| Sentenze responsabilità professionale avvocati |
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AVVOCATO Responsabilita ' civile
La detenzione del denaro da parte del legale per la consegna alla controparte è da ritenere assolutamente funzionale all'incarico professionale di assistenza stragiudiziale, eseguendo l' avvocato tale ulteriore compito per compiacere e appagare i suoi clienti e quindi in vista di una sua convenienza e utilità, sempre dunque nell'ambito degli incarichi ricevuti; e perciò il legale deve rispondere a titolo di deposito oneroso nel caso di furto del denaro.
Posto che la scelta del mezzo tecnico di impugnazione compete al difensore, il quale è tenuto a sapere secondo minimi criteri di preparazione e diligenza professionale (la diligenza esigibile dalllavvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui alllart. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura delllattività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media)- che contro la sentenza di primo grado di condanna alla sola pena pecuniaria è ammissibile unicamente il ricorso per cassazione, costituisce colpa grave delllavvocato non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori l'ignoranza del corretto mezzo tecnico di impugnazione e la proposizione di ricorso per cassazione contro sentenza pretorile di condanna alla sola pena pecuniaria, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della S.C. perché proposto da legale non iscritto all'apposito albo e perdita in capo al cliente-imputato delllopportunità - concretizzabile, secondo il criterio probabilistico enucleato dalla giurisprudenza - di ottenere nel caso di specie la declaratoria di prescrizione del reato quale esito favorevole del gravame che il difensore era stato incaricato di proporre.
Tribunale Firenze 29 agosto 2008 n. 3137
Non c’è negligenza, ma dolo, nel comportamento dell’avvocato che informa il proprio cliente sull’andamento di una causa inesistente, facendo così maturare la prescrizione del diritto di quest’ultimo, atteso che, ai fini della configurabilità del dolo nell’illecito contrattuale, è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione, accettando il rischio di impedire il soddisfacimento della pretesa creditoria, senza che occorra l’ulteriore requisito della consapevolezza e volontà di arrecare il danno. Ne consegue che, il legale non potrà avvalersi della copertura assicurativa da responsabilità professionale per i danni che dovrà risarcire al suo assistito, qualora la polizza escluda, per legge, i danni derivanti da fatti dolosi (nella fattispecie, la Corte ha respinto il ricorso di un avvocato condannato, in sede di merito, al pagamento dei danni in favore di suoi clienti, per condotta omissiva tenuta nella qualità di professionista incaricato di promuovere un’azione di risarcimento conseguente al decesso di una loro congiunta per incidente stradale; il legale aveva omesso di svolgere l’attività necessaria ad impedire il maturarsi della prescrizione del loro diritto al risarcimento, facendo così perdere definitivamente ai suoi assistiti il risarcimento dovuto). Cassazione civile , sez. III, 24 aprile 2008 , n. 10659
L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, al sensi degli art. 2236 e 1176, c.c., in caso di incuria od ignoranza di disposizioni di legge, ed, in genere, nei casi in cui per negligenza od imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che egli abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata. Inoltre la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone sempre la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento.
Tribunale Bari, sez. III, 17 aprile 2008 , n. 978
Va confermata la condanna al risarcimento per
responsabilità professionali dell’avvocato che non riassunse il
giudizio, finendo così per danneggiare il cliente; la responsabilità
contrattuale del professionista, dovuta alla sua condotta omissiva, non
può essere esclusa sul rilievo che il cliente non si sia poi attivato
per intraprendere una nuova azione giudiziaria oppure per riassumere
tardivamente il processo interrotto. Ogni forma di colpevole
corresponsabilità del cliente è da escludersi, perché evocarla con
riferimento a una presunta “inerzia” di quest’ultimo significa andare
oltre il dovere di correttezza che pure incombe sul creditore ex art.
1227 c.c.
Cassazione civile , sez. III, 15 aprile 2008 , n. 9868 |

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