| Sentenze esecuzioni mobiliari |
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È costituzionalmente illegittimo l’art. 4 l. 8 giugno 1966 n. 424, nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c. Il principio secondo cui la progressiva eliminazione delle differenze in materia di regime giuridico dell’indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti del settore privato e dell’analogo emolumento erogato ai dipendenti pubblici non consente che possa esservi una disparità di trattamento fra le due categorie in tema di sequestrabilità e pignorabilità degli emolumenti, pur in presenza di un credito della p.a. per danno erariale, deve operare anche per i dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, dal momento che le varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario, in considerazione dell’analoga natura di retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche amministrazioni; non sussiste quindi alcuna ragione che possa giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite.
Corte costituzionale, 09 dicembre 2005 , n. 438
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