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martedì 13 maggio 2008
 
 
Giurisprudenza su separazioni e divorzi. PDF Stampa E-mail

Ancorché le sentenze di divorzio, quanto ai rapporti economici tra le parti, siano emanate "rebus sic stantibus", atteso che sono suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, ciò non esclude che su tali statuizioni si formi il giudicato. Ne deriva, pertanto, che una volta concesso, con sentenza di divorzio passata in giudicato,  assegno  all'ex coniuge, tale attribuzione non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori alla sentenza, ancorché ignorati da una parte (nella specie, dal marito, condannato al pagamento dell' assegno , che non era a conoscenza, all'epoca del giudizio di divorzio, che, in realtà, la ex  moglie  svolgeva attività lavorativa retribuita), se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Cassazione civile , sez. I, 02 novembre 2004 , n. 21049
 
 

 
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