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venerdì 29 agosto 2008
 
 
ICI 2008 - MODELLO UNICO 2008 PDF Stampa E-mail

1) MODELLO 730/2008 - MODELLO UNICO 2008 PERSONE FISICHE;
2) ICI;
RICHIESTA DOCUMENTI E NOTIZIE.
MODELLO 730/2008
Tipologie di redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730/2008:
Il modello di dichiarazione 730/2008, cosi detto modello dei redditi semplificato, lo può presentare chi non è titolare di partita iva ed è titolare dei seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali NON è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi e dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Chi può presentare il modello 730/2008:
Il modello 730 può essere presentato dai lavoratori dipendenti, dai pensionati e da molte altre tipologie di contribuenti tra cui i lavoratori a tempo determinato, coloro che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato se il contratto dura almeno da settembre 2007 a giugno 2008.
Termini per la presentazione:
-    entro il 30 APRILE 2008 se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
-    entro il 31 MAGGIO 2008 se il modello è presentato al Caf o ad un professionista   abilitato.
Da quest'anno è stata introdotta la possibilità di essere informati direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione.
Novità del modello 730/2008:
Il modello 730/2008 permette, nel caso in cui il contribuente sia a credito, di ottenere in tempi ragionevolmente rapidi gli eventuali rimborsi, che arriveranno direttamente con la retribuzione o con la pensione, e che quest'anno potrebbero essere più sostanziosi grazie alle diverse misure agevolative della Finanziaria 2007 e ad alcune novità introdotte, con effetto retroattivo, dall'ultima manovra.
Nuove aliquote
In particolare, tra i cambiamenti più significativi, c'è la rimodulazione della curva delle aliquote Irpef:
-    redditi fino a 15.000 euro: imposizione del 23% (aliquota minima);
-    redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro: imposizione del 27%;
-    redditi compresi tra 28.000 e 55.000 euro: imposizione del 38%;
-    redditi compresi tra 55.000 e 75.000 euro: imposizione del 41%;
redditi superiori a 75.000 euro: imposizione del 43% (aliquota massima).
Da deduzioni a detrazioni
Il sistema di deduzioni applicato negli anni precedenti è stato sostituito da un nuovo meccanismo di detrazioni per carichi di famiglia e per tipo di reddito e,in particolare:
o    per carichi di famiglia:
-    un'ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno quattro figli;
-    la detrazione di 800 euro per ogni figlio a carico sale a 900 per i minori di 3 anni;
-    220 euro in più per i figli portatori di handicap.
La detrazione va ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato.
o    per tipo di reddito:
-    per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le pensioni vengono introdotte detrazioni al posto delle precedenti deduzioni;
-    per alcune tipologie di redditi di lavoro autonomo svolti in maniera occasionale (redditi diversi) e per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (che in precedenza non godevano di deduzioni) vengono introdotte detrazioni.
Giovani e fisco
Molte le agevolazioni fiscali dedicate ai giovani:
-    per gli sportivi in erba, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, i genitori possono detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, fino a un massimo di 210 euro;
-    per gli universitari fuori sede, che studiano ad almeno 100 Km da casa e stipulano o rinnovano un contratto di locazione, è prevista una detrazione del 19% sul canone d'affitto, da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro annui;
-    agevolazioni fiscali per i ragazzi tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, con uno sconto d'imposta fino a 991,60 euro (vantaggio che si estende anche agli inquilini a basso reddito di ogni età che usufruiranno di un bonus di 300 euro se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro per redditi fino a 30.987,41 euro)
Meno inquini meno paghi
Nel modello è presente anche una sezione dedicata al risparmio energetico:
-    per chi ha effettuato nel 2007 interventi per la riqualificazione energetica della propria abitazione, è previsto uno sconto Irpef pari al 55% della spesa sostenuta, compreso tra un minimo di 30mila e un massimo di 100mila euro; (nel beneficio rientrano, ad esempio, l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale);
-     per le spese relative a coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi la detrazione massima può arrivare a 60mila euro;
-    la sostituzione dei vecchi elettrodomestici con frigoriferi e congelatori a basso consumo è premiata con una detrazione pari al 20% dei costi sostenuti, fino a un rimborso massimo di 200 euro per ciascun apparecchio. La stessa agevolazione vale anche per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali, l'acquisto di motori ad elevata efficienza; e l'acquisto di variatori di velocità.
E inoltre...
Previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 19% per le seguenti spese:
-    per addetti all'assistenza personale (per le quali nell'anno precedente era stata prevista una deduzione);
-    per intermediazione immobiliare;
-    per l'acquisto di personal computer da parte di docenti di scuole pubbliche;
-    per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici.
Anche quest'anno sarà inoltre possibile destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato o a una istituzione religiosa e il 5 per mille alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, a quelle sportive dilettantistiche o alla ricerca scientifica e sanitaria.
MODELLO UNICO 2008 PF
Novità
Debuttano le nuove regole in tema di detrazioni per carichi di famiglia. Scompaiono invece la no tax area, cioè l'imponibile fuori fisco, e le deduzioni per carichi di famiglia, cosiddetta no tax family. Il nuovo modello prevede anche uno specifico quadro "BF richiesta bonus fiscale" che riguarda i contribuenti cosiddetti incapienti, con imposta netta 2006 pari a zero, che hanno diritto al rimborso forfetario di 150 euro, maggiorato di un ulteriore bonus di 150 euro per ciascun familiare a carico nel 2006. Debuttano altresì gli sconti del 55% per il risparmio energetico.
