Cassazione penale , sez. VI , 05 febbraio 2008 , n. 15689
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVA Bruno Presidente del 05/02/2 - -
Dott. AGRO' Antonio Stefano Consigliere SENTE - -
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 00 - -
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENER - -
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 024212/2 - -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SOCIETA' A.R.I. INTERNATIONAL S.R.L.;
avverso ORDINANZA del 22/05/2007 TRIB. LIBERTA' di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Villa Attilio.
Fatto Diritto
Ritenuto che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe
indicata con quale è stato dichiarata inammissibile annullata la
richiesta di riesame proposta contro il sequestro presso banche,
adottato dal pubblico ministero, di copia integrale della
documentazione relativa a contratti di finanziamento, delle relative
provviste e del contenuto delle cassette di sicurezza intestate alla
S.r.l. Ari International;
che il giudice del riesame ha dichiarato
inammissibile la richiesta di riesame, in quanto il sequestro
probatorio è stato adottato ai sensi della disciplina della
responsabilità degli enti ex L. n. 231 del 2001, nel cui ambito la L.
n. 146 del 2006, art. 10 ha inserito il delitto di cui al D.P.R. n. 309
del 1990, art. 74, trattandosi di reato a natura transnazionale a norma
dell'art. 3, stessa legge;
che, ad avviso del giudice del riesame,
la società è legittimata a proporre riesame nel rispetto, però, delle
formalità stabilite dal citato D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 secondo
cui l'ente partecipa al procedimento attraverso la persona fisica che
lo rappresenta, salvo che la stessa persona risulti imputata del reato
da cui dipende l'illecito;
che il limite alla partecipazione
dell'ente al procedimento attraverso la persona fisica che lo
rappresenta, per il giudice del riesame, non può che valere, in
applicazione dell'estensione operata dall'art. 61 c.p.p., anche
all'ipotesi in cui il rappresentante dell'ente sia soltanto indagato,
posto tra l'altro che la ratio del limite va individuato nella
necessità di evitare situazioni di possibile conflitto di interesse con
l'ente;
che, pertanto vi è l'impossibilità giuridica di
partecipazione al giudizio di accertamento amministrativo del
rappresentante dell'ente là dove esso sia non solo imputato ma anche
indagato e, in tal caso, l'ente ha la scelta di astenersi dal
costituirsi nel procedimento ovvero nominare un altro legale
rappresentante dell'ente estraneo ai fatti;
che profili di
inammissibilità sono da rilevare anche nelle formalità di costituzione
dell'ente nel procedimento, come stabilite dal D.Lgs. n. 231 del 2001,
art. 39, per il quale il difensore deve essere minuto di procura
speciale conferita nelle forme di cui all'art. 100 c.p.p. e dunque con
scrittura autenticata dal difensore o con atto pubblico;
che tali
formalità non sono risultate osservate dalla società Ari International
s.r.l., la quale ha proposto riesame ex art. 324 c.p.p. contro il
sequestro probatorio de quo mediante il difensore nominato da G.A.,
attuale legale rappresentante della società, indagato per il reato del
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per il quale si procede anche nei
confronti della società;
che l'adempimento delle formalità
anzidette, nel cui ambito rientra anche la nomina di altro legale
rappresentante, va rispettata anche nell'ipotesi in cui, dopo
l'esecuzione del sequestro, si voglia proporre richiesta di riesame;
che
la difesa deduce la violazione di legge in relazione D.Lgs. n. 231 del
2001, artt. 34, 35, 39 e 40 per l'illegittima declaratoria
d'inammissibilità della richiesta di riesame, in quanto l'equiparazione
ex art. 34, D.Lgs. citato dell'indagato all'imputato portano a ritenere
che l'ente possa nominare il proprio difensore nelle forme stabilite
dall'art. 96 c.p.p., comma 2;
che, ad avviso della difesa, non vi
era obbligo di costituirsi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39
e di munirsi si apposita procura speciale, in quanto, secondo la
giurisprudenza di legittimità, la richiesta di riesame non può essere
considerata un atto personalissimo e correttamente la difesa ha
proposto riesame ex art. 96 c.p.p., non essendosi la società costituita;
che
il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione
con riferimento all'omessa notifica dell'informazione di garanzia e sul
diritto di difesa nei confronti di Quisqueyana S.p.a.
