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giovedì 04 dicembre 2008
 
 
Responsabilità penale delle società PDF Stampa E-mail

La disciplina della responsabilità amministrativa delle società, articolata in parallelo con quella concernente la responsabilità penale dell'autore del reato, si attesta tuttavia su un piano di autonomia, pertanto, non potendosi ancorare la responsabilità civile dell'ente ad un giudizio di sua colpevolezza in ordine al reato commesso nel suo interesse, ne deriva, per il suddetto precetto normativo, che l'ente potrà essere chiamato a rispondere del danno derivante da tale reato non in via diretta ma in qualità di responsabile civile ex art. 83 e ss. c.p.p., dovendosi configurare in capo allo stesso la responsabilità per fatto altrui prevista dall'art. 2049 c.c., da ciò derivando la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile esercitata nei confronti delle società indagate. Per prima cosa, infatti, in evidente deroga al disposto di cui all'art. 316 comma 2 c.p.p. che estende alla parte civile la richiesta di sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, l'art. 54 d.lg., nel prevedere e disciplinare il sequestro conservativo dei beni facenti capo all'ente, ne limita l'operatività alle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, ponendo, di conseguenza, il P.M, quale unico titolare della relativa richiesta. D'altra parte l'art. 45, nel richiamare in chiusura l'art. 316 c.p.p., fa rinvio esclusivamente al comma 4, escludendo pertanto disposizioni di cui al comma 2 e 3 concernenti appunto le facoltà della parte civile. E ancora occorre sottolineare che la disciplina contenuta nell'art. 69 d.lg. concernente la sentenza di condanna pronunciata a carico dell'ente, non fa alcun cenno delle questioni civili. Nè del resto risultano norme parallele a quelle di cui agli art. 539, 540. 541 c.p.p. concernenti la condanna ai danni ed alle spese relative all'azione civile.
Tribunale Milano, 09 marzo 2004

 


 

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