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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Cassazione penale sez. II 07 maggio 2008 n. 22903 PDF Stampa E-mail
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA PENALE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. COSENTINO  Giuseppe Mar -  Presidente   -                     
Dott. ESPOSITO   Antonio      -  Consigliere  -                     
Dott. CURZIO     Pietro       -  Consigliere  -                     
Dott. MACCHIA    Alberto      -  Consigliere  -                     
Dott. AMBROSIO   Annamaria    -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
1)           R.F. N. IL (OMISSIS);
2)              B.N. quale legale rapp.te di A.P.S.;
avverso SENTENZA del 04/05/2007 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
acquisite le richieste del Procuratore Generale in persona del  Dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata  sentenza limitatamente all'applicazione  di  sanzioni nei  confronti  dell'A.P.S.  con rimessione  degli  atti  al  Giudice competente  per  l'ulteriore corso, nonchè per  la  declaratoria  di  inammissibilità  del ricorso di R.F., con  condanna  del predetto  al  pagamento delle spese e di una somma  in  favore  della Cassa delle ammende.
                

Fatto
OSSERVA
 
1.1. Con sentenza in data 4-5-2007, il G.U.P. del Tribunale di Torino - per quanto interessa in questa sede - applicava, su concorde richiesta delle parti, ex artt. 444 c.p.p. e ss., concesse le attenuanti generiche prevalenti e ritenuta la continuazione, a R. F. la pena finale di anni uno e mesi otto, pena sospesa, in relazione alle ipotesi criminose di malversazione in danno del Ministero degli Affari Esteri e delle Comunità Europee (capo A), artt. 81 cpv., 110 e 316 bis c.p., art. 61 c.p., n. 7), di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europee per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo B), artt. 81 cpv., 110 e 640 bis c.p., art. 61 c.p., n. 7), di falso finalizzato alla commissione dei precedenti reati (capo C), artt. 81 cpv., 110 e 485 c.p., art. 61 c.p., n. 2) e di associazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati di cui ai capi precedenti (capo D), art. 416 c.p., commi 1 e 2), reati ascritti al R., in concorso con altri imputati nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della A.P.S. - Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo, Organizzazione non governativa; disponeva, quindi, nei confronti del medesimo imputato, la confisca di tutte le somme residue presenti sui conti correnti bancari sottoposti a sequestro preventivo e (co)intestati all'imputato R.F. - c/c (OMISSIS) presso la Unicredit Banca, ag. (OMISSIS) e del c/c n. (OMISSIS) presso la Banca Sella, ag. (OMISSIS), dedotte eventuali spese bancarie; disponeva inoltre la confisca di tutte le somme presenti sul c/c (OMISSIS), acceso a nome dello stesso R. e dei coimputati T.S. e F.R., dedotte eventuali spese bancarie.Con la stessa sentenza il G.U.P. applicava, sull'accordo delle parti D.Lgs. n. 231 del 2001, ex 63, ad A.P.S. Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo, ora in liquidazione, la sanzione pecuniaria finale di Euro 20.000,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 10, 21 e art. 24, commi 1 e 2, stesso decreto; disponeva, quindi, ex D.Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 9, 13 e 24 il divieto di A.P.S. di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, lett. c) e l'esclusione della A.P.S. da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonchè l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, lett. d) per la durata di anni uno; disponeva, infine, nei confronti di A.P.S. la confisca di tutte le somme residue presenti sui c/c bancari e/o postali sottoposti a sequestro preventivo e intestati al A.P.S. c/c (OMISSIS) presso la Unicredit Banca (filiale via (OMISSIS)), c/c (OMISSIS) presso la Banca Intesa San Paolo, fil. (OMISSIS) e il c/c (OMISSIS) Poste Italiane, dedotte eventuali spese postali e bancarie.In motivazione - con specifico riguardo alle tematiche che qui ci occupano - il G.U.P., dopo avere escluso l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e ritenuto corretto l'accordo delle parti, osservava quanto segue. Con riguardo alla posizione di