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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Tribunale Firenze 29 agosto 2008 n. 3137 PDF Stampa E-mail

                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                       IL TRIBUNALE DI FIRENZE
 
in persona del Presidente Istruttore dott. Bruno RADOS
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 4337/04 RG promossa da
XXX,  rappresentato  e  difeso,  giusta  procura in calce all'atto di
citazione,  dall'avv. ZZZ del foro di Firenze, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Via CCC
                                                               ATTORE
                               CONTRO
VVV  avv.  BBB,  rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla
comparsa  di  risposta,  dall'avv. NNN del foro di Firenze, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Via MMM
                                                            CONVENUTO
                                  E
AAA  ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del dirigente procuratore dott.
BBB   SSS,  rappresentata  e  difesa,  anche  disgiuntamente,  giusta
procura  in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli
avv.  ti DDD del foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo
studio presso del secondo in Via FFF
CHIAMATA IN CAUSA
avente ad oggetto: risarcimento danni
All'udienza del 16.04.2008 le parti hanno rassegnato le seguenti
                             CONCLUSIONI
Per  l'attore  XXX:  " Sentirsi dichiarare responsabile, per i motivi di  cui  in premessa, della intervenuta irrevocabilità della sentenza pronunciata  dal  Pretore  di Firenze in data 27.5.1999, con la quale l'attore è stato condannato alla pena di lire 10 milioni di ammenda, oltre  al  pagamento  delle  spese processuali, e sentirsi dichiarare responsabile  della  mancata  declaratoria  da  parte  della Corte di Cassazione,  per  inammissibilità della relativa "impugnazione, della causa  di non punibilità costituita dalla estinzione per prescrizione del  reato  per il quale l'attore era stato condannato dal Pretore di Firenze    con    la    sentenza    di  cui  sopra,  e  per  sentirsi conseguentemente  condannare  all'integrale  risarcimento  dei  danni subiti  dall'attore,  da  liquidarsi nella misura di euro 5.489,27.=, per  somme  che l'attore ha dovuto corrispondere a titolo di ammenda, spese  processuali  e  versamento  alla  Cassa  delle Ammende, nonché nella    ulteriore   misura  di  (lire  4.284.000.=)  euro  2.212,50= dall'attore    corrisposta    al  convenuto  per  richiesti  compensi professionali,  trattandosi  di spesa sostenuta inutilmente a cagione della  responsabilità  professionale  addebitabile  al  convenuto; in subordine,  e  con  rispettosa riserva di gravame, ferma rimanendo la domanda  di  risarcimento  dei  danni  nella  indicata misura di euro 5.489,27=    per    l'anzidetta  causale,  sentirsi  condannare  alla restituzione  della  differenza  fra quanto dal convenuto richiesto e dall'attore   corrispostogli  a  titolo  di  acconto  per  competenze professionali    (lire    4.284.000    =   euro  2.212,50)  e  quanto eventualmente   dovuto  al  convenuto  per  l'attività  professionale effettivamente  ed  utilmente  svolta nell'interesse dell'attore; con interessi  nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo pagamento  sulle  somme  che resulteranno in definitiva dovute, e con rivalutazione  delle  stesse  a  titolo di ulteriore e maggior danno; con  vittoria  delle  spese  di  lite e con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge."
Per  il  convenuto  VVV  avv.  BBB  (non  comparso all'udienza per la precisazione  delle  conclusioni  definitive),  come  da  comparsa di risposta:  "In tesi rigettarsi ogni domanda proposta dal Sig. Ugo XXX nei  confronti  dell'Avv.  BBB  VVV;  in ipotesi dichiarare la AAA in persona  del  suo  legale  rappresentante  pro  tempore, a rilevare e tenere  indenne  l'Avv.  BBB  VVV  da  ogni  e  qualsiasi conseguenza dell'emananda  sentenza ove essa fosse  di accoglimento - in tutto  o solo  in  parte  - della  domanda attrice per come formulata  in atto di  citazione,  anche  in  punto  di  spese di causa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari."
Per  la  chiamata  in  causa  AAA  Assicurazioni  S.p.A.: " Voglia il Tribunale di Firenze: in  tesi:  respingere  la  domanda  avanzata  da  parte  attrice  nei confronti  dell'Avv.  VVV  e conseguentemente  respingere  anche  la domanda  di  manleva  avanzata  dall'Avv. VVV nei confronti della AAA Assicurazioni S.p.A..
