| Giurisprudenza su separazioni e divorzi. |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di separazioni e divorzi. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per consulti e quesiti in materia clicca qui.
Quando un terzo ha concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Il provvedimento giudiziale di attribuzione della casa, che esclude uno dei coniugi dall’utilizzo e “concentra" il godimento in favore dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale; pertanto, se il comodato è stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno ex art. 1809, comma 2, c.c. (nella specie, il genitore di uno dei coniugi aveva concesso in comodato precario un appartamento al figlio, affinché costituisse la casa coniugale; in sede di separazione, la casa era stata assegnata all’ex moglie del figlio perché genitore affidatario, sicché il proprietario dell’immobile ne aveva chiesto la riconsegna).
In tema di separazione personale tra i coniugi, non è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come all'omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, comma 2, c.c. che attribuisce espressamente al giudice della separazione la competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito.
Cassazione civile , sez. I, 20 marzo 2008 , n. 7450
La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione. (La Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa all'applicazione del principio di cui alla massima, l'istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto).
Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441
La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di "revisio prioris istantiae", e, quindi, di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di "novum iudicium", perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Tribunale Bari, sez. I, 26 febbraio 2008
Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore non costituisce titolo esecutivo; pertanto, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, si richiede un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna.
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