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Lo studio Bertaggia
giovedì 04 dicembre 2008
 
 
Responsabilità penale società PDF Stampa E-mail

 

L. 123/2007

ART. 9 INTRODUCE L'ART. 25 septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In relazione ai delitti di cui agli artt. 589 (omicidio) e 590, 3° c (lesioni colpose) c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote (max previsto cfr. art. 10 n.2 d.lgs. 231/2001).

Nel caso di condanna per uno di questi delitti si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, 2° c

-    interdizione dall'esercizio dell'attività.

-    sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

-    divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un p.s.;

-    l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

-    il divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata

NON INFERIORE A 3 MESI E NON SUPERIORE A 1 ANNO

IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

ART. 6:

SE IL REATO E' COMMESSO DA SOGGETTI IN POSIZONE APICALE

-persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente;

-  unità organizzativa dell'ente che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale

- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso. Per l'esclusione della responsabilità dell'ente è necessaria la prova che:

- sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi

-  è stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza;

-   i vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi-    non vi sono state omissioni o negligenze

 

ART. 7.SE IL REATO E' STATO COMMESSO DA DIPENDENTE: L'ENTE È RESPONSABILE se la commissione del reato è stata resa possibile da INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI DIREZIONE O VIGILANZA. E' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quella verificatesi.?E' quindi non obbligatorio ma necessario adottare:

1) Modello di organizzazione, gestione e controllo caratterizzata da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell'area di rischio legata all'attività di impresa.

2) Un organismo interno all'ente che abbia compiti di iniziativa e di controllo sull'efficacia del modello e chesia dotato di piena autonomia e nell'esercizio della supervisione e del  potere disciplinare.

Lo Studio Bertaggia ha già predisposto una procedura per l'elaborazione del modello di organizzazione personalizzato per ogni singola realtà economica e/o industriale.

Per informazioni e consulenze Avv. Moretti o Dr. Piancastelli nell'apposita sezione contatti del sito. 

 

 

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