| Sentenze esecuzioni mobiliari |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di esecuzioni e pignoramenti mobiliari. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per informazioni e richieste cliccare qui.
ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI Pignoramento presso terzi in genere
Esecuzione forzata - Opposizione - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell' esecuzione - Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta - Portata preclusiva di ulteriore azione esecutiva - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Dimostrazione dell'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata - Possibilità - Onere del creditore
L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell' esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo; tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo è preclusa dall'estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell'assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell' esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l'onere di dimostrare l'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito. Cassazione civile sez. lav. 18 maggio 2009 n. 11404 Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Cessione del credito anteriore al pignoramento - Instaurazione del giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c. - Partecipazione del debitore - Necessità - Fondamento - Conseguenze Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza. Cassazione civile sez. I 07 maggio 2009 n. 10550
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