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mercoledì 08 settembre 2010
 
 
Sentenze esecuzioni mobiliari PDF Stampa E-mail

 

esecuzioni_mobiliari

 

 Raccolta di giurisprudenza in materia di esecuzioni e pignoramenti mobiliari. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per informazioni e richieste cliccare qui.

ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI Pignoramento presso terzi in genere
Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Terzo pignorato - Parte necessaria del giudizio di opposizione all' esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - FattispecieIl terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all' esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessità della partecipazione del terzo come litisconsorte necessario ad un giudizio di opposizione all' esecuzione relativo ad un processo esecutivo estintosi per rinuncia del creditore, ancor prima che fosse celebrata l'udienza di dichiarazione dello stesso terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.).

Cassazione civile  sez. III 19 maggio 2009  n. 11585

 

Esecuzione forzata - Opposizione - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell' esecuzione - Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta - Portata preclusiva di ulteriore azione esecutiva - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Dimostrazione dell'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata - Possibilità - Onere del creditore
L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell' esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo; tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo è preclusa dall'estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell'assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell' esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l'onere di dimostrare l'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito.

Cassazione civile  sez. lav. 18 maggio 2009  n. 11404

Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Cessione del credito anteriore al pignoramento - Instaurazione del giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c. - Partecipazione del debitore - Necessità - Fondamento - Conseguenze Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza.

Cassazione civile  sez. I  07 maggio 2009  n. 10550



 

 
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