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mercoledì 14 maggio 2008
 
 
DIRITTO AMMINISTRATIVO PDF Stampa E-mail

 

 Il computo dei termini nel processo amministrativo

Alcune importanti considerazioni.
Applicazione art. 155 c.p.c.:
 "Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa".
Nb:
il sabato è stato equiparato ai giorni lavorativi grazie alla novella di cui alla L.n.  51/2006.
Nnb:
l'equiparazione opera soltanto al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, che scadono di sabato.
Applicazione art. I, L. 742/1969:
secondo cui il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Termini processuali dimezzati
Il termine dimezzato, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per le controversie di cui al comma 1 della stessa disposizione, si applica solo alla notificazione e non anche al deposito del ricorso giurisdizionale amministrativo (entro 30 giorni dall'ultima notifica).
La questione relativa all'applicabilità dell'art. 23-bis, comma 2, legge n. 1034/1971 (recante il dimezzamento dei termini processuali relativi alle controversie elencate al comma 1 della stessa norma ), anche a quello per il deposito del ricorso va risolto secondo il principio per cui la deroga a tale criterio generale ("salvo quelli per la proposizione del ricorso") deve essere intesa stricto sensu  come riferita solo al termine previsto per la notificazione del gravame e non anche a quello per il suo deposito, quale eccezione (unicamente) giustificata dall'esigenza di preservare dal rigore del dimidiamento dei termini processuali (e dalle gravi conseguenze dell'inosservanza di questi ultimi) la fase relativa alla formazione e manifestazione della volontà di agire in giudizio (considerata come esclusivamente riferibile alla notificazione del ricorso introduttivo e non anche agli adempimenti procedurali successivi, relativi alla fase in cui l'iniziativa giurisdizionale sia già stata intrapresa e formalizzata), nonostante l'uso del plurale ("quelli") possa indurre a credere il contrario per ciascun gravame, presumibilmente neppure giunto a giuridica esistenza prima del suo deposito.
In questo senso il Consiglio di Stato, sezione IV, nella decisione  n. 5434/2007 ha ritenuto che l'art. 37, comma 1 r.d. n. 1054/1924 , vada interpretato ed applicato, per le controversie soggette al rito speciale di cui all'art. 23-bis, legge n. 1034/1971, nel senso che il termine per la notificazione del ricorso incidentale, al fine di assicurarne l'integrità, debba essere in ogni caso computato a far tempo dal trentesimo giorno decorrente dalla notificazione del gravame principale.
Consiglio di Stato Sentenza, Sez. IV, 18/10/2007, n. 5434



 

 
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