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mercoledì 03 dicembre 2008
 
 
NOVITA' FISCALI PDF Stampa E-mail

 
 
 
 Oggetto: Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito dalla Legge 127/2007, Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2007 n. 190 Suppl. Ord. N. 182 (c.d. Manovra d’estate) : Novità fiscali 
 

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 182 del 2/07/2007 è stata pubblicata la Legge in oggetto che presenta molteplici novità in campo fiscale.

Come di consueto, Vi riepiloghiamo le novità di più diretto interesse.

Art. 15 comma 3-bis

Studio di settore /Indicatori di normalità

  • i nuovi indicatori hanno solo la valenza di presunzione semplice e sono sperimentali
  • l’accertamento automatico sulla base dei nuovi indicatori è possibile qualora sia adeguatamente motivato
  • i nuovi indicatori devono essere affiancati da ulteriori elementi per essere utilizzati in sede di accertamento induttivo.

Vi è l'onere della prova a carico dell'Agenzia nei casi in cui gli scostamenti dei ricavi dichiarati da quelli calcolati da Gerico siano derivati esclusivamente dai nuovi indicatori di normalità economica.

Art. 15-bis commi 7,8,9 e 10

Auto - deducibilità redditi

Autovettura o finto autocarro

Regole vigenti

nel 2006

Regole 2006

a modifica

Regole 2007

Imprese

zero

20%

40%

Professionisti

25%

30%

40%

Uso promiscuo

Deduzione nel limite del benefit

65%

90%

Agente

80%

80%

80%

Le nuove regole per l’anno 2006 comportano un aumento dei costi deducibili per l’anno 2006 da utilizzare però in sede di calcolo dei minori acconti IRPEF/IRES/IRAP 2007.

L’impresa deve tener conto di n. 3 ipotesi di costi deducibili:

· pari a zero in sede di compilazione del modello UNICO 2007

· del 20% per il 2006 da recuperare a novembre 2007 o in UNICO 2008

· del 40% relativi al periodo d’imposta 2007

NORMA TRANsitoria

A modifica di quanto determinato in sede di UNICO 2007, le spese relative ad autovettura, autocaravan, motocicli e ciclomotori sono deducibili per il 2006 nella misura del

[ 20% - impresa individuale o società nel limite massimo di € 18.075,99 - autovettura

[ 30 % - esercenti arti e professioni entro il limite massimo di € 18.075,99 - autovettura

I maggiori importi deducibili, per suddetto periodo di imposta, rispetto alla disciplina previgente, sono recuperati in deduzione nel periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.

Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti.


COSTI FISCALI DEI VEICOLI

SOGGETTI

SPESE

LIMITI FISCALI

COSTO

MAX FISCALE

AMMORTAMENTO

ORDINARIO

DEDUC.

NON OLTRE

IMPRESE

40%

18.075,99

25%

40%

7.230,39

AUTO STRUMENTALE

100%

COSTO

ACQUISTO

25%

100%

==

TAXI

100%

COSTO

ACQUISTO

25%

100%

==

AUTOCARRO EFFETTIVO

100%

COSTO

ACQUISTO

20%

100%

==

AGENTI RAPPRESENTANTI

80%

25.822,84

25%

80%

20.658,27

Professionista

40%

18.075,99

25%

40%

7.230,39

Art. 15-bis c.7 lett.a

AUTOVETTURA PROMISCUA A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

COMPENSO IN NATURA - NORMA IN VIGORE DAL 2007

Autovettura costo Km. 0,42 – tabella ACI

15.000/30% = 4.500 x 0,42 = 1.890 benefit per il dipendente

L’impresa può dedurre le spese dell’autovettura fino al 90% dei costi sostenuti.

Anno 2007

DL n. 81/2007

30% di 15.000 km = 4.500

x tabelle ACI 2006

esempio

compenso 3.000 euro

costi 8.000 euro

Deducibili il 90 % di 8.000 = 7.200 euro

uso promiscuo per la maggior parte dell’anno

Per “maggior parte del periodo d’imposta” si intende la metà più uno dei giorni del periodo d’imposta del datore di lavoro.

Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, quale valore in denaro dei beni e servizi prestati dal datore di lavoro, per gli autoveicoli per trasporto di persone, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% e non più il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; si riduce pertanto l’importo del fringe benefit tassato in capo al dipendente.

IVA AUTOVETTURE

Sempre in materia di autovetture, ricordiamo ai Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la Legge n. 165/33 del 27 giugno 2007, con la decisione che autorizza l’Italia a limitare al 40% il diritto a detrarre l'IVA sulle spese relative alle autovetture. Tale limite IVA del 40% si applica alle autovetture in caso di:

  • acquisto
  • leasing o noleggio
  • riparazione e manutenzione
  • prestazioni effettuate in relazione al loro uso
  • lubrificanti e carburante

DETRAIBILITÀ IVA 100 %

L’art. 5 della Decisione comunitaria esclude la detraibilità IVA del 40% alle autovetture:

  • strumentali del soggetto nell'esercizio dell’attività
  • utilizzate come taxi
  • utilizzate da una scuola guida
  • utilizzate da rappresentanti di commercio.

DETRAZIONE 40%

La detrazione fissa e obbligatoria del 40% interessa

_ acquisto, importazione, contratti di leasing e noleggio di autovetture,ecc

_ acquisto, importazione e leasing dei suddetti veicoli qualora abbiano propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici)

_ acquisti di beni e servizi indicati nell’ art. 19-bis 1, quali pezzi di ricambio, prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione

_ acquisto di carburanti e lubrificanti per i veicoli di cui sopra

Il limite del 40% avrà efficacia fino a quando verrà adottata una nuova norma comunitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Concessionario …….

Fattura n. 56 del 28 giugno 2007

Cessione autovettura

Totale imponibile 20.000

IVA 20 % 4.000

Totale fattura 24.000

Autoleasing spa …..

Fattura n. 129 del 1 luglio 2007

Canone del mese di luglio

Totale imponibile 1.000

IVA 20 % 200

Totale fattura 1.200

 

detraibilità iva FINO AL 26 GIUGNO 2007

Autovettura

Regole vigenti

fino al 13/9/2006

dal 14 /9/2006

al 26/6/2007

 
 
 


 

 
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