Il modello Unico 2008 imbarca inoltre le novità Irpef previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), come il reddito della casa che "scompare" dal reddito complessivo del beneficiario ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi familiari e l'esonero dalla dichiarazione dei redditi per i contribuenti titolari solo di redditi fondiari di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500 euro.
Per calcolare le detrazioni per i familiari a carico, il reddito della casa di abitazione esce quindi dalla determinazione del reddito complessivo. L'importo si determina senza considerare il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze. La novità rileva con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio. Un'altra delle novità della Finanziaria 2008 riguarda il super bonus di 1.200 euro a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico.
I giovani fra i 20 e i 30 anni potranno detrarre fino ad un massimo di 991,60 euro per i primi tre anni, sull'affitto purchè la casa sia diversa da quella dei genitori. Il bonus fiscale sarà concesso per i percipienti un reddito massimo di 15.493,71 euro. Ai contribuenti meno giovani che pagano l'affitto per la casa (abitazione principale), con reddito fino a 30.987,41 euro, invece, è riconosciuta una detrazione pari a 150 euro, e, se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro, la detrazione raddoppia a 300 euro.
Studi settore
Da quest'anno potrebbe essere meno oneroso l'adeguamento agli studi di settore. Questo per la ragione che i contribuenti soggetti agli studi sono in linea con essi quando dichiarano ricavi o compensi di importo pari o superiore al "minimo ammissibile". Non è cioè necessario che dichiarino l'importo più elevato, indicato come ricavo o compenso "puntuale di riferimento". Perciò, chi dichiara ricavi o compensi che sono all'interno del cosiddetto "intervallo di confidenza", cioè tra il ricavo o compenso "puntuale di riferimento" e il ricavo o compenso "minimo ammissibile" è, di norma, escluso dall'accertamento in base agli studi di settore
Scadenze versamenti ed invio telematico
Come di consueto si ricordano le scadenze riguardanti i versamenti delle imposte dovute in base al Modello UNIC0 2008 - 730/2008, e la presentazione delle relative dichiarazioni riguardante le Persone Fisiche, sia per i titolari di attività imprenditoriale o professionale con Partita IVA, che comprenderà anche le Dichiarazioni IRAP e IVA, sia per chi non è titolare di Partita IVA:
- versamento di saldi e acconti entro il 16 Giugno (oppure entro il 16 Luglio con maggiorazione dello 0,40%); possibilità di dilazionare saldi e acconti dovuti, sia iniziando dalla prima delle due scadenze appena menzionate che dalla seconda, in rate mensili con interessi del 6% annuo che scadranno il giorno 16 di ogni mese per i titolari di Partita IVA, e l'ultimo giorno di ogni mese per i non titolari, il tutto purché il versamento sia completato entro il mese di novembre:
- i contribuenti tenuti all'Unico 2008 che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva 2007 entro il 17 marzo 2008, possono eseguire il versamento in un'unica soluzione maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo 2008, entro il termine della scadenza dell'Unico 2008; oppure possono effettuare versamenti rateizzati dell'Iva insieme ai versamenti di Unico 2008 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo 2008 a cui si deve aggiungere lo 0,50% mensile dell'importo per ogni rata successiva alla prima.
- presentazione della dichiarazione entro il  31.07.2008 per via telematica
attraverso l'Intermediario abilitato (Studio) per persone fisiche non iva, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza, per persone fisiche titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti.
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Chi deve versare l'ICI
L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
-    dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
-    dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
-    dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
-    dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni; per conoscerne la misura, il contribuente può consultare anche gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.
Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo.
Novità finanziaria 2008
La Finanziaria 2008 ha previsto, oltre alla detrazione ordinaria, una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille da calcolare sulla base imponibile, che è applicabile a prescindere dal reddito del contribuente e per un importo massimo di 200 euro; da tale agevolazione sono comunque escluse le case di lusso (categoria catastale A1), le ville (categoria catastale A8) ed i castelli (categoria catastale A9).
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
Modalità e termini versamento
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
-    la prima rata (acconto) - da pagare entro il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
-    la seconda rata - da pagare entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale, l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell' anno in corso.
Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Entro il 16 dicembre si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del corrente anno. ll pagamento potrà avvenire mediante predisposizione:
1 - di bollettini postali pagabili presso tutti gli uffici postali d'Italia (per gli over 70 è prevista una riduzione della commissione postale da 1 euro a 0,77);
2- del modello F24 ICI pagabile presso tutti gli uffici postali d'Italia e presso tutte le banche d'Italia. Completamente gratuito per il contribuente. Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.
La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali).
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune. Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".
 
 

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