In  ipotesi:  in caso di accoglimento della domanda attrice, limitare le  somme  dovute  dalla  AAA  Assicurazioni s.p.a. all'Avv. VVV alla sola  domanda risarcitoria compresa nella copertura assicurativa, con l'applicazione  dello  scoperto  di  polizza,  e con esclusione della domanda  relativa  alla  restituzione dei compensi professionali. Con vittoria di spese, diritti e onorari."

Fatto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2004 Ugo XXX conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, l'avv. BBB VVV per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che assumeva aver egli subito in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità ex art.613 I co. c.p.p., del ricorso per cassazione proposto dal predetto legale per conto dell'attore (erroneamente proposto quale appello, con conseguente rimessione degli atti alla S.C. da parte della Corte d'Appello di Firenze ai sensi dell'art. 568 V comma c.p.p.) avverso la sentenza n. 1594/99 del Pretore di Firenze che aveva condannato il XXX alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato p. e p. dagli artt.6, comma 2, e 91, comma 1, del D.L. n.626/94.
Assumeva l'attore che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché non proposto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, aveva precluso alla Suprema Corte di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza del primo giudice ma prima della pronuncia della Suprema Corte, con conseguente irrevocabilità della sentenza del Pretore di Firenze e pagamento da parte sua della somma di euro 5.489,27= per la pena pecuniaria inflittagli dal Pretore, spese processuali e somma dovuta alla cassa delle ammende disposta dalla Corte di Cassazione.
Concludeva quindi nei sensi riportati in epigrafe,cioè per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, pari al rimborso di quanto aveva egli dovuto pagare (euro 5.489,27=) in conseguenza della intervenuta irrevocabilità della condanna inflittagli in primo grado, nonché di quanto (lire 4.284.000=, pari ad euro 2.212,50=) aveva dovuto pagare all'avv. VVV per richiesti compensi professionali, trattandosi di spesa sostenuta inutilmente a cagione della responsabilità professionale addebitabile al medesimo.
Il convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attrici siccome infondate e l'autorizzazione - concessa dal G.I. - di chiamare in causa la AAA Assicurazioni S.p.A. per essere da questa rilevato in caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande attrici.
Anche la predetta società, compagnia assicuratrice della responsabilità professionale del convenuto, si costituiva in giudizio, contestando il fondamento delle pretese attrici e opponendo in ogni caso la copertura soltanto parziale della polizza assicurativa.
Quindi all'esito dell'istruttoria, concretatasi nella sola produzione di documenti, all' udienza del 16.4.2008, comparsi soltanto l'attore e l'AAA Assicurazioni per la formulazione delle rispettive conclusioni definitive, il Presidente, riassegnata a sé la causa già assegnata alla dr.ssa GGG, la ha trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
 Diritto
Motivi della decisione
La domanda attrice va accolta in quanto fondata, se pur con le precisazioni di cui 'infra' sul QUANTUM.
In diritto, va premesso che secondo la recente elaborazione della S.C. " in tema di responsabilità del legale incombe al cliente, il quale assume di aver subito un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente >> (v. per tutte Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238).
In fatto, posto che il reato contestato al XXX (violazione degli artt.6, comma 2, e 91, comma 1, del D.L.vo n. 626/94è una contravvenzione, punita con "l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni", è pacifico che tale reato è stato accertato in Firenze il 19 giugno 1995 (cfr. il capo di imputazione riportato nella sentenza del Pretore di Firenze - doc. 2 del fascicolo di parte attrice)
È del pari certo che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 157, n.5, e 160, ultimo comma, cod. pen. (nel testo previgente), il reato contestato all'attore si sarebbe estinto per prescrizione con il decorso di quattro anni e sei mesi (tre anni più la metà) a partire dal 19 giugno 1995, cioè il 19 dicembre 1999, come del resto puntualmente annotato sulla copertina del fascicolo d'ufficio del processo avanti la Corte di Cassazione (v. doc. 7 fasc. cit.).
È altresì provato in causa (v. doc. 7 fasc. cit.) che il processo è "pervenuto il 22 Nov. 1999" alla Cassazione, è stato "registrato il 23 Nov. 1999" e per la discussione dello stesso fu fissata l'udienza del 22 marzo 2000, quando la Corte, in applicazione del disposto dell'art.129, I co., c.p.p., avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ma l'inammissibilità del ricorso, perché proposto da difensore - l'avv. VVV - a quel tempo non iscritto nell'albo speciale della Suprema Corte, ha precluso alla stessa la declaratoria di non punibilità, secondo quanto espressamente affermato nella parte motiva della sentenza n. 1272 del 22.3.2000 (v. doc.5 bis fasc. cit.), nella quale si legge testualmente: "..Il "ricorso proposto da XXX....è affetto da "inammissibilità originaria, perchè è stato proposto da avvocato non iscritto allo speciale albo ex art. 613 c.p.p., sicché non è applicabile l'art. 129 c.p.p...".
