www.mamboteam.com
Lo studio Bertaggia arrow Deontologia arrow Giurisprudenza arrow Responsabilità professionale Notai
venerdì 21 novembre 2008
 
 
Responsabilità professionale Notai PDF Stampa E-mail

Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata, qualora vi sia stato espresso esonero del notaio, per concorde volontà delle parti, con una clausola inserita nella scrittura, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette "visure catastali" e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, deve escludersi l'esistenza della responsabilità professionale del notaio, in quanto tale clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio e sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come, nella specie, ragioni di urgenza di stipula dell'atto da esse addotto, né in tal caso rileva il c.d. "dovere di consiglio" relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacché detta clausola, implicando l'esonero da responsabilità del notaio, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista.

Cassazione civile , sez. II, 16 marzo 2006 , n. 5868

In tema di imposta di registro, l'art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 limita il diritto al rimborso delle somme, asseritamente corrisposte in eccedenza, al "contribuente" ed al "soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata", unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta. Tuttavia, nella ipotesi in cui la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato al pagamento dell'imposta - anche prescindendo da ogni considerazione in ordine alla qualificazione del pubblico ufficiale tenuto alla registrazione (mero responsabile di imposta, e come tale estraneo al rapporto tributario ed unicamente fideiussore ex lege per il pagamento, o sostituto di imposta e quindi obbligato in solido con il contribuente e controparte della pretesa tributaria, sia pure ai soli fini di facilitare l'adempimento fiscale) - la legittimazione del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato personalmente al notaio, indicato come destinatario della pretesa erariale, il medesimo aveva interesse diretto e, conseguentemente, era legittimato a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non potesse essere più discussa né nellan, né nel quantum; e la sua difesa non poteva essere limitata alla sua personale responsabilità, ma doveva essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso).

Cassazione civile , sez. trib., 08 marzo 2006 , n. 4954

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.

Cassazione civile , sez. III, 11 gennaio 2006 , n. 264



 

Cerca
Brocardi Latini
Brocardi Latini
GIURISPRUDENZA
Giurisprudenza su separazioni e divorzi
Responsabilità professionale avvocati
Responsabilità professionale commercialisti
Responsabilità penale delle società
Responsabilità professionale Notai
Sentenze esecuzioni mobiliari
Sentenze investigazioni Difensive
Sentenze recupero crediti
I più letti
Sondaggi
L'Avvocato
 
Chi è online
Abbiamo 3 visitatori online
 
Top! Top!