Sentenze recupero crediti
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Importante circolare della Banca d'Italia in merito alle carte di credito "revolving".
 
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Impiegati dello Stato - Stipendi - Ripetizione somme non dovute - Prescrizione decennale - Motivi. L'atto di recupero , da parte della P.A., nei confronti dei propri dipendenti, di somme erogate in eccedenza rispetto al dovuto, costituisce ripetizione di indebito oggettivo, come tale sottoposto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non già a prescrizione quinquennale che riguarda i crediti del personale verso l'Amministrazione.

T.A.R.  Catania  Sicilia  sez. II  12 febbraio 2010 n. 214 
 
 
 

Imposte in genere: accertamento in genere.
È illegittima l'attività di recupero dei crediti d'imposta effettuata con la procedura prevista dall'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73, riferendosi questa normativa ai casi di mero controllo cartolare dei dati dichiarati dallo stesso contribuente e non anche a quelli, di maggiore complessità ed elaborazione, ove la pretesa fiscale consegua alla rettifica sostanziale dei dati esposti dal contribuente. In tale ultima ipotesi, pertanto, si rende indispensabile un atto di accertamento motivato con il quale l'ufficio finanziario dia piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della diversa pretesa tributaria, con l'assegnazione dei rituali termini per chiarire, contraddire e documentare.
Comm. trib. reg.  Bari  sez. XIV   25 settembre 2009 n. 126 
 

Agenzia di recupero crediti per conto terzi - Attività di recupero stragiudiziale dei crediti - Necessità di ulteriori licenze per l'esercizio dell'attività in province diverse da quella in cui la licenza è già operante - Esclusione.Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, non sono necessarie ulteriori licenze per l'esercizio del recupero crediti in province diverse da quella in cui la licenza stessa è già operante, né sono necessari ulteriori locali nei luoghi interessati da detta attività.

Consiglio Stato  sez. VI,  30 luglio 2009 n. 4788
 
La Corte Costituzionale ha messo fine all'impignorabilità delle pensioni Enasarco con la sentenza n. 183 del 26 giugno 2009. Fine di un privilegio incomprensibile per gli agenti e i rappresentanti di commercio, infatti le pensioni erogate dall'Enasarco non potevano essere pignorate in virtù dell’articolo 28 della legge 12 del 1973 (legge che istituisce l'Enasarco). In particolare l'articolo in questione recita al primo comma: " I crediti degli iscritti verso l'Enasarco non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili".La disparità di trattamento rispetto alle pensioni erogate da altri enti previdenziali, non è stata stranamente messa in discussione fino all'ottobre 2007, quando il tribunale di Treviso ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un'opposizione ad un procedimento di esecuzione.I giudici costituzionali hanno deciso che la questione è fondata e hanno dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione l'art. 28 comma 1 della L. 12/1973. In futuro la pensione di agenti e rappresentanti sarà pignorabile (entro i limiti previsti dalla legge) similmente a quanto accade per le altre pensioni.
Corte Costituzionale 26 Giugno 2009, n° 183

 
Società di capitali - Bilancio - Contenuto e criteri di redazione - Valutazione dei crediti - Criteri e principi ispiratori - Scelta discrezionale degli amministratori - Insussistenza - Valutazione secondo principi di razionalità - Necessità - Fattispecie

L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti «devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione», non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
  

Segnaliamo questa decisione del Garante per la concorrenza sul mercato, veramente importante, considerate le modalità ingannevoli con cui molte agenzie di recupero crediti si pubblicizzanno. ( ndr )

Pubblicità - Pubblicità ingannevole - Recupero crediti - Carattere eccessivamente assertivo - Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio - Garanzia di recupero in tempi brevi - Periodo di prescrizione dei crediti - Tecniche di gestione delle pratiche - Tecniche altamente innovative - Tecniche non adeguatamente documentate.

