| Cassazione civile sez. I 15 settembre 2008 n. 23690 |
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Cassazione civile sez. I 15 settembre 2008 n. 23690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente - Dott. ADAMO Mario - Consigliere - Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere - Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere - Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 25, presso l'avv. Palattella Alberto, che lo rappresenta e difende per procura in atti, - ricorrente - contro G.E.; - intimata - sul ricorso n. 13882/05 proposto da: G.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Baiamonti 10, presso l'avv. Santoro R. Patrizia, che la rappresenta e difende per procura in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro C.D.; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 99/05 in data 12 gennaio 2005. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò; udito, per il ricorrente principale, l'avv. Alberto Palattella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Schiavon Giovanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo motivo, e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso incidentale.
Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 99/05 del 12 gennaio 2005, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da G. E. nei confronti di C.D. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 12 marzo 2003 - che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai suddetti coniugi ed aveva rigettato la domanda della G. volta all'attribuzione in suo favore di un assegno di divorzio - poneva a carico del C. l'obbligo di corrispondere in favore dell'appellante un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su base Istat, rigettava l'appello incidentale e confermava nel resto la sentenza appellata, compensando tra le parti le spese del grado.2. A fondamento della decisione, e per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, la Corte territoriale così motivava:2.a. diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - che aveva escluso la corresponsione dell'assegno di divorzio, attribuendo rilevanza al lungo periodo trascorso tra la presentazione del ricorso per la separazione personale ((OMISSIS)) e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, pronunciato nel (OMISSIS) e sottolineando come il periodo di convivenza coniugale, protrattasi dal (OMISSIS) per circa 13 anni, fosse stato più breve rispetto a quello della separazione personale (circa 14 anni) - l'entità del tempo trascorso tra l'effettivo inizio della separazione e la pronuncia di divorzio non poteva essere considerata come un parametro influente sul diritto del coniuge più debole all'assegno di divorzio, poichè il diritto medesimo era conseguente alla mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita esistente durante il matrimonio, o comunque alla impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e ritenuto che la durata del matrimonio era considerata dal legislatore come incidente soltanto sull'entità dell'assegno e non sul corrispondente diritto;2.b. dalle rispettive certificazioni CUD dei coniugi per l'anno (OMISSIS) era risultato che il C., di professione medico, professore universitario e libero professionista con attività espletata nelle strutture pubbliche, aveva percepito un reddito di Euro 74.410,27, mentre la G., dipendente del Comune di Roma, aveva goduto di un reddito di Euro 18.949,59; inoltre nessuno dei coniugi risultava proprietario di beni immobili, mentre eventuali risparmi e depositi bancari, peraltro sufficientemente documentati dal C., non incidevano in modo rilevante sulla innegabile disparità economica tra i coniugi, che costituiva anche prova dell'elevato tenore di vita del C.;2.c. i mezzi di cui disponeva la G. non le consentivano di mantenere il tenore di vita di cui avrebbe goduto se il matrimonio con il C., medico impegnato come ricercatore anche durante la convivenza coniugale, fosse continuato e, in particolare, di fruire del più elevato tenore di vita raggiunto dal C., secondo il prevedibile sviluppo della carriera universitaria intrapresa durante il matrimonio;2.d. ricorrevano pertanto i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore dell'appellante, mentre la quantificazione andava rapportata alle condizioni dei coniugi, entrambi della stessa età, di buona salute, con discreta anzianità professionale e assistiti dalle garanzie previste per i consolidati rapporti di lavoro con enti pubblici; inoltre il parametro costituito dal contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, o di quello comune, non favoriva in particolare la G., in quanto il successo professionale del C. costituiva il coronamento di doti strettamente personali, come il rigoroso impegno nella professione e il costante approfondimento degli studi, rispetto alle quali la ex moglie non aveva svolto nè avrebbe potuto svolgere alcun ruolo di rilievo, essendo stata a sua volta impegnata nel lavoro di impiegata presso il Comune di Roma; doveva altresì tenersi presente la durata della convivenza matrimoniale che, nella specie, era stata più breve della separazione antecedente al divorzio, senza peraltro che la G. avesse usufruito durante gli oltre 14 anni di separazione di alcun assegno di mantenimento per non averlo neppure richiesto;2.e. alla stregua di tali complessive valutazioni l'assegno di divorzio doveva essere contenuto nella misura di Euro 500,00 al mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data della deliberazione della sentenza di divorzio (gennaio 2003).3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso, ricorso incidentale condizionato con un motivo e memoria, la G..
Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, a norma dell'art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza.Con il primo motivo il C. - denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e vizio di omessa e contraddittoria motivazione - si duole che la sentenza impugnata abbia modificato la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha negato che gli sviluppi delle rispettive posizioni professionali dei coniugi costituissero realizzazione del progetto matrimoniale da realizzare, ed afferma che il divario delle condizioni economiche dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio non è certamente sufficiente per l'attribuzione del relativo assegno, in quanto la possibilità di partecipare agli eventuali miglioramenti della situazione economica dell'ex coniuge, successivi alla cessazione della convivenza, sussiste soltanto nel caso in cui tali miglioramenti siano ricollegabili alla situazione di fatto e alle concrete aspettative maturate nel corso della convivenza. Nel caso di specie, nel (OMISSIS), quando si è realizzata la definitiva rottura dei rapporti tra i coniugi, il C. era un semplice ricercatore con aspirazioni di carattere scientifico ma senza alcuna aspettativa concreta, con la conseguenza che l'evoluzione della situazione professionale ed economica non era prevedibile durante la convivenza matrimoniale. Il ricorrente conclude sostenendo che la sentenza si contraddice quando, dopo aver affermato la prevedibilità della carriera universitaria del C. in costanza di convivenza matrimoniale, ha poi riconosciuto che il successo professionale del C. medesimo, sul quale la moglie non ha potuto influire, è dipeso esclusivamente dalle sue doti personali.1.1. La complessiva censura è priva di fondamento.Secondo un orientamento più volte enunciato da questa Corte, che il collegio condivide e intende in questa sede confermare, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va, effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economi che dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 2002/6541; 2004/17895;2007/4764; 2007/15610).La Corte di appello di Roma - nell'affermare che nel caso di specie era ravvisabile tra i due ex coniugi un notevole divario di reddito, risultante dai documenti fiscali prodotti, avendo il C. percepito nel 2003 un elevato reddito, pari ad Euro 74.000 circa, derivante dalla sua attività di medico libero professionista e di professore universitario, già impegnato come ricercatore universitario al tempo della convivenza matrimoniale, mentre nello stesso anno la G., dipendente comunale, ha usufruito di un reddito di gran lunga inferiore, pari ad Euro 18.900,00, e nell'osservare che la provata disparità di condizione economica tra le parti era sintomatica di un tenore di vita del C. di gran lunga superiore a quello della G., i cui mezzi erano inadeguati a consentirle di mantenere il tenore di vita che avrebbe goduto se il matrimonio con il C. fosse continuato e tanto meno di fruire "del più elevato tenore di vita compatibile con l'elevata professionalità e l'eminente ruolo culturale raggiunti dal C., secondo il prevedibile sviluppo della carriera universitaria intrapresa durante il matrimonio" e quindi in base a situazioni ed aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale - si è uniformata, sulla base di una congrua motivazione immune da vizi logici, al criterio sopra enunciato, facendo riferimento, ai fini dell'accertamento del presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, alla complessiva situazione reddituale delle parti, come risultante dalla documentazione fiscale prodotta.1.1.1. Non sussiste pertanto la violazione di legge dedotta dal ricorrente e la decisione della Corte di appello resiste alle censure svolte nel primo motivo dal ricorrente, il quale ha contrapposto all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale una propria e diversa valutazione delle risultanze processuali, per arrivare a concludere - ma così inammissibilmente mirando alla revisione da parte della Corte di legittimità delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito (Cass. 2000/5806; 2003/17651; 2004/15675) - che l'evolversi della sua situazione professionale ed economica non era prevedibile durante la convivenza matrimoniale e che, applicando il ragionamento seguito dai giudici di appello alle circostanze di fatto esaminate, gli stessi giudici sarebbero dovuti pervenire al rigetto dell'impugnazione.Trova applicazione nella specie il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 2003/12467), o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 2001/7476) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 2007/7972;2007/13954), spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 2001/4667;2003/10330; 2003/11918).1.1.2. Non ricorrono neppure gli estremi del vizio di motivazione prospettato dal ricorrente, in quanto nessuna contraddizione logica può cogliersi tra l'affermazione della prevedibilità della progressione della carriera universitaria del C. in costanza di convivenza matrimoniale