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mercoledì 20 agosto 2008
 
 
Responsabilità professionale dei commercialisti PDF Stampa E-mail
 
baruffa
 
 
Raccolta di giurisprudenza concernete la responsabilità professionale dei dottori commercialisti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.
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Il soggetto avvalsosi di commercialista che risultato inadempiente ha determinato una complessa e annosa vicenda tributaria, aggiunta a condotta della p.a. non conforme ai dettami di buon andamento e imparzialità, ha diritto ad essere risarcito. Il soggetto leso, preso atto della condotta dolosa del professionista, rivoltosi ai competenti uffici della p.a. per chiarimenti, è stato destinatario di cartelle e contestazioni, di fatto di uno stillicidio non rispondente all’attivo comportamento dei debitore “insolvente”. Dalla fattispecie in esame non emerge un comportamento della p.a. conforme ai principi di sana e buona amministrazione.
Tribunale Venezia, 23 aprile 2007
 
In tema di responsabilità professionale, la domanda formulata dal cliente diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento negligente del commercialista che investito di mandato professionale abbia fatto decorrere inutilmente il termine di impugnazione della sentenza emessa dalla Commisione Tributaria, deve essere rigettata, non avendo la parte fornito prova che l'impugnazione tempestivamente proposta sarebbe stata giudicata fondata. Le obbligazioni inerenti all'esercizio professionale, infatti, si inquadrano nelle obbligazioni di mezzi e non di risultato ed il loro inadempimento non realizza di per sé il danno, il quale va comunque provato da parte attrice. Ne consegue come l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno presuppone che, sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, si possa pervenire al convincimento - quand'anche basato su di un giudizio probabilistico - che in assenza del comportamento omissivo imputabile al professionista, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, che il gravame tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato).
Tribunale Roma, sez. XIII, 20 marzo 2007 , n. 5628

 

Va accolta l’eccezione di improponibilità della domanda fondata sull’inosservanza del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, l.n. 249 del 31.7.1997, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che prevede le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti e soggetto autorizzato o destinatario di licenze. La norma stabilisce specificatamente che per tali controversie non può proporsi ricorso giurisdizionale finché non sia esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimarsi entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza. Nel caso in cui, al momento di proposizione della domanda, non sia stato ancora istituito il CO.RE.COM. competente (Comitato Regionale per le Comunicazioni), innanzi a cui promuovere il tentativo di conciliazione, si prevede che quest'ultimo sia esperito dinanzi agli altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo, che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione n.2001/310/CE (si tratta delle Camere di Conciliazione operanti presso le Camere di Commercio). L'interpretazione della norma in esame impone pertanto di considerare la giurisdizione ordinaria, nel caso di specie, alla stregua di una “giurisdizione condizionata”, cioè come una giurisdizione esperibile esclusivamente dopo la proposizione del tentativo di conciliazione o, comunque, dopo la scadenza del termine di trenta giorni, concesso all'Autorità per l'espletamento del medesimo.

Tribunale Bari, sez. II, 20 marzo 2007 , n. 760



 

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