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venerdì 09 gennaio 2009
 
 
DIRITTO AMMINISTRATIVO PDF Stampa E-mail
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amministra1QUESTIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO: a cura della Dr.ssa Barbara Piancastelli responsabile del settore diritto amministrativo dello Studio Bertaggia.

 Lo Studio Bertaggia ha una ampia e completa competenza ed operatività anche in Diritto Amministrativo, nel cui ambito può essere di ausilio a molte persone od aziende che vedono i loro diritti danneggiati da un apparato burocratico statale che, molte volte, è ai limiti dell'inefficnza più totale. Come per ogni settore dello Studio Bertaggia, anche per il Diritto Amministrativo vi è un referente specializzato nella specifica materia. Abbiamo creato un'apposita sezione per rispondere in maniera assolutamente gratuita ai vostri quesiti in Diritto Amministrativo: cliccate qui . Avrete una risposta celere e competente.

Quando si chiede un permesso od una autorizzazione, quando si legge un'ordinanza del sindaco, quando leggiamo divieti o ordini, si è sempre davanti ad un atto amministrativo, che consiste in qualunque manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio (o di natura mista) compiuto dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio di una funzione amministrativa.
E' l'atto con cui l'autorità amministrativa dispone in un caso concreto, inerente l'interesse pubblico affidato alla sua competenza, esercitando una potestà amministrativa ed incidendo su situazioni giuridiche dei privati.


Atto e provvedimento. Autoritarietà.

Una particolare categoria di atto amministrativo è il provvedimento amministrativo, quale ultimo atto di un procedimento amministrativo e dotato di autoritarietà, che consiste nell'imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica del destinatario.
Il provvedimento amministrativo contiene un comando consistente o nella costituzione, modificazione o estinzione dei poteri e facoltà del privato destinatario, indipendentemente dal suo consenso, o nella definizione autoritaria che un dato provvedimento non spetta al privato destinatario.


Esecutorietà - Esecutività.

Il provvedimento può essere, talvolta, dotato di esecutorietà.
Le P.A nei casi e con le modalità previste dalla legge possono dare immediata e diretta applicazione al provvedimento, cioè possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. L'atto costitutivo di obblighi deve indicare termine e modalità di esecuzione da parte del privato obbligato. Qualora quest'ultimo non ottemperi le P.A., previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge (art. 21 ter L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005).
L'esecutorietà si fonda evidentemente sulla necessità che l'interesse pubblico sia realizzato quanto prima eliminando possibili ed eventuali ritardi da parte del privato.
I provvedimenti efficaci (cioè tali perché hanno superato fasi di controllo e possono o devono essere eseguiti) sono eseguiti immediatamente, sempre che non sia diversamente stabilito. L'esecuzione del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni eper il tempo necessario dal medesimo organo che lo ha emesso o da altro organo individuato dalla legge. Il termine della sospensione (esplicitamente indicato nell'atto che la dispone) può essere prorogato o differito una sola volta nonché ridotto per sopravvenute esigenze (art. 21 quater, L. 241/90 e modif).
Importante
La legge n. 15/2005 di riforma del procedimento amministrativo prevede una norma particolare per tutti quegli atti limitativi della sfera giuridica dei privati: ex art. 21-bis L. 241/90 il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione a quest'ultimo effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica degli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora poi per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla stessa.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati che non hanno carattere sanzionatorio può contenere una clausola di immediata efficacia; i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (si pensi ad un'ordinanza incontingibile ed urgente)

Elementi e requisiti degli atti amministrativi.

Gli elementi essenziali dell'atto amministrativo sono:
- il soggetto emanante: l'atto deve essere sempre emanato dall'autorità amministrativa (deve essere necessariamente un organo della P.A. competente all'emanazione dell'atto e legittimamente investito della funzione - funzionario dello Stato o di altro ente pubblico o privato investito dell'esercizio di una pubblica funzione - altrimenti è inesistente) - cfr. ordinanza corte costituzionale n. 117/2000
- destinatario: cioè il soggetto privato o l'organo pubblico nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o quantomeno determinabile; infatti la mancanza di tale elemento comporta la nullità dell'atto; l'errata individuazione comporta l'annullabilità.
- forma: per ogni provvedimento amministrativo è richiesta una determinata forma, (generalmente forma scritta), anche se vi sono diverse leggi che che prevedono provvedimenti c.d.taciti che si formano a seguito del silenzio (cfr. forme del silenzio: silenzio-assenso? quando la legge attribuisce al silenzio il valore di accoglimento della domanda; silenzio-diniego?quando la legge conferisce all'inerzia della P.A. il significato di un diniego di accoglimento dell'istanza o ricorso (es. accesso ai documenti amministrativi); silenzio-inadempimento? quando la P.A. di fronte ad una richiesta da parte di privato di un provvedimentonon provveduto entro i termini previsti dalla legge e questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio [cfr. art. 2 l.241/90 come modif. dalla L. 80/2005 secondo cui trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento il silenzio può ritenersi formato. Alla scadenza di questo termine si può proporre ricorso giurisdizionale, che ex art. 21 L. Tar sarà deciso in camera di consiglio con sentenza succintamente motivata entro trenta giorni]) L'art. 2 L. 241/90 sancisce l'obbligo generale della P.A di concludere il procedimento con un provvedimento espresso attribuendo al privato cittadino ildiritto alla conclusione del procedimento.
- Oggetto: l'atto amministrativo:l'atto amministrativo deve incidere su di un determinato oggetto, consistente in un comportamento, un fatto, un bene, un soggetto.L'oggetto deve essere sempre determinato, possibile e lecito.



 

 
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