| Latino giuridico |
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Do ut des
Ti do perché tu mi dia (Paolo, Digesto, 19,5,5) Formula
giuridica che indica forme di compravendita e scambio: "Aut enim do
tibi ut des, aut do ut facias, aut facio ut des, aut facio ut facias « o infatti ti do perché tu mi dia, o ti do perché tu faccia, o faccio perché tu mi dia, o faccio perché tu faccia »:
essa indica la permuta, cioé il contratto per cui la prestazione
eseguita e quella fornita in cambio consistono entrambe in un
trasferimento di proprietà. Oggi, entrata nel linguaggio comune, si usa
per indicare un patto - anche implicito - di favori reciproci.
Dubitando ad veritatem pervenimus.
Col dubbio siamo giunti alla verità. La fonte sarebbe un passo delle Tuscolane di Cicerone, che recita: dubitans circumspectans haesitans... nostra vehitur oratio «tra dubbi, perplessità ed esitazioni procede il nostro discorso». Diversamente dall'omologo Dubium sapientiae initium «Il
dubbio è l'inizio della conoscenza» (Cartesio), che richiama la
necessità di ricostruire radicalmente tutto l'edificio del sapere su
basi sicure, il primo, profondamente diverso e tutt'altro che positivo
(almeno per la parte citata delle Tuscolane), è la conseguenza dell'eccessiva introspespezione
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