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venerdì 03 settembre 2010
 
 
Responsabilità professionale Notai PDF Stampa E-mail

In tema di usucapione decennale di beni immobili, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di titolo astrattamente idoneo è esclusa soltanto quando sia in concreto accertato che l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipenda da colpa grave (art. 1147 c.c.); in linea generale, non può affermarsi che versi in colpa grave colui il quale, rivoltosi a un notaio per la redazione di un atto traslativo e non avendolo esonerato dal compiere le cosiddette visure catastali ed ipotecarie, addivenga all'acquisto in considerazione delle garanzie di titolarità del bene e di libertà dello stesso fornite dall'alienante, o apparente tale, e nella ragionevole presunzione che l'ufficiale rogante abbia compiuto le opportune verifiche, atteso che il notaio , pur fornendo una prestazione di mezzi e non di risultato, è tenuto a consentire la realizzazione dello scopo voluto dalle parti con la diligenza media, riferibile alla categoria professionale di appartenenza, curando le adeguate operazioni preparatorie all'atto da compiere, senza ridurre la sua opera alla passiva registrazione delle altrui dichiarazioni. (Nella specie, è stata cassata la sentenza impugnata che, senza compiere alcuna specifica indagine in ordine alla colpa in concreto ascrivibile, aveva escluso la buona fede di coloro i quali avevano posseduto per oltre dieci anni l'immobile acquistato con atto regolarmente trascritto, sulla astratta considerazione che i predetti avrebbero potuto verificare attraverso le visure dei registri immobiliari l'esistenza - al momento del loro acquisto - della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento del trasferimento della proprietà del medesimo bene a favore di terzi, che l'avevano in precedenza comprato dallo stesso dante causa in forza di atto non trascritto).

Cassazione civile , sez. II, 20 luglio 2005 , n. 15252

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'omesso assolvimento dell'obbligo di informazione del cliente in ordine all'eventuale sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a carico del bene immobile oggetto del richiesto trasferimento immobiliare, comporta la violazione di un preciso obbligo di diligenza gravante sul professionista, la cui  colpa  va valutata a norma dell'art. 1176 c.c., dovendosi ritenere l'elemento soggettivo integrato anche dalla  colpa  lieve, non potendo il professionista invocare la limitazione di responsabilità sancita dall'art. 2236, c.c., operante nei soli casi di dolo o  colpa  grave, che notoriamente attengono esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza..

Tribunale Bari, 11 luglio 2005



 

 
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