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venerdì 21 novembre 2008
 
 
NOVITA' FISCALI PDF Stampa E-mail
 
 
Oggetto: Versamento iva annuale e tassa annuale vidimazione libri sociali
 
Principali scadenze previste nel mese di marzo.
Il versamento del saldo iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere eseguito entro il prossimo il 17 marzo 2008 (il 16 marzo è un festivo, si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade il sabato o un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo) secondo le seguenti modalità:
-    in un'unica soluzione
-    ratealmente (le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'iva in un'unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mse di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile.).
Si precisa che il  versamento è dovuto qualora il relativo importo superi € 10,33 cioè € 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.
Solo per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione iva all'interno della dichiarazione unificata, è possibile altresì effettuare il versamento entro la scadenza delle imposte da Unico 2008 (16 giugno 2008):
-    in unica soluzione con 0,40% di maggiorazione per mese o frazione di mese successivi
-    in forma rateale, a partire dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico 2008 (maggiorando prima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e aumentando l'importo di ogni rata successiva alla prima dello 0,50% mensile).
Sempre entro il 17 marzo 2008, le società di capitali anche se in liquidazione ordinaria, sono tenute al versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali.
L'importo della tassa viene determinato sulla base del Capitale sociale esistente alla data del 1° gennaio per il quale si effettua il versamento.
Capitale sociale al 1° gennaio:
-    o inferiore o pari a € 516.456,90 > euro 309,87
-    o superiore a € 516.456,90 > euro 516,46
I soggetti esonerati dal versamento della tassa sono le  società cooperative e di mutua assicurazione, i  consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili e le  società di capitali fallite.
Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 7085, l'anno di riferimento 2008 e l'importo a debito di versamento € 309,87= ovvero € 516,46 a seconda dei casi come sopra specificato. L'importo è compensabile nel modello F24 ed il costo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap.
Si rammenta che le società già costituite nel 2008, essendo tenute a versare la suddetta tassa all'atto della richiesta della partita iva (mediante bollettino postale codice tributo 6007), hanno già adempiuto all'obbligo di versamento.



 

 
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