e Qnect
S.r.l., in quanto il decreto di perquisizione riporta le due
informative solo nei riguardi dell'indagato-persona fisica e non anche
dell'ente indagato, come impongono il D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 34
e 35, la omissione di ogni informazione di garanzia comporta la lesione
dei diritti dell'ente indagato e l'impossibilità di costituirsi nelle
forme stabilite;
che il ricorrente deduce ancora la violazione di
legge e il difetto di motivazione sull'omesso deposito dei decreti di
perquisizione e la nullità degli atti consecutivi, circostanza che ha
effetti sul diritto di difesa e la partecipazione dell'indagato al
procedimento;
che la omessa discovery degli atti a sorpresa ha
inciso sulle garanzie da riconoscere alla società Ari International
davanti al Tribunale di riesame;
che il ricorrente deduce la
violazione di legge e il difetto di motivazione per la mancanza di
motivazione in merito al presupposto imprescindibile del fumus commissi
delicti;
che si deduce ancora la violazione di legge e il difetto di
motivazione in merito alle finalità investigative, in quanto il decreto
di sequestro è privo di ogni riferimento alle finalità probatorie del
sequestro;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
Considerato che la inammissibilità della richiesta di riesame è stata correttamente dichiarata dal Tribunale;
che,
non è revocare in dubbio, l'ente non può comparire nel procedimento se
non mediante una persona fisica che lo rappresenti e, qualora questa
ultima sia anch'essa incriminate per gli stessi fatti per i quali si
procede a carico dell'ente, la legittimazione del rappresentante legale
viene meno per il realizzarsi di un conflitto di interesse, come
stabilito della L. n. 231 del 2001, art. 39, comma 1;
che la norma
in parola, nel prevedere che l'ente partecipi al procedimento con il
proprio rappresentante, esclude poi che ciò possa accadere nel caso in
cui questi sia indagata per gli stessi fatti e ciò comporta
l'operatività della disciplina civilistica per l'individuazione di
altra persona fisica legittimata a rappresentare l'ente;
che la
situazione di conflitto d'interessi non può che riguardare, e forse in
termini preminenti, anche la fase delle indagini e non soltanto quella
tipicamente processuale, in quanto si momento di fondamentale
importanza per le acquisizione richieste per gli atti propulsivi del
procedimento;
che, nella fattispecie concreta, G.A., legale
rappresentate dell'Ari International - come si è detto in narrativa - è
indagato per il medesimi fatti associativi e a natura transnazionale,
di recente ricondotti L. n. 146 del 2006, ex art. 10 tra i delitti per
i quali è chiamato a rispondere l'ente ex L. n. 231 del 2001;
che
G.A. ha dato mandato al proprio difensore di proporre richiesta di
riesame contro il sequestro, procedimento incidentale per la cui
attivazione, dopo l'esecuzione dell'atto "a sorpresa" del sequestro, è
richiesta la legittimazione dell'ente nei termini stabiliti, con le
relative clausole di esclusone, del richiamato art. 39, comma 1;
che
tale carenza di legittimazione comporta l'inammissibilità della
richiesta di riesame, nel fattispecie concreta realizzatasi anche per
l'inosservanza delle formalità richiesta del secondo comma dello stesso
art. 39, formalità pur previste a pena d'inammissibilità la cui carenza
assume ulteriore rilievo;
che quanto alle formalità per la regolare
costituzione dell'ente, e in particolare alla nomina del difensore ex
art. 100 c.p.p., il Tribunale ha correttamente posto in rilievo che
esse devono essere applicate nella fase delle indagini, in quanto
l'art. 39, comma 2, legge cit. fa riferimento all'intero procedimento
disciplinato nel capo 3, del D.Lgs. n. 231 del 2001 il quale
ricomprende le indagini preliminari , l'udienza preliminare e il
giudizio;
che il ricorso è infondato e, a norma dell'art. 616
c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008
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