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venerdì 21 novembre 2008
 
 
Giurisprudenza su separazioni e divorzi. PDF Stampa E-mail
 
 
La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
   
La dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di comportamenti "oggettivamente" contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella "soggettiva" opinione del coniuge agente siano conformi alla "propria" personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto non censurabili, ai fini dell'addebito della separazione, le condotte della moglie vessatorie e violente nei confronti del marito, in quanto scaturite da uno stato di disagio profondo e cagionate dalla peculiare cultura e storia personale della donna).
Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2007 , n. 19450
 
   
Le disposizioni del giudice sull’affidamento del figlio minore non possono essere vìolate dal genitore che ha chiesto alla stessa g.o. la revisione di tali condizioni. Chi lo fa va incontro alle sanzioni previste dalla legge.
Corte appello Firenze, sez. fer., 29 agosto 2007
  
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Cassazione civile , sez. I, 03 agosto 2007 , n. 17056
   
L'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica sito nella regione Lombardia viene meno "ipso iure", senza bisogno di alcun provvedimento amministrativo formale, nel caso in cui il g.o., in sede di separazione dei coniugi, attribuisca l'uso del suddetto immobile al coniuge dell'assegnatario, per effetto della espressa previsione di cui all'art. 14, numero 3, legge reg. Lombardia n. 31 del 1985. Ne consegue che, per effetto del suddetto provvedimento giudiziale, il primo assegnatario può legittimamente acquistare il godimento o la proprietà di altro immobile di edilizia residenziale pubblica, senza incorrere nel divieto di doppia assegnazione.
Cassazione civile , sez. III, 26 giugno 2007 , n. 14741

  
Nel giudizio di separazione personale, il ricorso introduttivo rappresenta l'atto di riscontro, quoad tempus, della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, cosicché la domanda di addebito, proposta da quest'ultimo, non contenuta nel ricorso medesimo, ma avanzata o nella fase dinanzi al presidente del tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, perché introduce, nell'originario contenzioso, un nuovo tema d'indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione. Nei giudizi incardinati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995, la questione della novità della domanda di addebitamento della separazione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto ricondotta al rilievo officioso del giudice, anche in appello - senza che rilevi l'accettazione, su di essa, del contraddittorio in primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto ritualmente sollevata l'eccezione di inammissibilità della domanda di addebito per la prima volta in appello, osservando che, del pari correttamente, il secondo giudice aveva dato ingresso a tale eccezione in sede di gravame accogliendola, senza incorrere nella denunciata violazione dell'art. 345 c.p.c.).
Cassazione civile , sez. I, 16 maggio 2007 , n. 11305
 
 

 
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