Sono ingannevoli i messaggi pubblicitari che, per il loro carattere eccessivamente assertivo, relativamente alle caratteristiche e modalità di espletamento del servizio di recupero crediti pubblicizzato, inducano i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che il servizio reclamizzato sia in grado di garantire, in tempi brevi (nella fattispecie, pari o inferiori a 240 ore), il recupero di crediti vantati nei confronti di debitori morosi, anche oltre il previsto periodo di prescrizione ed anche contando su tecniche di gestione delle pratiche di recupero «altamente innovative» ancorché non adeguatamente documentate.

Le decisioni in commento sono entrambe riferibili al settore della pubblicità in materia di servizi al consumatore che vantano caratteristiche diverse da quelle reclamizzate. Per ciò che concerne il settore del servizio assicurativo per la copertura della tutela giudiziaria (spese legali e di giustizia), vanno segnalati altri provvedimenti dell'Agcm, tra i quali: PI5551, xxxxxxxxxxxxxx Assistenza infortunistica stradale, provv. 28 maggio 2007 n. 16904, in Boll. 18 giugno 2007 n. 22, con il quale l'Autorità ha deliberato l'ingannevolezza del messaggio, così motivando: «Con riferimento al merito del procedimento si rileva che, se il volantino e l'affissionale lasciano intendere che l'operatore offra, senza nessuna spesa anticipata, taluni servizi ben specificati, lo spot radiofonico lascia intendere che sia possibile ottenere il risarcimento senza anticipare un solo euro, inducendo il consumatore a pensare che non debba anticipare alcunché per alcun servizio. Tanto il volantino quanto lo spot radiofonico specificano, inoltre, che la parcella sarà liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria. In realtà, dallo stesso contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere dallo Studio  xxxxxxxxx ai propri clienti, depositato agli atti, si rileva come le spese di consulenti, tecnici o medici legali, incaricati dal tribunale o dal giudice di pace, sono a carico del mandante e che, quest'ultimo, riconosce allo Studio il rimborso delle spese e degli onorari per le sue prestazioni (per un ammontare pari al 10 per cento più le spese pratiche amministrative più Iva dell'importo liquidato), oltre a quanto eventualmente riconosciuto dalla compagnia di assicurazione. Dalla stessa memoria depositata dall'operatore si rileva, inoltre, come la certezza della liquidazione delle spese legali non sia principio certo ed indiscusso e che per alcuni sinistri l'infortunistica non ha ricevuto il pagamento delle spese legali che, di fronte ad un vuoto legislativo, nessuna norma autorizza a richiedere per via giudiziaria. Indipendentemente dal caso di specie, e dalle obbligazioni che discendono direttamente dalla stipula di un contratto, il volantino e lo spot radiofonico in esame, quindi, appaiono ingannevoli in considerazione del fatto che quanto in esso indicato appare relativizzato e limitato dalle stesse indicazioni contenute nel contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere alle parti e che le stesse indicazioni non sono riportate, né si possano evincere, in alcun modo, dal messaggio. Lo spot radiofonico oggetto di valutazione appare idoneo, quindi, ad ingenerare, nei consumatori, l'erroneo convincimento che il servizio offerto sia totalmente gratuito fino alla definizione della pratica, mentre tanto il volantino quanto lo spot radiofonico appaiono idonei ad ingenerare, erroneamente, nei consumatori, il convincimento che la parcella sia sempre e totalmente liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria, risultando, in questo modo, potenzialmente in grado di orientarne le scelte economiche di acquisto sulla base di un presupposto ingannevole. Le considerazioni svolte dall'operatore con riguardo al periodo in cui sarebbero stati diffusi i volantini oggetto della richiesta di intervento appaiono, oltretutto, in parte contraddittorie. Ciò, tra l'altro, anche considerando le indicazioni apposte sul retro del volantino che portano a far escludere categoricamente che risalga al 1998. Tuttavia, in considerazione del fatto che, dalle evidenze documentali depositate agli atti, lo Studio xxxxxxxxxx ha effettivamente prodotto un nuovo volantino nel quale l'indicazione "La nostra parcella sarà liquidata dalla compagnia di assicurazione avversaria" è