A.P.S. - Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo: a) in considerazione della gravità dei fatti contestati e del ruolo "apicale" svolto dagli imputati nella gestione illecita di A.P.S., era necessario irrogare congiuntamente le ulteriori sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 9, 13 e 24 del divieto di contattare con la P.A. ex art. 9, lett. c) e dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonchè l'eventuale revoca di quelli già concessi ex art. 9, lett. d) stesso decreto, contemplando la stessa norma speciale del "patteggiamento" ex art. 63 del decreto l'applicazione di siffatte sanzioni; b) andava altresì disposta la confisca delle somme residue presenti sui conti correnti e postali intestati ad A.P.S., dal momento che ai sensi dell'art. 19 del decreto la confisca del prezzo o del profitto ovvero dell'equivalente in danaro andava disposta "sempre" ed era pertanto obbligatoria; in particolare, pur in assenza di espressa previsione normativa (quale quella presente nell'art. 322 ter c.p.), avuto riguardo all'equiparazione legislativa prevista dall'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, poteva ritenersi che l'istituto della confisca obbligatoria era applicabile anche quando il responsabile amministrativo aveva definito la procedura a suo carico con il patteggiamento, come nel caso di specie; del resto non vi erano dubbi che le somme oggetto di sequestro preventivo fossero da considerare corpo del reato, in quanto pervenute nel patrimonio e/o nella disponibilità dell'associazione a seguito delle erogazioni pubbliche, e che ivi fossero rimaste per non essere state destinate ai progetti per cui erano state erogate.
1.1.2. Con riguardo alla confisca del residuo dei conti correnti cointestati a R.F.: dovevano essere rigettate le istanze di dissequestro proposte dal R.F. in ordine al residuo giacente sui conti accesi presso la UNICREDIT e Banca Sella e dal di lui padre, R.A., cointestatario dei conti UNICREDIT, posto che: a) la prassi di prelevare, per finalità illecite, per lo più in contanti e senza una precisa contabilità dal cd. fondo di resistenza (gestito direttamente dagli imputati T.- F.- R.) o dalle provviste di A.P.S. somme che venivano fatte transitare sui conti personali del R. era circostanza che ben poteva ritenersi provata sulla base delle concordi dichiarazioni degli imputati T. e F. e delle pur reticenti dichiarazioni del R.F. (secondo le quali sui conti cointestati con il padre transitavano "anche" somme affidatigli dai genitori per investimenti finanziari); b) le somme giacenti sui conti correnti sottoposti a sequestro risultavano essere "nella disponibilità" dell'imputato; c) sulla base della relazione del consulente del P.M. (delle cui conclusioni probatorie, l'imputato aveva volontariamente deciso di avvalersi per effetto della scelta del rito) doveva affermarsi la provenienza da A.P.S. (o da MILPA, società direttamente riconducibile ai medesimi imputati) e, quindi, la provenienza "illecita", delle somme o dei versamenti dei quali era identificata la provenienza e (al tempo stesso) non ne era giustificata la dazione o costituenti versamenti in contanti (in ragione della prassi indicata); d) non vi era la prova da parte del terzo R.A. della reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza e, in ogni caso, tutte le somme presenti sul conto corrente cointestato erano nella "disponibilità" dell'imputato; in particolare l'assegno di L. 5.994.884 - somma erroneamente considerata dal consulente del P.M., quale provenienza da A.P.S. e che il R.A. aveva, invece, effettivamente provato essere il corrispettivo di una fornitura di mais - non solo era inidoneo a provare la presenza sul conto di tale somma al momento del sequestro (di cinque anni posteriore), ma neppure inficiava il condivisibile ragionamento probatorio svolto dal consulente del P.M.; e) la volontà risarcitoria espressa dall'imputato nelle due scritture di transazione con le parti civili e l'assenza di prova dell'imputato e/o del terzo istante R.A. circa la provenienza lecita delle somme presenti sui conti correnti, alla luce delle osservazioni sopra svolte, inducevano a concludere nel senso della provenienza illecita delle somme ivi presenti, con la conseguenza che andava disposta la confisca ex artt. 240 e 322 ter c.p.;1.1.3. Con riguardo alla confisca del residuo sul conto corrente 60910 presso San Paolo IMI cointestato agli imputati T.