| Cassazione civile , sez. III, 20 dicembre 2007 , n. 26961 |
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Cassazione civile , sez. III, 20 dicembre 2007 , n. 26961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZA Fabio - Presidente - Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere - Dott. FILADORO Camillo - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: V.F., domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RUFFINI NINO e da se medesimo e con studio in 43100 - PARMA, Via Garibaldi n. 31, giusta delega in atti; - ricorrente - contro CONS NOTARILE PARMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE PARMA; - intimati - avverso la sentenza n. 2/06 del Tribunale di PARMA, sezione prima, emessa il 14/12/05, depositata l'08/02/06, R.G. 861/05; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/07 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo; udito l'Avvocato RUFFINI Nino; lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto venga rigettato il ricorso, con le conseguenza di legge.
Fatto
V.F., notaio in Parma, propone, con atto di impugnazione notificato al consiglio dell'ordine notarile parmense il 3 gennaio 2007, ricorso per cassazione avverso la sentenza 8 febbraio 2006 con la quale il tribunale della cittadina emiliana, in parziale accoglimento del suo appello e in parziale modifica del provvedimento di censura adottato nei suoi confronti dal locale consiglio dell'ordine gli aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'avvertimento, ritenendolo responsabile della violazione della Legge Notarile art. 147, (illecita concorrenza ai colleghi mediante riduzione infra - minimi degli onorari e dei diritti accessori per aver egli emesso 26 fatture (su un totale di 46 esaminate in quel grado di giudizio, a fronte di una originaria contestazione che, dinanzi al consiglio dell'ordine, ne investiva 62) recanti indicazioni di onorari e diritti non determinati in conformità delle disposizioni del consiglio notarile poichè inferiori a quelli dovuti. Le 26 fatture risultate di importo inferiore, a fronte dei 280 atti a repertorio nel periodo novembre - dicembre 2003 (numero complessivo di rogiti che la stessa sentenza riconosce e riporta al folio 21) erano a dirsi senz'altro idonee ad integrare, secondo il giudice dell'appello, gli estremi dell'illecito disciplinare contestato, "non potendosi ravvisare" nella complessiva vicenda contestata al professionista "una mera ricorrenza episodica della violazione per difetto dei prospetti elaborati dal consiglio dell'ordine". A fondamento del ricorso, presentato personalmente, il notaio V. deduce 3 motivi di doglianza, depositando, altresì, tempestive memorie (queste ultime a firma del difensore successivamente nominato, l'avv. RUFFINI, che ha altresì redatto note scritte di replica, ex art. 379 c.p.c., comma 4, alle conclusioni rassegnate dal P.G. nel corso dell'udienza pubblica).
Diritto
Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, il ricorrente invoca l'applicazione, a titolo di ius superveniens, della normativa introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, in relazione agli artt. 2 e 3 c.c., all'art. 12 preleggi, alla Legge Notarile 16 febbraio 1913, art. 147 (la L. dell'agosto del 2006, art. 2, comma 1, dispone, di fatti, tra l'altro, l'abrogazione delle disposizioni normative derivanti da fonti primarie e secondarie che prevedano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero professionali). Sostiene che, dovendosi ormai ritenersi cancellata per legge l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, la eventuale violazione dei minimi tariffari, giusta il principio del favor rei, non integrerebbe più gli estremi dell'illecito disciplinare anche in relazione a vicende anteriori all'entrata in vigor della legge contenente l'abolitio "criminis". Con il secondo motivo, lamenta ancora il ricorrente la violazione e falsa applicazione della Legge Notarile art. 147, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, alla stessa Legge Notarile, art. 156, all'art. 111 Cost.. Egli rileva che, nel periodo in contestazione, a fronte di 280 fatture emesse in un bimestre, soltanto 26 fossero risultate di importo inferiore al dovuto, per di più con differenze molto contenute, se non addirittura irrisorie. Con il terzo motivo, ci si duole ulteriormente della violazione e falsa, applicazione della Legge Notarile art. 147 e dell'art. 15 della tariffa notarile Approvata con DM del ministero della giustizia del 27.11.2001. Si lamenta che, nel giudizio dinanzi al tribunale, era stato evidenziato come, contrariamente al disposto dell'art. 15 della tariffa approvata con il citato decreto ministeriale, il consiglio notarile non avesse ritenuto le quote dovute alla cassa nazionale del notariato distintamente