azioni e nel conseguente obbligo solidale di rimborso: situazioni estranee all'ipotesi di un contratto autonomo stipulato da una parte complessa plurisoggettiva, quale, invece, configurato in sentenza.
In quest'ottica, la corte territoriale ha altresì omesso di apprezzare che l'escussione da parte dell'Ilva s.p.a. della fideiussione prestata dalla G. rappresentava già una parziale esecuzione del suo obbligo di rimborso; cui doveva corrispettivamente seguire una retrocessane dei crediti insoluti di importo equivalente.
La sentenza dev'essere quindi annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sull'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria della ricorrente e per il regolamento consequenziale delle spese processuali, anche di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie la domanda, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008
 

 
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