- F.- R. su cui era stato trasferito il saldo del conto corrente, già intestato a MILPA s.r.l.: andava rigettata l'istanza proposta dall'imputato F.R., nella qualità di co- liquidatore della MILPA s.r.l. di dissequestro del residuo presente sul conto in questione; invero, poichè MILPA s.r.l. era riconducibile, al pari di A.P.S., ai tre imputati e poichè gli introiti di MILPA s.r.l. erano costituiti unicamente dai soli pagamenti "maggiorati" di A.P.S. (ciò in quanto A.P.S. era l'unico cliente di MILPA, la quale si poneva come intermediaria, acquistando e rivendendo forniture alla prima a prezzi ingiustificatamente maggiorati al fine di incrementare le spese che A.P.S. era tenuta a giustificare agli enti erogatori), doveva ritenersi che la provvista di MILPA era costituita da danaro provento di reato in quanto derivante dalle erogazioni distratte dalla finalità pubblicistica che A.P.S. era obbligata a rispettare; peraltro la circostanza che tale provvista fosse da imputare in foto direttamente agli imputati era confermato dalla stessa chiusura del conto, che aveva determinato il trasferimento del patrimonio della società sul conto corrente intestato ai soci personalmente.1.1.4. Con riguardo alle spese di carattere non processuale: la norma di cui all'art. 445 c.p.p. aveva carattere eccezionale e non era, dunque, applicabile alle spese concernenti la conservazione e custodia del bene sequestrato, che andavano solidalmente a carico degli imputati.1.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia A.P.S., che l'imputato R.F., per mezzo dei rispettivi difensori.1.2.1. Nel ricorso nell'interesse di A.P.S. si impugna la sentenza del G.U.P. per la parte relativa alla confisca e all'applicazione della sanzioni interdittive e si chiede l'annullamento dei relativi capi di sentenza. In particolare con riguardo alla confisca si deducono i seguenti motivi.- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001. dell'art. 19 e della misura di sicurezza patrimoniale ivi prevista (confisca obbligatoria del prezzo o del profitto) anche all'ente che abbia definito il procedimento a suo carico con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Con il primo ordine di censure si deduce, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio logico, che la confisca, ancorchè obbligatoria, non poteva essere applicata in sede di definizione con patteggiamento ex art. 63, cit.decreto; ciò in considerazione del tenore dell'art. 19 che prevede che la confisca viene disposta "con la sentenza di condanna" e della non equiparabilità a tali effetti del "patteggiamento" alla sentenza di condanna; si rileva, inoltre, che l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca è espressamente prevista dall'art. 322 ter c.p. in caso di patteggiamento e da numerose norme istitutive di forme di confisca speciale obbligatoria, sicchè, nella specie, non sarebbe autorizzata l'interpretazione estensiva.- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta applicabilità (diretta o mediata attraverso il richiamo operato dall'art. 445 c.p.p., comma 1) della disciplina generale di cui all'art. 240 c.p. o di quella speciale di cui all'art. 322 bis c.p..A tal riguardo si deduce l'inapplicabilità al responsabile amministrativo, in forza del principio di legalità, della norma codicistica di cui all'art. 240 c.p. e l'operatività del rinvio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 63, comma 1 alla sola normativa processuale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 445 c.p.p., comma 1, u.p. nel punto dove disciplina gli effetti del patteggiamento per le persone fisiche, prevedendo l'applicazione della misura di sicurezza della confisca.- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento alla sussistenza degli ulteriori presupposti e requisiti di applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19. A questo riguardo si lamenta che il G.U.P. ha omesso di identificare e quantificare il "profitto" del reato, rilevandosi, nel contempo, la superficialità della motivazione nel punto in cui ha affermato la natura di "corpo del reato" delle somme in questione; si deduce, quindi, l'omessa considerazione degli atti di transazione e delle conseguenti restituzioni e in particolare si assume che: l'intero "profitto" derivante dai reati contestati sub capo A), come quantificato nel capo di imputazione è stato oggetto di restituzione in favore della Comunità Europea, mentre, per i reati commessi in danno del M.A.E., la responsabilità di A.P.S. andrebbe limitata ai soli fatti posteriori all'entrata in vigore della legge istitutiva della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, quindi, successivi al luglio 2001.Con riguardo alle sanzioni interdittive si deduce il seguente ulteriore motivo.- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per totale carenza della motivazione in ordine all'omessa considerazione e valorizzazione dei parametri di cui al comb. disp. del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 14 e 11, nonchè all'omessa (o, comunque, non dichiarata) applicazione della diminuente di cui all'art. 63, comma 2, stesso decreto.A tal riguardo si deduce che il G.U.P. ha fatto ricorso a una motivazione di stile; si lamenta, quindi, l'omessa applicazione della diminuente per il rito o, quantomeno, l'assenza di motivazione sul punto.Con la memoria ai sensi dell'art. 611 c.p.p., comma 1 la ricorrente ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno dei motivi di ricorso, segnatamente deducendo l'eventuale confiscabilità delle sole plusvalenze (intese come guadagni netti) ottenute con le operazioni illecite.1.2.2. Nel ricorso nell'interesse di R.F. si deduce: la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) per erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento alle disposte confische ex artt. 322 ter e 240 c.p., nonchè la manifesta illogicità della motivazione derivante dal testo del provvedimento.Secondo il ricorrente il provvedimento di confisca dei conti cointestati con il padre R.A. è illegittimo per molteplici ragioni e in particolare perchè: 1) si è applicata la norma penale di cui all'art. 322 ter c.p. anche a periodi anteriori alla sua entrata in vigore; 2) non si è quantificato l'ammontare delle somme di provenienza illecita tale da consentire la confisca per equivalente, tenuto conto di quanto già restituito agli enti interessati; 3) non si è colta l'intrinseca contraddizione tra la sentenza che nega il dissequestro, così frustrando la necessità di pagare la tassa di registro per la transazione con il Ministereo Affari Esteri e il provvedimento che accoglie la richiesta di dissequestro in virtù della medesima transazione; 4) non è stata correttamente applicata la legge penale laddove sono state confiscate anche somme che si è documentato appartenere a terzi; 5) si è infine fatta applicazione presuntiva in malam partem di un principio (l'attuale appartenenza di somme a persone estranee al reato) che non può essere escluso per presunzione, ma solo nei casi rigorosamente provati.A parere del ricorrente anche la confisca del "conto MILPA" è da ritenersi illegittima, per plurime ragioni e, in particolare, perchè: 1) si tratta di beni appartenenti in origine a soggetto estraneo al reato e cioè MILPA; 2) non è possibile individuare alcun legame tra la provvista bancaria e i reati contestati; 3) l'attuale appartenenza agli imputati non significa affatto che gli imputati ne abbiano conseguito la disponibilità a seguito della commissione del reato di cui all'art. 316 bis c.p.; 4) la disponibilità delle somme è, inoltre, necessaria per far fronte all'imposizione fiscale e al pagamento dei debiti della liquidazione.
Con successiva memoria la difesa del R.F. ha replicato alle conclusioni del P.G. presso questa Corte, come riportate in epigrafe, deducendo il proprio interesse a impugnare anche con riferimento alle somme asseritamente di pertinenza di R.A. e insistendo sull'inapplicabilità della misura di sicurezza per i fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 322 ter c.p., come indicati nel capo di imputazione.
2.1. Il ricorso di A.P.M., si incentra, in via principale, su una questione - quella dell'applicabilità o meno della sanzione della confisca, in aggiunta alla sanzione pecuniaria oggetto dell'accordo D.Lgs. n. 203 del 2001, ex art. 63 (di seguito "decreto") - che ha già dato adito ad opinioni divergenti nell'elaborazione dottrinale della materia e che è stata risolta in termini contrastanti nei primi arresti giurisprudenziali in sede di merito.