e il riconoscimento che il successo professionale del C. costituisce il coronamento di un impegno strettamente professionale di quest'ultimo, rispetto al quale la ex moglie non ha svolto nè poteva svolgere alcun ruolo di rilievo.Infatti, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, rileva il prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale e non già l'apporto che il coniuge ha fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge o di quello comune, apporto da tenere eventualmente in considerazione, insieme con gli altri parametri di riferimento indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in funzione della determinazione della misura dell'assegno.2. Con il secondo motivo, prospettandosi ancora la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, si censura la sentenza di appello per omessa motivazione in ordine alla circostanza che nel corso del lungo periodo di separazione la G. non ha mai goduto di un assegno di mantenimento. Deduce il ricorrente che la G. stessa, sottoscrivendo l'accordo di separazione personale che non prevedeva l'assegno di mantenimento, ha riconosciuto implicitamente la non riconducibilità al matrimonio degli sviluppi dell'attività del marito e l'adeguatezza del proprio reddito a garantirle, anche nelle mutate condizioni familiari, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.2.1. La doglianza è infondata. Osserva al riguardo il collegio che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua della L. n. 898 del 1970, art. 5, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poichè, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. 2001/11575; 2007/25010).Nel caso di specie, la Corte di merito, nel valutare gli elementi previsti dalla legge per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di divorzio, ha attribuito rilievo decisivo alla rilevante capacità di reddito del C. e alla evidente disparità di condizione economica, a svantaggio della G., esistente tra gli ex coniugi e non ha pertanto tratto dall'assetto economico relativo alla separazione specifici elementi di valutazione, idonei a influire sulla determinazione della misura dell'assegno.3. Con il terzo motivo il C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, deducendo che la G. non ha fornito prova alcuna del deterioramento della propria situazione economica in conseguenza del divorzio e che la valutazione della Corte si è basata esclusivamente sulla disparità dell'attuale reddito. Il ricorrente critica anche la valutazione delle capacità di reddito dei coniugi compiuta dalla Corte di appello, soggiungendo altresì che la decisone impugnata appare contraddittoria in ordine alla determinazione della misura dell'assegno in Euro 500,00 dopo che si è posto in evidenza che la moglie non ha contribuito al successo professionale del marito.3.1, Anche tale censura non merita accoglimento. Come già rilevato nel precedente par. 1.1., la Corte di appello ha fatto riferimento, ai fini dell'accertamento del presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, alla complessiva situazione reddituale delle parti, come risultante dalla documentazione fiscale prodotta e quindi sulla scorta dei documenti probatori prodotti dalle parti in adempimento dell'onere su di loro gravante, in conformità al principio secondo cui il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale viene desunto dalle loro potenzialità economiche, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro eventuali disponibilità patrimoniali.Osserva inoltre il collegio che, con riguardo alla quantificazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per la determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno (Cass. 2004/13169; 2005/10210).Nel caso di specie, come già rilevato nel precedente par. 2.1., la Corte territoriale - pur valutando l'insieme dei parametri di riferimento previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 - ha attribuito decisivo rilievo alla notevole capacità di reddito del C. e alla evidente disparità di condizione economica, a svantaggio della G., esistente tra gli ex coniugi, così adeguatamente argomentando in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della misura dell'assegno e restando, di conseguenza, escluso il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione per non avere i giudici di appello tenuto conto che la G. non avrebbe contribuito al successo professionale del C..Le ulteriori censure del ricorrente in ordine alla valutazione delle capacità di reddito dei coniugi compiuta dalla Corte di appello si risolvono in doglianze di merito, non consentite nel giudizio di legittimità, in ordine all'apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice di secondo grado.4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso principale, restando di conseguenza assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale la G. si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e insiste per la loro ammissione.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008
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