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venerdì 09 gennaio 2009
 
 
Sentenze Investigazioni Difensive PDF Stampa E-mail
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La richiesta al p.m.di disporre l’audizione della persona informata su fatti d’interesse per l’attività investigativa del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il p.m.non ha l’obbligo di provvedere.

Cassazione penale , sez. II, 23 novembre 2006 , n. 40232

  In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350 comma 5 c.p.p. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350 comma 6 c.p.p.), né possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito circa la utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di p.g. relativa all'attività di investigazione successivamente sviluppata).
Cassazione penale , sez. II, 13 dicembre 2006 , n. 42451

 

Integra il delitto di falso ideologico di cui all’art. 479 c.p. la condotta del difensore che utilizzi processualmente le dichiarazioni delle persone informate di circostanze utili acquisite a norma degli art. 391 bis e ter c.p.p. e verbalizzate in modo infedele.
Cassazione penale , sez. un., 27 giugno 2006 , n. 32009

 
Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi parte civile in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall'art. 391 bis c.p.p. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l'obbligo della difesa tecnica, sancito dagli art. 96 e 97 c.p.p. ed esteso dall'art. 100 dello stesso codice anche alla Pa, esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, e comporta, a norma dell'art. 391 bis c.p.p., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.
Cassazione civile , sez. un., 10 gennaio 2006 , n. 139
 
 

 
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