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lunedì 12 maggio 2008
 
 
Sentenze responsabilità professionale avvocati PDF Stampa E-mail
 
 
     
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, posto che le norme del codice deontologico forense sono fonti normative, l'art. 49 del suddetto codice - secondo il quale l'avvocato non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita - deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale.
Cassazione civile , sez. un., 20 dicembre 2007 , n. 26810

Il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo graffiante, ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata. Pertanto la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato. Questi principi valgono anche per la critica dei provvedimenti giurisdizionali, che non può offendere la dignità e l'onorabilità personale e professionale dei magistrati che ne sono autori. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un avvocato, impegnato da tempo in campagne civili a tutela dei diritti delle donne, per aver diffamato due magistrati di unna sezione penale della Corte di cassazione, attribuendo loro la funzione di supporters e giustificatori degli stupratori con riguardo ad una sentenza - peraltro neppure letta, come esplicitamente ammesso dalla stessa ricorrente - che non offriva alcun appiglio a fondamento della suddetta descrizione).
Cassazione civile , sez. III, 06 agosto 2007 , n. 17180
 
Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre dal momento in cui si verifica il fatto dannoso; pertanto, con riferimento all'azione proposta contro un avvocato, il quale non abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ma, in difformità dall'incarico ricevuto, opposizione all'esecuzione immobiliare già iniziata, la decorrenza coincide con la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione e, quindi, con la data in cui il decreto sia divenuto irrevocabile.
Cassazione civile , sez. III, 09 maggio 2007 , n. 10578
 
L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non vi era certezza, ma neppure possibilità di accertare che la domanda potesse essere accolta, posto che non era dato conoscere quali fossero esattamente le circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto deporre). In tema di responsabilità del legale incombe al cliente, il quale assume di aver subito un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente.                     

Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2007 , n. 9238

La diligenza dell’avvocato nell’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente - in applicazione dei principi dettati dagli art. 2236 e 1176 comma 2 c.c.- deve essere valutata in base al parametro della diligenza professionale, tenuto conto della natura dell’attività esercitata, con la precisazione che, nei casi di speciale difficoltà, la responsabilità va esclusa.
Cassazione civile , sez. III, 17 gennaio 2007 , n. 974
 
 

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