evidenziate nelle contestate fatture parte integrante dell'onorario. Sul punto, il giudice dell'appello non avrebbe in alcun modo motivato. Il quarto motivo, che ripercorre nella sostanza l'iter argomentativo del secondo, censura la sentenza impugnata sotto il profilo della adozione di una motivazione perplessa. Osserva il collegio che (impregiudicata la delicata questione dell'applicabilità del principio giuspenalistico del favor rei, sollevata con il primo motivo di ricorso, in ordine alla quale le sezioni unite di questa Corte hanno si, con sentenza n. 27172 del 2006, escluso l'applicabilità, alle sanzioni disciplinari, del principio de quo in caso di successione di leggi diverse nel tempo, ma in ordine alla quale non parrebbe un fuor d'opera una più pensosa rimeditazione, alla luce del principio espresso dalle stesse sezioni unite di questa corte, con la sentenza 9694 del 2002, in tema di prescrizione dell'azione disciplinare nella specie, nei confronti di un giornalista: tale pronuncia, difatti, nell'escludere l'applicabilità al giudizio disciplinare della regula iuris dell'interruzione con effetto permanente di cui all'art. 2945 c.c., mostra implicitamente di considerare il procedimento in parola modellato non sulle regole del giudizio civile, ma penale), il secondo e quarto motivo del ricorso appaiono meritevoli di accoglimento. Questa corte ha avuto già modo di affermare, difatti, il principio di diritto secondo cui la riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per se una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo della Legge Notarile n. 89 del 1913, art. 147, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà' del fatto in sè, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti (in senso conforme, ancora, cfr. Cass. n. 1370 del 1979 e, nella sostanza, Cass. n. 3204 del 1989). Caratterizza, pertanto, l'elemento oggettivo dell'illecito in parola, il duplice elemento della ripetitività e della continuità. L'adozione di un criterio ermeneutico improntato alla individuazione di due diverse (ed entrambe necessarie) caratterizzazioni della condotta, ai fini della legittima predicabilità della sussistenza dell'illecito disciplinare del quale si discorre, e cioè che questa non solo sia ripetitiva, ma lo sia in modo continuativo, conduce all'inevitabile approdo interpretativo secondo il quale l'espletamento dell'attività professionale del notaio deve risultare improntato ad una persistente costumanza di illecite riduzioni, tale da assurgere a vero e proprio sistema, comportamentale (non importa se doloso o meramente colposo) funzionale, merce gli illegittimi "sconti" sugli onorari, a danneggiare, sotto il profilo dell'illecita concorrenza, i colleghi del distretto. Il comportamento tenuto dal V. non pare idoneo ad integrare l'illecito a lui contestato. Emerge dalla lettura della sentenza oggi impugnata (che puntualmente e analiticamente riporta il contenuto di ciascuna delle fatture contestate) che, da un canto, i minori importi indicati in parcella rispetto a quelli ipoteticamente dovuti nel minimo risultano effettivamente molto contenuti, se non, in qualche circostanza, addirittura irrisori (irrisorietà "oggettiva", e non soltanto relativa, adottando, cioè, a parametro i notoriamente considerevoli importi delle parcelle notarili) dall'altro, in più di un'occasione, come lo stesso giudice dell'appello fa opportunamente rilevare, vi erano, con taluni clienti, rapporti di parentela, di amicizia, conoscenza, o di collaborazione tali da indurre il notaio a praticare un comprensibile trattamento di favore; dall'altro ancora che come correttamente rileva la difesa del ricorrente le fatture irregolari costituiscono effettivamente e oggettivamente una assoluta minoranza rispetto a quelle considerate nell'arco del bimestre contestato, attestandosi su un valore percentuale di poco superiore al 9%. Il coacervo degli elementi teste esaminati conduce, pertanto ad escludere che, nel caso di specie, possa legittimamente rinvenirsi, nel comportamento del notaio, la predetta, persistente costumanza, di illecite riduzioni, tale da assurgere a vero e proprio sistema comportamentale di richiesta di compensi funzionale ad arrecare, colposamente o dolosamente, un danno ingiusto ad altri colleghi sotto il profilo della illecita concorrenza. All'accoglimento del secondo e quarto motivo del ricorso consegue l'assorbimento del terzo. il provvedimento disciplinare irrogato al notaio risulta, pertanto, illegittimo, di talche questa corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annullare la sanzione disciplinare irrogata al notaio V..
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione disciplinare così come irrogata al ricorrente. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007 |