Pare utile rammentare che l'istituto dell'"applicazione della pena su richiesta" ex art. 63 del decreto è modulato, salvo il limite della compatibilità, sulla falsariga del procedimento speciale di cui agli art. 444 e segg. c.p.p.. Tanto emerge dall'espresso rinvio (pacificamente ritenuto di natura formale) contenuto nell'ultima parte dello stesso art. 63 c.p.p., comma 1, alle disposizioni di cui al titolo 2, libro sesto ed è esplicitato nella relazione accompagnatoria del decreto, dove si afferma a chiare lettere, con riferimento a tutti i "procedimenti speciali" disciplinati dalla sezione 6^, che si è preferito, anche in ragione della essenziale funzionale deflativa, di mantenere i riti alternativi del codice di rito, adattandoli al particolare procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Con specifico riguardo all'"applicazione della sanzione su richiesta" ex art. 63, del decreto, si è consentito, in via di principio, l'accesso al rito speciale in tutti i casi in cui l'illecito dipendente da reato risulti in concreto sanzionato con la sola sanzione pecuniaria; al di fuori di questi casi l'applicazione della pena è, comunque, ammessa se il procedimento penale avente ad oggetto il reato presupposto dell'illecito è definito (come nel caso di specie) o "definibile" a norma dell'art. 444 c.p.p.; in tal caso la persona giuridica potrà "patteggiare" la sanzione (con lo "sconto" previsto dallo stesso art. 63, comma 2) anche se l'illecito sia astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea, mentre "il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva rigetta la richiesta" (art. 63, comma 3).
La relazione accompagnatoria esplicita le ragioni della scelta dell'"aggancio" del procedimento ex art. 63 cit. ai presupposti di ammissione al corrispondente procedimento per le persone fisiche, individuandole, da un lato, nell'esigenza di ancorare l'ammissione al rito alternativo ad un dato oggettivo, quale la ridotta gravità del reato presupposto, che si riflette in una minore gravità dell'illecito, e, dall'altro, nella finalità di incentivare la definizione cumulativa (del reato e dell'illecito amministrativo) attraverso la contestuale applicazione concordata della pena e della sanzione amministrativa.
E' evidente che la prospettiva in cui si muoveva il legislatore del 2001 e, correlativamente, la dichiarata intenzione di circoscrivere l'accesso al rito speciale ad ipotesi di illecito meno gravi (e, cioè, quelle per le quali va applicata la sola sanzione pecuniaria o una forma di interdizione temporanea) risentono del "rimodellamento" dell'istituto di riferimento e dell'allargamento dei suoi presupposti ex L. n. 134 del 2003, giacchè, in forza del rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 63, risulta oggi ampliata anche la sfera della "patteggiabilità" della responsabilità amministrativa degli enti.
Orbene - questo l'ambito normativo di riferimento - il problema che si pone e che, per quanto si andrà a dire di seguito, si ritiene opportuno rimettere alle SS.UU., è se nei casi in cui l'illecito amministrativo non va punito con la sola sanzione pecuniaria e, tuttavia, l'accesso al rito ex art. 63 cit. è consentito in forza del "patteggiamento" o della "patteggiabilità" della pena per il reato presupposto, la confisca ex art. 19 debba essere "sempre disposta" e - nel caso in cui si ritenga che il rito non escluda l'applicazione della confisca - se la confisca debba essere applicata d'ufficio (come ha fatto l'odierno G.U.P.) ovvero se essa debba essere compresa nell'accordo tra le parti, con la conseguenza che, in difetto, la richiesta debba essere rigettata.
2.2. Sul fronte di chi, come l'odierna ricorrente, include la confisca tra gli effetti premiali del modello deflativo, si fa leva sul dato testuale emergente dallo stesso art. 19 del decreto ("Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato ...") e si rileva che la sentenza emessa sull'accordo delle parti, risultando "equiparata" alla sentenza di condanna, ma non contenendo, come quest'ultima, l'accertamento dell'illecito, non può comportare l'applicazione della confisca.
Sul fronte opposto si rimarca l'altro dato emergente dal medesimo contesto normativo e, cioè, l'obbligatorietà della confisca e, correlativamente, si perviene alla conclusione che essa è sanzione estranea ai premi elargiti in sede di patteggiamento. A tal riguardo viene valorizzata l'"equiparazione" di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, ritenuta applicabile anche alla sentenza ex art. 63 del decreto, in forza del richiamo generale contenuto nell'art. 34 e di quello specifico contenuto nell'art. 63, comma 1 dello stesso decreto, nella prospettiva del "primato" del controllo giurisdizionale rispetto alla regolamentazione pattizia che costituisce il presupposto del procedimento; si evidenzia, altresì, il "parallelismo", tendenzialmente perseguito dal legislatore del 2001 con l'istituto del patteggiamento per le persone fisiche, alle quali oggi ex art. 445 c.p.p., comma 1 si applica sempre la confisca ex art. 240 c.p. e si rileva l'incongruità di una soluzione che comporti una differenza di trattamento tra l'ente responsabile amministrativo e la persona fisica autore del reato presupposto.
