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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Cassazione civile sez. III 17 marzo 2009 n. 6429 PDF Stampa E-mail
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE TERZA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. DI NANNI Luigi F.                           -  Presidente   - 
Dott. PETTI    Giovanni Battista             -  rel. Consigliere  - 
Dott. FEDERICO Giovanni                           -  Consigliere  - 
Dott. URBAN    Giancarlo                          -  Consigliere  - 
Dott. AMBROSIO Annamaria                          -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso 21428/2004 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA, (già La Previdente Assicurazioni SpA),  in
persona   del   suo  procuratore  speciale  Dr.               C.I.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 38, presso lo studio
dell'avvocato TONAZZI Silvio, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARANGONI GIORGIO giusta mandato a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
                  M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
FLAMINIO 9, presso lo studio dell'avvocato FOTI Carlo Sebastiano, che
lo  rappresenta e difende con procura speciale del notaio Dr. Lorenzo
Todeschini Premuda, in Padova, del 15/11/04, Rep. 53222;
                                                 - controricorrente -
                              e contro
MULTIGEL SAS;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 1503/2003 della CORTE D'APPELLO di  VENEZIA,
quarta sezione civile, emessa il 7/05/2003, depositata il 13/10/2003,
R.G. 2021/00;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
09/01/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l'Avvocato Silvio TONAZZI;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                

Fatto
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con citazione del 10 ottobre 1994 la società Multigel s.a.s.conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'avvocato M. M. per responsabilità professionale e domandava il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla negligente assistenza nel corso di una lite civile tra il fallimento Onigel s.a.s. e la società Multigel assistita dal M..L'avvocato non si costituiva, ammettendo la propria responsabilità e chiamava in lite la Previdente assicurazioni per esserne garantito e proponeva domanda riconvenzionale per danni morali. L'assicuratrice si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.Il Tribunale con sentenza del 25 maggio 2000 rigettava le domande della Multigel. La decisione era appellata dalla Multigel che ne chiedeva la riforma; resistevano le controparti; l'avvocato proponeva appello incidentale.La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 ottobre 2003, così decideva: accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza condanna l'avv. M. a pagare alla Multigel la somma di Euro 31.351,77 oltre rivalutazione ed interessi e il CTU; condanna la Milano assicurazioni (avente causa dalla La Previdente) a tenere indenne l'avvocato M., dedotta la falcidia, per le somme da pagare alla Multigel ed a rifondere al detto avvocato le spese dei due gradi del giudizio.Contro la decisione ricorre la Milano Assicurazioni deducendo due motivi di censura illustrati da memoria. Resiste il solo avvocato M. con controricorso. Non resiste la Multigel cui è stata, su ordine di questa Corte, rinnovata ritualmente la notifica del ricorso.
 
Diritto
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti. NEL PRIMO MOTIVO si deduce "violazione dell'art. 2733 c.c., commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 460 c.p.c., n. 3" sul rilievo che la ricostruzione dall'inadempimento dell'avvocato, fatta sulla base di una lettera a contenuto confessorio, dalla quale si ricavava che la cliente dell'avvocato non era stata resa edotta della possibilità di restituire le macchine, senza dover subire il maggior costo della transazione che lo stesso avvocato aveva proposto, non poteva valere nei confronti dell'assicuratore, chiamato in garanzia.E' denunciata violazione di norme in materia di confessione:l'assicuratore ricorrente sostiene che la confessione non gli era opponibile in quanto soggetto estraneo alle parti del rapporto confessorio (avvocato e cliente danneggiato) e si duole del fatto che la Corte di appello non abbia considerato tale problematica e ciò sia che si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario sia in ipotesi di litisconsorzio facoltativo.Il motivo è infondato. Ed in vero il tema decidendi concerne azione promossa dal cliente contro il proprio avvocato, nella quale l'assicuratore non è litisconsorte (nè necessario, nè facoltativo) ma parte di un diverso rapporto di garanzia assicurativa, nascente dal contratto di assicurazione stipulato da lui con l'avvocato (cfr.art. 1917 c.c. e cfr. Cass. 26 marzo 1986 n. 2679 e 18 luglio 2002 n. 10414).Pertanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato valgono le regole convenzionali del contratto, che prevedeva la denuncia del sinistro e la garanzia del rischio da responsabilità professionale. La verifica dei presupposti della responsabilità compiuta dai giudici del merito con congrua motivazione attiene alla ricostruzione del fatto e non è sindacabile in questa sede.Nel secondo motivo si deduce omessa pronuncia in relazione alla determinazione del danno emergente, nel senso che nella sua determinazione dovevano detrarsi le spese legali liquidate dal tribunale di Venezia nella sentenza n. 1067 del 1991.Si tratta di una censura inammissibile in quanto nuova e priva di autosufficienza. Nella sentenza non si considera la censura proposta per la ragione che la stessa non era stata espressamente avanzata, nè il ricorrente riproduce il passo o l'argomento dell'atto che la contiene. AL RIGETTO del ricorso segue la condanna dell'assicuratrice alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'avv. M., liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Milano assicurazioni a rifondere all'avv. M.M. le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3100,00 di cui Euro 3000,00 per onorari oltre accessori e spese generali come per legge.Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009
 

 
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