| Responsabilità penale delle società |
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INQUINAMENTI - Rifiuti - Gestione non autorizzata - Omessa contestazione del reato alla società proprietaria del mezzo di trasporto impiegato - Estensione ai reati ambientali della responsabilità amministrativa da reato ex d. lg . n. 231 del 2001 - Esclusione.
In tema di tutela penale dell'ambiente, non è imputabile all'ente ai sensi del d. lg . 8 giugno 2001 , n. 231 la responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell'art. 192, comma 4, d. lg . 3 aprile 2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle sanzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la doglianza difensiva riguardante la mancata contestazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti alla società proprietaria del mezzo sottoposto a sequestro preventivo) .
RESPONSABILITA ' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETA', ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA Accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative nel giudizio penale misure cautelari sequestro preventivo. Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ente cessionario dell'azienda è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria inflitta all'ente cedente, con esclusione dell'applicabilità di qualsiasi altra sanzione (nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, che aveva confermato l'applicazione del sequestro preventivo di un immobile nei confronti del cessionario dell'azienda, senza chiarire se tale misura era stata imposta all'ente a titolo di solidarietà con il cedente o in quanto corresponsabile dell'illecito). Cassazione penale sez. VI 11 giugno 2008 n. 30001 Responsabilità degli enti - Parte civile - Costituzione nei confronti dell'ente citato come responsabile ex d.lg. 231/01 - Inammissibilità - Ragioni - Mancato riferimento nella normativa alla persona offesa né richiamo dell'istituto della costituzione di parte civile. È inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di un ente chiamato a rispondere in relazione al reato della persona fisica ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231. L'ente imputato nel processo penale ai sensi del citato d.lg. non è né l'autore del reato (posto che esso deve rispondere della particolare figura di illecito amministrativo introdotta dalla recente normativa), né il soggetto che sulla base di tale normativa può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto del colpevole. L'accertamento della responsabilità amministrativa in capo all'ente non può comportare pertanto, sulla base degli art. 185 c.p. e 74 c.p.p., una condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. Il nuovo "corpus" normativo inoltre non prevede, né mai richiama, l'istituto della costituzione di parte civile: ad esempio, l'art. 54 del decreto in materia di sequestro conservativo prevede che tale misura cautelare possa essere richiesta dal solo p.m. a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, richiamando il comma 4 dell'art. 316 c.p.p. e non i primi 2 e 3 di tale articolo, relativi al sequestro conservativo in favore dei crediti della parte civile. Nel decreto vi è altresì un'eloquente omissione di ogni riferimento alla persona offesa: ad esempio, in tema di archiviazione, differentemente dall'art. 408 comma 2 c.p.p., l'art. 58 d.lg. 231/2001 non contiene alcuna disposizione in materia di avviso alla persona offesa; oppure, a differenza dell'art. 429 comma 1 lett. a) c.p.p. che stabilisce che, oltre alle generalità dell'imputato, il decreto che dispone il giudizio debba indicare anche quelle delle altre parti private, llart. 61 comma 2 del decreto 231/2001, nell'elencare il contenuto del decreto nei confronti dell'ente, non menziona in alcun modo parti diverse da questtultimo.
Tribunale Milano 10 giugno 2008
RESPONSABILITA ' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETA ', ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA Accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative nel giudizio penale in genere In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nei casi in cui l'illecito amministrativo non va punito con la sola sanzione pecuniaria e, tuttavia, l'accesso al rito dell'applicazione della sanzione su richiesta ex art. 63 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 è consentito in forza del "patteggiamento" o della "patteggiabilità" della pena per il reato presupposto, vanno rimesse alle Sezioni Unite le questioni se la confisca ex art. 19 dello stesso d.lg. debba essere "sempre disposta" e - nel caso in cui si ritenga che il rito non escluda l'applicazione della confisca - se la confisca debba essere applicata d'ufficio ovvero se debba essere compresa nell'accordo tra le parti, con la conseguenza che, in difetto, la richiesta debba essere rigettata. (La Corte ha evidenziato, in particolare, come la soluzione delle questioni presupponga la previa ricostruzione delle caratteristiche peculiari del procedimento dell'applicazione della sanzione su richiesta e della sentenza che lo definisce nonché della natura e della finalità della confisca ex art. 19 d.lg. n. 231 del 2001).
RESPONSABILITA ' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETA ', ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA
Non è esperibile nel processo a carico degli enti l'azione civile per il risarcimento del danno cagionato a terzi. La qualificazione dell'illecito degli enti quale illecito amministrativo non consente, infatti, l'esperibilità di detta azione sulla base dell'interpretazione estensiva dell'art. 185 c.p. idonea a ricomprenderlo nella nozione di reato sul mero rilievo che uno degli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente è un fatto costituente oggettivamente reato, posto che la responsabilità dell'ente non è assimilabile, concettualmente e giuridicamente, alla responsabilità penale e in ogni caso non deriva esclusivamente dalla commissione di un reato. Inoltre, non rinvenendosi nell'ordinamento un principio superiore in base al quale possa ritenersi attribuita esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato e delle conseguenze anche di natura civilistica che ne derivano, non può ritenersi che, in assenza di previsione espressa, il giudice penale , seppur competente a conoscere l'illecito amministrativo dell'ente, sia ugualmente competente a conoscere i danni asseritamente derivanti dalla commissione di detti illeciti.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETA', ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA Accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative nel giudizio penale misure cautelari sequestro preventivo In tema di responsabilità amministrativa degli enti, in caso di responsabilità concorsuale, riguardante una pluralità di enti coinvolti nella medesima vicenda, la confisca del profitto del reato, applicandosi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, può riguardare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), senza che rilevi il riparto interno del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi. Per l'effetto, il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti. Cassazione penale sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654
In materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ente non può comparire nel procedimento se non mediante una persona fisica che lo rappresenti e, qualora quest'ultima sia anch'essa imputata o indagata per gli stessi fatti per i quali si procede a carico dell'ente, la legittimazione del rappresentante legale viene meno per il realizzarsi di un conflitto di interesse, come stabilito dall'art. 39, comma 1, d.lg. n. 231 del 2001; ciò comportando l'operatività della disciplina civilistica per l'individuazione di altra persona fisica legittimata a rappresentare l'ente. (Da queste premesse, in una fattispecie in cui il rappresentante legale dell'ente era anch'egli indagato nell'ambito del procedimento penale per il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva per l'effetto dichiarata inammissibile la richiesta di riesame del sequestro probatorio adottato nei confronti della società siccome proposta da tale soggetto, che si trovava in situazione di possibile conflitto di interesse con l'ente).
Si può affermare che nel d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 il risarcimento del danno e\o riparazione del danno è stato recuperato in chiave pubblicistica di alternativa alla sanzione penale. Non vi è dubbio perciò che l'illecito amministrativo conseguente al reato disciplinato da detto decreto obbliga direttamente l'ente al risarcimento e\o alle riparazioni del danno a norma delle leggi civili. È evidente, pertanto, che l'art. 185 c.p. deve essere interpretato estensivamente e ricomprendere anche il "tertium genus" disciplinato dalla legge in esame. La mancata indicazione nel decreto di una norma equivalente all'art. 74 c.p.p non può essere sintomatica di una volontà del legislatore delegato di escludere l'istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente; l'espresso richiamo alle disposizioni del codice di procedura penale delle norme di attuazione impedisce tale conclusione in assenza di altri elementi significativi.
Uff. Indagini preliminari Milano, 24 gennaio 2008
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