A fronte di tali inoppugnabili dati di fatto si prospettano infondate le contestazioni difensive del convenuto e della Compagnia chiamata in causa.
È in particolare erronea in fatto ed inconferente in diritto l'affermazione secondo cui il XXX non avrebbe contestato "..in alcun modo la correttezza nel merito della sentenza del Pretore, ammettendo così la commissione del reato per il quale è stato giustamente punito, ma si lamenta solo del fatto che tale giusta sanzione sarebbe stata evitata se si fosse maturata la prescrizione.."
Tale assunto è non solo erroneo in fatto, perché il XXX ha proposto appello contro la sentenza del Pretore, contestandone recisamente e motivatamente l'ingiustizia nel merito (cfr. atto di appello sottoscritto dall'avv. VVV - doc. 3 fasc. cit.) e non consta di alcun atto nel quale egli abbia in qualche modo ammesso "la commissione del reato", ma anche totalmente infondato in diritto, in quanto è innegabile che l'imputato ha diritto di avvalersi delle possibili cause estintive del reato, quando - come per l'appunto nel caso di specie - possa ragionevolmente confidare nel verificarsi di una di esse, trattandosi di "chances" afferenti al processo penale.
Infondata ed erronea è l'altra argomentazione della Compagnia assicuratrice secondo cui la prescrizione del reato costituirebbe una "circostanza meramente ipotetica e non dimostrata", perché non vi sarebbe agli atti "alcuna prova del fatto che la Cassazione non "avrebbe potuto trattare il ricorso prima della "maturazione della prescrizione".
Si rileva in contrario che, essendo pervenuti gli atti alla Cassazione il giorno 22 novembre 1999 e registrati il giorno successivo (v. doc. 7 cit.) e dovendo la stessa darne avviso al procuratore generale ed ai difensori "almeno trenta giorni prima dell'udienza"ex art.610, V co., c.p.p., l'udienza stessa non avrebbe potuto essere fissata prima del 23 dicembre 1999: ma a tale data sarebbe comunque già decorso il termine prescrizionale (19 dicembre 1999), con conseguente obbligo della Cassazione ex art. 129, I co., c.p.p. di declaratoria immediata di non punibilità per estinzione del reato in forza della maturata prescrizione: la preclusione dell'esame del gravame per inammissibilità originaria dello stesso ha impedito alla Cassazione di provvedere in conformità al disposto dell'art.129 c.p.p., come la stesa Corte ha espressamente dichiarato nella parte motiva della sua pronuncia (v. doc.5 bis cit.).
Invero, nella motivazione della citata sentenza n. 9238/07 la S.C. ha precisato: "...Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4044 del 1994, 1286 del 1998, 21894 del 2004, 16846 del 2005, 6537 e 6967 del 2006), l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente.
Al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può - pertanto - sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (Cass. n. 21894 del 2004, 16846 del 2005, 6967 del 2006).
Secondo risalente giurisprudenza di questa Corte "non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando invece che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato" (Cass., 4 maggio 1985 n. 2790, 18 settembre 1991 n. 9717).
In base a tali principi, al criterio della certezza degli effetti della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli...>>.
Alla luce di tali principi, l'assunto della chiamata in causa è totalmente infondato, sussistendo in atti la prova documentale che la prescrizione del reato si sarebbe sicuramente - o, quanto meno, molto probabilmente - verificata (con conseguente obbligo della sua declaratoria), qualora il gravame pervenuto alla Suprema Corte non fosse stato affetto da inammissibilità originaria per difetto di iscrizione del convenuto avv. VVV nell'albo speciale.
Sussiste quindi incontestabile nesso causale esclusivo e determinante fra il danno subito dall'attore (mancata indefettibile declaratoria della causa estintiva del reato, conseguente irrevocabilità della sentenza impugnata, ulteriormente conseguente esecuzione della condanna inflitta) e la colpa professionale del convenuto (erronea proposizione di appello contro sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, gravame inammissibile avanti la Suprema Corte in difetto di iscrizione del difensore nell'albo speciale).