Nel medesimo ordine concettuale viene richiamata la norma di cui all'art. 6, comma 5, decreto cit., - secondo cui "è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente" pur se l'ente è assolto per il fatto compiuto da soggetti in posizione apicale in ragione della predisposizione ante factum degli adeguati modelli organizzativi - osservandosi, da parte di qualche autore, che la soluzione che esclude l'applicazione dell'art. 19 nel procedimento speciale di cui all'art. 63 ha un'incongrua ricaduta, dal momento che l'ente potrebbe avere più interesse a "patteggiare" che a essere assolto.
2.3. Nel caso all'esame il G.U.P. ha ritenuto di dovere applicare, d'ufficio, la confisca nei confronti dell'ente sulla falsariga di quanto previsto per il patteggiamento della persona fisica dall'art. 445 c.p.p., comma 1 e art. 322 ter c.p., muovendo dalla considerazione dell'obbligatorietà della sanzione, oltre che dalla ritenuta natura di condanna della sentenza di patteggiamento secondo schemi elaborati dalle SS.UU. di questa Corte (sentenza 29-11-2005 n. 17781).
Val la pena osservare che la requisitoria del P.G. presso questa Corte - pur ancorata al medesimo presupposto dell'obbligatorietà della misura - perviene a diversa conclusione, sulla base del carattere di sanzione principale della confisca, denunciando l'illegittimità dell'accordo, nella misura in cui si è formato su una pena illegale rispetto all'illecito amministrativo contestato (artt. 5, 10, 21 e art. 24, commi 1 e 2 del decreto) che prevede, oltre la sanzione pecuniaria, anche le sanzioni principali della confisca e delle misure interdittive.
Appare allora chiaro che la soluzione della questione deve confrontarsi non solo con le caratteristiche peculiari del procedimento e della sentenza che lo definisce, ma anche con la natura e la finalità della sanzione, costituente essenziale strumento di ablazione del profitto e del prezzo del reato presupposto dell'illecito.
Si rammenta che, nell'elaborazione giurisprudenziale, è ormai acquisita l'affermazione del naturale polimorfismo dell'istituto e della pluralità di funzioni (di misura di sicurezza, prevenzione o pena) di volta in volta perseguite dal legislatore, nonchè l'affermazione secondo cui la confisca risponde ad una logica prevalentemente sanzionatoria, configurandosi come un strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistematici di criminalità economica e di criminalità organizzata.
Ne consegue che occorre considerare non già una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 1964, n. 46).
Sulla base di tale premessa di principio la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che la confisca per equivalente si risolve in "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti" (SS.UU. sentenza n. 41936 del 25-10-2005), operando per i casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, consentendo di apprendere utilità patrimoniale. Con riferimento, invece, alla confisca per responsabilità amministrativa degli enti, questa stessa sezione ha avuto modo di precisare, con argomenti condivisi dal Collegio (sentenza 14-6-2006 n. 31989) che la natura sanzionatoria di tale tipo di confisca è evidenziata dagli artt. 19 e 53 del decreto, il primo dei quali dispone la confisca "del prezzo o del profitto del reato" a danno dell'ente, a prescindere dalla misura del profitto conseguito dall'ente stesso e il secondo prevede il sequestro preventivo finalizzato all'eventuale esecuzione della confisca medesima; mentre l'art. 6, comma 5, del decreto, disponendo la confisca "del profitto che l'ente ha tratto dal reato" commesso da soggetto in posizione apicale, anche se l'ente stesso non sia stato ritenuto responsabile dell'illecito, disciplina un istituto privo di contrassegni punitivi e finalizzato esclusivamente al ristoro dell'equilibrio economico alterato, tanto è vero che in relazione ad esso non è utilizzabile il sequestro preventivo (art. 53 cit.).
