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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Cassazione civile sez. III 14 febbraio 2008 n. 3526 PDF Stampa E-mail
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Cassazione civile  sez. III 14 febbraio 2008 n. 3526
 
      LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                           SEZIONE TERZA CIVILE                         Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. MAZZA       Fabio                             -  Presidente   -Dott. TRIFONE     Francesco                         -  Consigliere  -Dott. D'ASCOLA    Pasquale                          -  Consigliere  -Dott. LEVI        Giulio                            -  Consigliere  -Dott. D'AMICO     Paolo                        -  rel. Consigliere  -ha pronunciato la seguente:                                                               sentenza                                        sul ricorso proposto da:                                             M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA  OSLAVIA  28,            presso  lo  studio  dell'avvocato BARDUCCI GIORGIO,  che  lo  difende unitamente all'avvocato VANNI ROMOLO, giusta delega in atti;                                                                - ricorrente - contro                                                               PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSA;                                                                                            - intimato - avverso la sentenza n. 223/06 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione  civile  emessa  il  18/11/05, depositata  il  14/02/06;  RG. 667/05;                                                       udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il  2
9/11/07 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;                        
udito l'Avvocato ROMOLO VANNI;                                      
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Massimo  Fedeli, confermate in Camera di consiglio dal  P.M.  VELARDI
Maurizio,  che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con le  pronunce
di legge.                                                           
                

Fatto
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza del 13-18 luglio 2005 il Tribunale di Arezzo, prosciogliendo il notaio M.F. da altre incolpazioni, lo dichiarava responsabile dell'infrazione disciplinare prevista dalla L. n. 89 del 1913, art. 28 e L. n. 47 del 1985, art. 18, perchè all'atto pubblico di compravendita n. 87593 Rep. del 18 dicembre 2003 aveva allegato un certificato di destinazione storico - urbanistica non riportante la destinazione attuale della particella compravenduta. Tale certificato infatti, benchè rilasciato dal Comune di S. Pietro Clarenza il 7 novembre 2003, indicava la "destinazione urbanistica riferita alla data del mese di settembre 2000", non ottemperando così alla prescrizione della L. n. 47 del 1985, art. 18. Il giudice riconosceva comunque all'incolpato le attenuanti generiche L. n. 1324 del 1923, ex art. 16 e lo condannava al pagamento dell'ammenda di Euro 2,07.Contro tale sentenza proponeva gravame dinanzi alla Corte d'appello di Firenze il notaio M., chiedendone la riforma.La Corte rigettava l'appello.Ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi M.F..
 
Diritto
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con i due motivi del ricorso che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati M.F. denuncia rispettivamente: 1) "art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione e falsa applicazione della legge, in specie, del D.Lgs. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, in relazione al D.Lgs. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18"; 2) "art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione di legge ed in particolare mancata applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 47, in relazione all'art. 30, comma 4 bis aggiunto dal D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12".Il ricorrente ricorda preliminarmente che la L. n. 47 del 1985, art. 18, sul quale si fonda l'affermazione della sua responsabilità è stato abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2003, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 136, comma 2, ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art. 3, convertito con modificazione in L. 1 agosto 2002, n. 185; che l'atto di compravendita portante il n. 87593 di Rep. fu da lui rogato il 18 dicembre 2003 e quindi in data posteriore all'abrogazione della suddetta disposizione; che alla data della stipula, invece del citato art. 18, era in vigore il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, che riproduce integralmente, nei commi 2 e 3, l'abrogato art. 18; che anche il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 47, riproduce la disciplina dell'abrogato art. 21 della L. n. 47 del 1985; che, la disciplina posta dalla disposizione erroneamente richiamata dalla Corte d'appello e da quella vigente al momento della stipula dell'atto pubblico è comunque identica.Tanto premesso M.F. segnala tuttavia che si ha violazione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, solo in caso di nullità assoluta dell'atto rogatole; che in materia di nullità, vige il principio di stretta legalità e tipicità, talchè non può farsi ricorso all'interpretazione analogica di norme; che nel caso di specie, all'atto di cessione di diritti redatto il 18 dicembre 2003 fu allegato un certificato di destinazione urbanistica, relativo alla particella oggetto dell'atto stesso, portante una data (7 novembre 2003) di poco più di un mese anteriore rispetto alla data di stipula (18 dicembre 2003); che il suddetto atto contiene la prescritta dichiarazione della parte cedente secondo la quale "dalla data del rilascio" del certificato a quella della stipula non erano "intervenute modifiche nei relativi strumenti urbanistici". Il vizio dell'impugnata sentenza, secondo il ricorrente, è quindi consistito nell'equiparare l'allegazione di un certificato di destinazione urbanistica irregolare alla mancata allegazione dello stesso, così pervenendo all'affermazione di nullità assoluta dell'atto, in violazione di quanto disposto dalla L. n. 47 del 1985, art. 18 e dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30.In sintesi il ricorrente sostiene che la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, non sanziona la stipula di atti annullabili od inefficaci, ma soltanto la stipula di atti nulli. E ricorda ancora che ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 4 bis, gli atti ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati, anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.Gli argomenti addotti dal ricorrente sono fondati. Il ricorso deve essere perciò accolto e l'impugnata sentenza cassata.In tema di responsabilità disciplinare dei notai infatti, il divieto imposto dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione dei vizi che comportano la mera annullabilità od inefficacia dell'atto stesso, ovvero la sua nullità relativa (Cass., 7 novembre 2005 n. 21493). Il citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 4 bis, prevede non la nullità assoluta dell'atto ma la possibilità di una sua "conferma" o "integrazione" anche ad opera di una sola delle parti o dei suoi aventi causa. Non essendo prevista quindi la nullità assoluta ma una invalidità "sanabile", la sanzione della legge notarile e dalla L. n. 380 del 2001, art. 47, non può essere irrogata.Poichè ai fini del decidere non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa in questa sede, nel merito, escludendo l'applicabilità della sanzione all'attuale ricorrente.In assenza di attività difensiva della controparte nulla deve disporsi per le spese del giudizio di Cassazione.
 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara insussistente la contestata violazione. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008
 

 
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