Né ha maggior pregio l'ulteriore argomentazione, comune al convenuto e alla Compagnia chiamata in causa, secondo cui l'attore dovrebbe fornire la prova che la Corte di Cassazione non avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso per altro motivo.
Tale assunto è totalmente infondato, in primo luogo perché la Cassazione ha motivato la inapplicabilità dell'art.129 c.p.p. unicamente a cagione della inammissibilità originaria del ricorso perché proposto da difensore non abilitato avanti la Corte stessa, ed in secondo luogo perché l'appello (v. doc. 3 fasc. cit.), erroneamente proposto come tale dall'avv. VVV contro una sentenza del Pretore che aveva pronunciato condanna alla sola pena pecuniaria, è diffusamente argomentato (nove pagine) e non appare certo 'ictu oculi' infondato, per cui la Corte avrebbe dovuto comunque esaminare il gravame.
È infine maldestra la deduzione difensiva della chiamata in causa secondo cui "..il Sig.XXX ha poi deciso di proporre appello avvalendosi sempre del ministero dell'Avv. VVV, il quale ha proposto la relativa impugnazione".
Si osserva in contrario che non solo - in fatto - l'appello è stato proposto dal difensore (v. annotazione in calce alla sentenza del Pretore: doc. 2 fasc. cit.) ed è stato redatto e sottoscritto dal difensore stesso (cfr. sottoscrizione al doc.3 fasc. cit.) e da lui depositato, ma è in diritto assorbente il rilievo che la scelta del mezzo tecnico di impugnazione compete al difensore, il quale avrebbe dovuto sapere - secondo minimi criteri di decente preparazione e diligenza professionale - che contro la sentenza di primo grado di condanna alla sola pena pecuniaria è ammissibile unicamente il ricorso per cassazione ed avrebbe dovuto informare il cliente della sua impossibilità a proporre correttamente l'impugnazione, non essendo abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
La colpevole - e poco comprensibile, trattandosi di principi e regole fondamentali in possesso anche dell'avvocato meno provveduto - ignoranza del corretto mezzo tecnico di impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso hanno fatto perdere inesorabilmente all'odierno attore l'opportunità (sicuramente concretizzabile, per quanto dianzi argomentato) di sortire l'esito favorevole del gravame che il convenuto era stato incaricato di proporre.
La chiarezza inoppugnabile della norma - art. 593 III comma c.p.p. -vigente all'epoca escludeva qualsiasi scelta del professionista che non fosse quella di proporre ricorso per Cassazione a mezzo di legale abilitato.
Non si trattava, pertanto, di un problema tecnico di particolare difficoltà, ma di un problema facilissimamente risolvibile.
Invero, la diligenza esigibile dall'avvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie.
Al riguardo la S.C. ha statuito che " la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici " (v. Cassazione civile , sez. II, 27 marzo 2006, n. 6967).
Di più, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa - caratterizzata da una problematica di facile (ma un po' meno, rispetto a quella che n occupa) soluzione per il professionista - la S. C., cassando la sentenza della Corte di merito che aveva escluso la responsabilità dell'avvocato, ha enunciato il principio che (Cassazione civile , sez. III, 17 gennaio 2007, n. 974).
E non è seriamente dubitabile che il caso sottoposto all'avv. VVV (tipologia e termini dell'impugnazione da proporre contro la sentenza pretorile) fuoriesca innegabilmente dalla sfera di una difficoltà pur minima, collocandosi per contro nell'ambito della conoscenza minimale ed elementare del diritto processuale penalistico: l'appello da lui proposto per un macroscopico ed inescusabile errore si è sì convertito, per la 'translatio judiciis', in ricorso per Cassazione, ma è addebitabile al professionista l'inutile trascorrere dei tempi tecnici, ampiamente nella norma, sfociato nella menzionata pronuncia di inammissibilità del gravame.
La valutazione in ordine all'adempimento dell'avvocato dell'obbligazione conseguente all'incarico professionale conferitogli non attiene infatti solo al mero accertamento del mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente, ma involge una indagine volta a verificare ancor prima l'eventuale violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare, del dovere di diligenza, essendo ricompresi nell'ambito di quest'ultimo i doveri di sollecitazione, di dissuasione e di informazione, al cui adempimento il professionista è tenuto sia all'atto dell'assunzione dell'incarico che nel corso del suo svolgimento (cfr. Corte appello Milano, sez. I, 03 maggio 2006).