Per quanto qui ci occupa merita puntualizzare che la natura di "sanzione amministrativa" della confisca è affermata dall'art. 9 del decreto; in particolare la confisca, come disciplinata dall'art. 19 dello stesso decreto, assolve una funzione punitiva-afflittiva, avuto riguardo alla natura di persona giuridica del soggetto destinatario della stessa; essa costituisce, quindi, "sanzione principale", nel senso che applicabile autonomamente e non già quale accessorio di altra sanzione; è inoltre "sanzione generale", nel senso che è applicabile a qualsiasi illecito previsto dal decreto e dalle leggi che ad esso rinviano; è infine "sanzione obbligatoria", nel senso che la sua applicazione è obbligatoria, dovendo essere disposta con la sentenza di condanna "sempre", a prescindere da qualsiasi pericolosità del soggetto o della cosa e potendo colpire anche l'equivalente del prezzo o del profitto, in coerenza con le più recenti scelte legislative in materia di criminalità organizzata e di impresa.
Anche le sanzioni interdittive costituiscono "sanzioni principali", ancorchè costituiscano "sanzioni speciali", applicabili, cioè, solo a particolari categorie di illecito (art. 13 decreto) e assolvono a una funzione prevalentemente preventiva. In particolare, ai sensi dell'art. 24, u.c., in relazione ai delitti ex artt. 316 bis e 640 bis c.p., per cui si procede nel presente procedimento, risultavano applicabili (oltre alla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti dello stesso art. 24 e oltre alla "sanzione generale" della confisca) anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e).
2.4. Chiudendo le fila del discorso, il Collegio non ritiene appagante la prospettiva in cui si muove la ricorrente, che fa leva sul dato testuale, costituito dal riferimento alla "sentenza di condanna" nell'art. 19 del decreto, che non appare dirimente, posto che dei due aspetti (dell'accordo delle parti ovvero del controllo del Giudice) della sentenza di "patteggiamento" sembra doversi privilegiare quest'ultimo ai fini di cui trattasi.
L'ulteriore argomento svolto dalla ricorrente sulla base del noto brocardo (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) - rappresentato dalla mancanza nella normativa speciale nei confronti del responsabile amministrativo di una disposizione del tipo di quelle dettate per le persone fisiche dall'art. 322 ter c.p. e da altre numerose norme istitutive di forme di "confisca speciale", che espressamente prevedono l'applicazione della misura della confisca in caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. - tralascia, poi, di considerare la natura di sanzione principale della confisca prevista per l'illecito amministrativo dell'ente, che la contraddistingue dalla misura di sicurezza prevista per le persone fisiche, che, proprio per essere misura "accessoria", richiede per la sua applicabilità un'espressa disposizione legislativa.
A ben guardare la soluzione adottata dal G.U.P. che ha applicato d'ufficio la confisca presta il fianco alla stessa critica: si tratta, infatti, di una sanzione principale che non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti (e, anzi, verosimilmente ben più afflittiva di quella pecuniaria "concordata"), donde la considerazione del P.G. presso questa Corte, secondo cui non sarebbe spettato al giudice di ricondurre a legalità la sanzione, ma piuttosto di rigettare l'accordo.
D'altra parte, nella linea indicata dal P.G., vi è da chiedersi quale sia lo spazio riservato ad eventuale accordo delle parti, posto che l'art. 63, comma 2, del decreto - prevedendo l'applicazione della riduzione di cui all'art. 444 co.l c.p.p. "sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria" - induce legittimamente a dubitare dell'applicabilità di una componente premiale con riguardo alla sanzione della confisca.
Il coagulo delle problematiche sopra prospettate induce il Collegio a rimettere alle Sezioni Unite il presente ricorso perchè risolva il quesito come innanzi prospettato (sub 1.1.), avuto riguardo al possibile conflitto che il lacunoso dato normativo è suscettibile di creare e alla "speciale importanza" della questione.
L'altra questione, pure agitata dalle parti nel presente procedimento, in ordine alla nozione di profitto del reato ex art. 19 del decreto (e, cioè, dell'"utile netto" o del "ricavo" del reato), è già stata rimessa alle SS.UU. con ordinanza di questa stessa sezione (ordinanza 23 gennaio 2008, n. 4018).
 
P.Q.M.
 
La Corte di Cassazione rimette il ricorso alle SS.UU..Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008
 

 
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