| Responsabilità professionale dei commercialisti |
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Comporta
la decadenza dalla carica di giudice tributario l'incompatibilità che
si evince dall'espletamento dell'attività di commercialista con la
tenuta di numerose scritture contabili, costituendo, quest'ultimo
valido indicatore dell'attività di consulenza tributaria, priva del
carattere della sporadicità e della occasionalità.
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15 novembre 2006 , n. 3020 Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (per i dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067), è conseguenzialmente logico ritenere che col venir meno del titolo di studio (nella specie, per il sopravvenuto annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame finale di laurea del ricorrente dottore commercialista) viene necessariamente a caducarsi il titolo abilitativo e, con esso, la validità dell'iscrizione (con la conseguente legittimità della cancellazione da parte del competente Consiglio dell'ordine professionale), e ciò indipendentemente dal fatto che un'altra disposizione del medesimo testo normativo di riferimento - l'art. 34 - non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dell'albo. Cassazione civile , sez. III, 14 luglio 2006 , n. 16127
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