Quanto alle conseguenze dannose del colpevole comportamento professionale dell'odierno convenuto, risulta ' per tabulas' che l'attore ha dovuto sostenere l'onere del pagamento della complessiva somma di euro 5.489,27= relativa alla pena pecuniaria inflittagli dal primo giudice, maggiorata delle spese processuali e del versamento alla cassa delle ammende disposto dalla Corte di Cassazione (v. docc. 8 e 9 fasc. attoreo).
A tale importo non va aggiunto, contrariamente all'assunto di parte attrice, quello di lire 3.584.000.= (pari ad euro 1.850,99= : v. docc.10 e 11 fasc. cit.) dei compensi professionali corrisposti al difensore per lo svolgimento dell'attività difensiva dinanzi al Pretore di Firenze.
Posto, in fatto, che il XXX non allega - e tanto meno prova - l'esistenza di un 'accordo di risultato' fra cliente e professionista volto a conseguire la prescrizione sfruttando anche eventuali lungaggini del sistema (accordo peraltro di opinabilissima tutela giuridica) e/o di profili di colpa professionale nell'espletamento dell'attività difensiva svolta dall'avv. VVV dinanzi al Pretore e pacifico essendo in diritto che quella del professionista nella prestazione dell'attività professionale è configurabile in linea generale come adempimento di un'obbligazione di mezzi, non può condividersi l'affermazione attorea che l'attività svolta dal legale si sia rivelata 'totalmente inutile ed anzi dannosa'.
Invero, in mancanza assoluta di prova di negligenza ed imperizia nell'attività difensiva 'a monte' dinanzi al Pretore, deve ritenersi che la stessa sia stata utilmente svolta (in effetti, la grave colpa professionale si situa 'a valle', nella fase di gravame) e, poiché l'attore fa, in ipotesi, esclusivo riferimento all'attività utilmente svolta come quella unicamente compensabile e non deduce la violazione dei limiti tariffari vigenti all'epoca, spetta 'in toto' al legale la percepita e contestata somma di lire. 3.584.000= per il giudizio pretorile.
Di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale costituiscono infatti obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo (v., oltre quelle già citate, Cassazione civile , sez. II, 14 novembre 2002, n. 16023).
Ancora, " le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione dell'impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici>>
(Cassazione civile , sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2836).
In forza di tale principio, la macroscopica violazione del dovere di diligenza e preparazione professionale da parte dell'avv. VVV nella fase successiva al primo grado ha determinato il venir meno di quel risultato - prescrizione del reato - che, se anche non oggetto di espresso accordo tra cliente e professionista, era comunque attuabile secondo il già ricordato criterio probabilistico.
Va pertanto il convenuto avv. VVV condannato a pagare all'attore, a titolo risarcimento danni, la somma di euro 5.489,27=, oltre rivalutazione monetaria dall'11 aprile 2003 (data del pagamento) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Va altresì accolta la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della Compagnia chiamata in causa, col limite peraltro della franchigia di lire. 500.000=, pari ad euro 258,23=,risultante dal contratto in atti (v. doc. 2 fasc. parte chiamata), vale a dire nei limiti di euro 5.231,04=.
Le spese di lite fra attore e convenuto, avuto riguardo alla contestazione radicale dell'AN, seguono la soccombenza e, con riferimento alla minor somma riconosciuta, si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono giusti motivi, attesa la sostanziale comunanza di interessi e la convergenza di atteggiamenti difensivi, per dichiarare compensate le spese di lite fra convenuto e chiamata in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna l'avv. BBB VVV al pagamento in favore di Ugo XXX, a titolo risarcimento danni per colpa professionale, della somma di euro 5.489,27=, oltre rivalutazione monetaria dall'11 aprile 2003 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno;
2) condanna l'avv. BBB VVV a rimborsare all'attore Ugo XXX le spese del
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.149,55=, di cui euro 1.650,00= per onorari ed euro
499,55= per spese, ivi comprese quelle forfetarie, oltre IVA e CAP;
3) condanna la chiamata AAA ASSICURAZIONI S.p.A. a tenere indenne il
convenuto avv. VVV dalle conseguenze economiche del presente giudizio nei limiti di euro 5.231,04= (dedotta la franchigia di euro 258,23=), ma ivi comprese le spese di lite liquidate in favore dell'attore;
4) dichiara compensate le spese del giudizio fra il convenuto VVV e la chiamata in causa AAA ASSICURAZIONI S.p.A.

Firenze, 29 agosto 2008
Il Presidente estensore
Giudice Bruno Rados
 

 
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