| NOVITA' FISCALI |
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Oggetto: Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito dalla Legge 127/2007,
Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2007 n. 190 Suppl. Ord. N. 182 (c.d. Manovra
d’estate) : Novità fiscali
Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 182 del 2/07/2007 è stata pubblicata la Legge in oggetto che presenta molteplici novità in campo fiscale. Come di consueto, Vi riepiloghiamo le novità di più diretto interesse. Art. 15 comma 3-bis Studio di settore /Indicatori di normalità
Vi è l'onere della prova a carico dell'Agenzia nei casi in cui gli scostamenti dei ricavi dichiarati da quelli calcolati da Gerico siano derivati esclusivamente dai nuovi indicatori di normalità economica.
Art. 15-bis commi 7,8,9 e 10 Auto - deducibilità redditi
Le nuove regole per l’anno 2006 comportano un aumento dei costi deducibili per l’anno 2006 da utilizzare però in sede di calcolo dei minori acconti IRPEF/IRES/IRAP 2007. L’impresa deve tener conto di n. 3 ipotesi di costi deducibili: · pari a zero in sede di compilazione del modello UNICO 2007 · del 20% per il 2006 da recuperare a novembre 2007 o in UNICO 2008 · del 40% relativi al periodo d’imposta 2007 NORMA TRANsitoria A modifica di quanto determinato in sede di UNICO 2007, le spese relative ad autovettura, autocaravan, motocicli e ciclomotori sono deducibili per il 2006 nella misura del [ 20% - impresa individuale o società nel limite massimo di € 18.075,99 - autovettura [ 30 % - esercenti arti e professioni entro il limite massimo di € 18.075,99 - autovettura
I maggiori importi deducibili, per suddetto periodo di imposta, rispetto alla disciplina previgente, sono recuperati in deduzione nel periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti.
Art. 15-bis c.7 lett.a AUTOVETTURA PROMISCUA A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
COMPENSO IN NATURA - NORMA IN VIGORE DAL 2007 Autovettura costo Km. 0,42 – tabella ACI 15.000/30% = 4.500 x 0,42 = € 1.890 – benefit per il dipendente L’impresa può dedurre le spese dell’autovettura fino al 90% dei costi sostenuti.
uso promiscuo per la maggior parte dell’anno Per “maggior parte del periodo d’imposta” si intende la metà più uno dei giorni del periodo d’imposta del datore di lavoro.
Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente,
pertanto, quale valore in denaro dei beni e servizi prestati dal datore di
lavoro, per gli autoveicoli per trasporto di persone, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% e non più il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico
di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente; si riduce pertanto l’importo del fringe benefit tassato in capo al dipendente. IVA AUTOVETTURE Sempre in materia di autovetture, ricordiamo ai Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la Legge n. 165/33 del 27 giugno 2007, con la decisione che autorizza l’Italia a limitare al 40% il diritto a detrarre l'IVA sulle spese relative alle autovetture. Tale limite IVA del 40% si applica alle autovetture in caso di:
DETRAIBILITÀ IVA 100 % L’art. 5 della Decisione comunitaria esclude la detraibilità IVA del 40% alle autovetture:
DETRAZIONE 40%
La detrazione fissa e obbligatoria del 40% interessa _ acquisto, importazione, contratti di leasing e noleggio di autovetture,ecc _ acquisto, importazione e leasing dei suddetti veicoli qualora abbiano propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici) _ acquisti di beni e servizi indicati nell’ art. 19-bis 1, quali pezzi di ricambio, prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione _ acquisto di carburanti e lubrificanti per i veicoli di cui sopra
Il limite del 40% avrà efficacia fino a quando verrà adottata una nuova norma comunitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Concessionario ……. Fattura n. 56 del 28 giugno 2007 Cessione autovettura Totale imponibile 20.000 IVA 20 % 4.000 Totale fattura 24.000
Autoleasing spa ….. Fattura n. 129 del 1 luglio 2007 Canone del mese di luglio Totale imponibile 1.000 IVA 20 % 200 Totale fattura 1.200
detraibilità iva FINO AL 26 GIUGNO 2007
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