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venerdì 25 luglio 2008
 
 
Sentenze Investigazioni Difensive PDF Stampa E-mail
   
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dalla difesa contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura coercitiva è legittima l'ammissibilità della documentazione relativa ad elementi probatori nuovi riguardanti lo stesso fatto, acquisita anche all'esito di indagini difensive, sempre che tale produzione rientri nell'oggetto dei motivi di impugnazione, i quali hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio del procedimento "de quo" ,che mantiene la natura di mezzo di gravame.
Cassazione penale , sez. III, 13 dicembre 2005 , n. 2924
 
In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391-septies c.p.p., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391-quater c.p.p., solo con riferimento alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391-septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391-sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391-quater c.p.p. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).
   
Le investigazioni «tecniche» consentite al difensore non possono mai spingersi fino al punto di consentire al medesimo una qualunque attività sui luoghi o sulle cose che possa in qualche modo alterarne lo stato; pertanto, mentre è possibile al difensore procedere ad attività sostanzialmente ricognitive o descrittive, non gli è consentito procedere a verifiche che comportano un'alterazione dello stato dei luoghi o della cosa, come ad esempio, il prelievo dei campioni al fine di procedere ad esami tecnici.
Tribunale Nola, 03 marzo 2005
 
 

 
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