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venerdì 12 marzo 2010
 
 
Responsabilità penale delle società PDF Stampa E-mail
 

   Per evitare che la condanna inflitta al soggetto che ha ricoperto cariche sociali si ripercuota sulla società, non è sufficiente la sola cessazione dalla carica sociale, per dimissioni o per allontanamento, potendosi trattare di mera sostituzione di facciata, ma occorre la dimostrazione che quest'ultima ha adottato « atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa, quale ad esempio l'aver iniziato verso lo stesso azione di responsabilità sociale ». Sicché in mancanza di detti atti di dissociazione, è illegittima l'aggiudicazione di una gara d'appalto che venga disposta nei confronti di una società il cui presidente del Consiglio di amministrazione abbia nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara subito una condanna penale ex art. 444, c.p.p. per reati (turbativa d'asta) che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale.

T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 luglio 2007 , n. 6502

 
La responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell'ambito di una società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l'esercizio di fatto di mansioni diverse da parte dei singoli soci. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilità penale nei confronti di ambedue i soci di una s.n.c. esercente l'attività di bar-pizzeria per aver omesso di fare eseguire ad un dipendente minorenne la visita medica preventiva all'assunzione, ritenendo irrilevante la circostanza che uno dei soci si occupasse di fatto dell'amministrazione e l'altro svolgesse esclusivamente le mansioni di pizzaiolo).

Nel reato di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società che abbia assunto la carica quale semplice prestanome di altro soggetto (il quale concretamente abbia agito quale amministratore di fatto) risponde, per il suo comportamento omissivo, del reato contestato, in quanto l'accettazione della carica gli conferisce ai sensi dell'art. 2392 c.c. comunque, doveri di vigilanza e di controllo, la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di dolo generico, quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla consapevolezza che da essa potevano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero di dolo eventuale, quando egli abbia agito accettando il rischio che detti eventi si verificassero, salva, comunque, la eventuale corresponsabilità dell'amministratore di fatto, che può essere chiamato a rispondere del reato in concorso con il soggetto dichiarato fallito.

Tribunale Roma, 01 giugno 2007 , n. 11470

 In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le sanzioni interdittive che, a norma dell'art. 45 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, possono essere applicate anticipatamente in via cautelare sono le stesse irrogabili all'esito del giudizio di merito. Il giudice che applica la misura, infatti, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 46 dello stesso d.lg. n. 231, è tenuto non solo ad apprezzare l'''entità del fatto", ma anche a svolgere un giudizio prognostico circa la sanzione che ritiene potrà essere applicata all'ente all'esito del giudizio. In questa prospettiva, deve ritenersi che non possa essere applicata, in via provvisoria, una sanzione interdittiva la cui applicazione non sia prevista, in sede di condanna, in relazione al tipo di illecito contestato. (Da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva rigettato l'appello proposto avverso la misura cautelare dell'interdizione dell'attività imposta in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lg. n. 231: questo in ragione del fatto che per tale tipo di illecito era prevista, al comma 3 dello stesso art. 24, l'applicabilità delle sole sanzioni interdittive di cui alle lett. c), d), ed e) previste dall'art. 9, comma 2, d.lg. n. 231, ma non anche di quella dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, prevista dalla lett. a), del citato art. 9, comma 2, la quale misura, quindi, non poteva essere applicata neppure in via cautelare).

 


 

 
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