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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Sentenze Investigazioni Difensive PDF Stampa E-mail

 

investigazioni_difensive

 

 Raccolta di giurisprudenza in materia di indagini del difensore. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per contatti e richieste cliccare.

  Da EUROPOL SRL  pubblichiamo: codice_deontologico_indagini_difensive_ed_investigazioni

 

INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO PENALE Investigazioni difensive colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
Un atto di investigazione difensiva attuato a mezzo di una telefonata registrata tra il difensore dell'imputato e la persona offesa (quest'ultima inserita nelle liste testimoniali di cui all'art. 468 c.p.p.) viola la disciplina sulle investigazioni difensive, inoltre non vi è alcuna possibilità di identificare l'interlocutore, vi è carenza degli avvertimenti prescritti dall'art. 391 bis, comma 3 c.p.p., con particolare riferimento a quelli di cui alle lett. b) e c), manca l'assistenza del difensore del dichiarante-persona offesa dal reato, richiesta dall'art. 52, comma 12 del codice deontologico forense e dall'art. 10, comma 2 delle "Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive", approvate dall'unione delle Camere penali italiane il 14.07.2001

Tribunale  Rovereto  21 agosto 2009  n. 145

 
PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE Utilizzazione della prova limiti e divieti all'utilizzazione in genere
Il divieto per le parti di assumere informazioni da persone già chiamate a testimoniare, secondo quanto previsto dall'art. 430 bis cod. proc. pen., non è applicabile al giudizio d'appello nell'ipotesi di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.Annulla con rinvio, App. Roma, 27/01/2009
 
Investigazioni difensive - Prescrizioni di cui all'art. 391 bis c.p.p. - Violazione - Inutilizzabilità.
Le dichiarazioni sollecitate in fase di indagini difensive devono attenersi al dettato degli art. 391 bis e 391 ter c.p.p. Nel caso di specie, al contrario, tali dichiarazioni hanno la forma delle "intercettazioni" - così come espressamente definite dall'ausiliario del difensore che le ha trascritte - di conversazioni telefoniche e tra presenti, in cui uno degli interlocutori è lo stesso difensore. Il loro contenuto comprende anche la richiesta di notizie su quanto riferito alla polizia giudiziaria, in violazione del disposto dell'art. 391 bis comma 4 c.p.p. Non risulta inoltre che all'interrogato siano stati fatti gli avvisi previsti dal comma 3 dell'art. 391 bis comma 3 c.p.p., necessari anche quando si tratta di colloqui non documentati. Così che la forma e la sostanza dell'audizione del soggetto appare in totale contrasto con il dettato degli art. 391 bis e 391 ter c.p.p., tanto da non consentire nemmeno se si sia inteso dar luogo a colloqui non documentati o documentati: con la conseguenza che il contenuto di tali atti è totalmente inutilizzabile ai fini probatori.
Corte assise  Milano  13 marzo 2009 


Giudizio abbreviato atti e prove utilizzabili per la decisione: ammissibilità indagini difensive. In tema di giudizio abbreviato, premesso che i risultati delle eventuali indagini difensive possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare e che essi sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, deve tuttavia ritenersi che, onde garantire il diritto al contraddittorio da parte del p.m., il giudice possa e debba avvalersi dei poteri di integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p.

Cassazione penale  sez. III 11 febbraio 2009  n. 15236

Investigazioni del pubblico ministero assunzioni di informazioni in genere: la previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 362 cod. proc. pen. mira ad impedire al P.M. di richiedere alle persone già sentite dal difensore informazioni sul contenuto specifico delle domande alle stesse precedentemente rivolte e delle risposte date in sede di indagini difensive , ma non preclude al P.M. la possibilità di rivolgere alle stesse domande pertinenti al medesimo tema di indagine. (Nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al P.M. da persone informate sui fatti vertenti sull'attendibilità dell'alibi fornito dall'imputato in ordine al quale erano state in precedenza sentite dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.).Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 1 Aprile 2008

Cassazione penale  sez. VI  13 gennaio 2009 n. 10776



 

 
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