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venerdì 21 novembre 2008
 
 
Cassazione penale , sez. III , 15 giugno 2007 , n. 35883 PDF Stampa E-mail
Cassazione penale , sez. III , 15 giugno 2007 , n. 35883

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE TERZA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. LUPO    Ernesto          -  Presidente   -                    
Dott. CORDOVA Agostino         -  Consigliere  -                    
Dott. GENTILE Mario            -  Consigliere  -                    
Dott. MARMO   Margherita       -  Consigliere  -                    
Dott. GAZZARA Santi            -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
            M.N., N. il (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 17/10/2006 TRIBUNALE DI GROSSETO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita  in  Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere  Dott.
Marmo Margherita;
Udito  il  Pubblico  Ministero in persona del  Sostituto  Procuratore
Generale  Dott.  CIAMPOLI L., che ha concluso per  l'inammissibilità
del ricorso.
Udito il difensore Avv. COSTA Michele di Grosseto.
 
Fatto
 
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione a decreto penale di condanna, con sentenza pronunciata il 17 ottobre 2006, dichiarava M.N. responsabile del reato di cui all'art. 110 c.p. e L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, comma 1 e art. 26 perchè, in concorso con B. S. e M.G., quali soci del bar pizzeria il Paguro, impiegavano alle proprie dipendenze la lavoratrice minore H.A.E.S.J. senza averle fatto eseguire la visita medica preventiva all'ammissione al lavoro (per fatto accertato in (OMISSIS) il 5 agosto 2004) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di ammenda, nonchè al pagamento delle spese processuali.Proponeva appello il M. riconvertito in ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.Diritto
 
Con il primo motivo il M. deduce la carenza dell'elemento oggettivo del reato.Deduce il ricorrente che in base ai fatti di causa era emersa una differenziazione notevole di mansioni tra esso ricorrente (semplice pizzaiolo) e B.S. (di fatto amministratrice della società). Soltanto sulla carta i tre soci avevano gli stessi poteri.Vi era inoltre la presenza di un certificato medico a nome della minore H.J. senza data di scadenza. Doveva quindi escludersi la stessa materialità del reato.Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il primo giudice aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato perchè socio e quindi responsabile delle incombenze di legge. Così facendo aveva esteso illegittimamente la responsabilità solidale prevista in ambito civilistico per i soci di una società in nome collettivo dall'art. 2291 c.c. anche in ambito penale senza considerare che la responsabilità penale è personale, sicchè era necessario provare un nesso psichico o causale che riconnettesse il fatto reato nella sfera di dominio del soggetto agente.Tale nesso mancava del tutto nel caso concreto in quanto il ricorrente svolgeva di fatto solo l'attività di pizzaiolo e, comunque, nel caso in esame era stato configurato il concorso che presupponeva un'azione dolosa da escludersi nel caso in esame.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in quanto il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile per il solo fatto di essere socio.In ordine ai motivi, per quel che attiene all'elemento materiale del reato, (esistenza del certificato medico), il motivo è inammissibile in quanto mira a contestare, con generiche asserzioni, un accertamento di fatto dei giudici di merito, secondo cui la visita medica eseguita alla ragazza, a suo tempo, nel luglio 2003 era ormai scaduta in quanto l'accesso era avvenuto nell'agosto del 2004. Il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve infatti limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S.U. sent. 24 settembre 2003, n. 47289). Per quel che attiene ai requisiti soggettivi, trattandosi di società in nome collettivo il potere di amministrare spetta ad entrambi i soci.Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui " il socio amministratore di una società di persone curata da altro socio, non ha soltanto il diritto, ma il dovere di amministrare, sicchè il volontario disinteresse dall'amministrazione nell'azienda, costituisce violazione di un preciso dovere e quindi colpa (v. per tutte Cass. sez. 2, sent. 19 settembre 1990, n. 03852).Per quel che attiene al concorso di persone nel reato il Collegio rileva che la cooperazione colposa nella produzione di un evento lesivo può porsi in essere anche attraverso un comportamento omissivo (v. per tutte Cass. sez. 4, pen. sent. 20 giugno 1984, n. 5748).Vanno quindi respinti i primi tre motivi di ricorso.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione del beneficio della non menzione.Anche il quarto motivo è infondato in quanto esso è generico, per quel che attiene alla dosimetria della pena, e tardivo, per quel che attiene alla richiesta di concessione del beneficio in quanto, come risulta nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata in primo grado l'imputato si è limitato a richiedere l'assoluzione e non ha chiesto il beneficio ora invocato.Va quindi respinto il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 15 giugno 2007.Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007
 

 
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