stata eliminata e che lo stesso affissionale (il mezzo di diffusione del messaggio che, per tipologia, più si avvicina al volantino), esposto da luglio 2004 ad oggi, non riporta la suddetta indicazione, si può ritenere che il volantino oggetto della richiesta di intervento non sia, ad oggi, effettivamente più in distribuzione e che, risultando in diffusione precedentemente all'entrata in vigore della l. 6 aprile 2005 n. 49, con riferimento allo stesso non sia da irrogare alcuna sanzione». Per ciò che concerne il settore del servizio assicurativo per il recupero dei crediti nei confronti di debitori morosi, vanno segnalati: PI4734, xxxxxxxxxxxx, provv. 27 aprile 2005 n. 14277, in Boll. 16 maggio 2005 n. 17, con il quale l'Autorità ha così motivato: «Il messaggio pubblicitario in esame lascia, nel suo complesso, intendere che la società xxxxxxxxxxxx s.a.s. offra uno specifico servizio, consistente nell'attività di recupero crediti a livello internazionale. A tal riguardo si rileva che dalla presenza, nella pagina oggetto di segnalazione e nell'intero sito, di espressioni relative a "crediti incagliati all'estero", "recupero stragiudiziale condotto dal Paese ove ha sede il debitore", attivazione dello "studio legale o società specializzata che fa parte della rete di servizi di impresa che ha sede nel Paese del debitore", una "rete di studi legali e società specializzate in tutto il mondo, in modo che le pratiche vengano seguite da personale esperto direttamente nel Paese dove ha sede l'impresa debitrice", ed infine alla "azione giudiziale che viene condotta dai nostri legali di fiducia (italiani e stranieri) incaricati [...] a mezzo di procura ed [...] avviata nel Paese ove ha sede il debitore", si desume con sufficiente chiarezza che l'attività della xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. è rivolta verso l'estero. In realtà, dalle risultanze istruttorie è emerso come l'attività svolta dalla xxxxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. consista in una mera intermediazione tra il cliente e le aziende estere che concretamente si occupano del recupero dei crediti, come dimostrano anche l'assenza di dipendenti, il fatto che la sua attività si basi esclusivamente sull'apporto lavorativo del socio accomandatario e l'inesistenza di moduli, formulari, lettere, solleciti inviati o comunque comunicati ad un qualunque debitore residente nello Stato italiano. (Quasi tutte le imprese che promettono cose analoghe sono nella stessa, miserevole condizione. ndr) Tuttavia il messaggio in esame presenta l'operatore pubblicitario in primo luogo definendolo espressamente come una "società di recupero crediti", affermazione che, a prescindere dal fatto che sussista o meno l'autorizzazione, è di per sé stessa suscettibile di indurre in errore il destinatario, in quanto lascia intendere che la società xxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. effettivamente svolga l'attività tipica di "recupero crediti". In tale contesto il messaggio in esame risulta, dunque, suscettibile di indurre in errore i destinatari in merito all'effettiva qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico in quanto esso lascia intendere che la società xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. sia tale da offrire la garanzia di qualità e di affidabilità normalmente riconducibile al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla questura alle imprese che esercitano l'attività tipica di "recupero crediti"».
In senso conforme, PI4557, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, provv. 22 dicembre 2004 n. 13902, in Boll. 10 gennaio 2005 n. 52/2004.

Garante concorr. mercato  08 marzo 2007  n. 16591

  
Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione, con la quale si vogliano contestare vizi formali della cartella esattoriale, deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 602/1973, si identifica nella cartella esattoriale.
Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2008 , n. 25757
 
L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
Cassazione civile , sez. I, 23 giugno 2008 , n. 17033
 
 
Obbligazioni e contratti - Contratto - Vendita di partecipazioni sociali - Assunzione da parte dei venditori di responsabilità solidale per le sopravvenienze passive - Impegno di riacquistare i crediti sociali inesigibili - Conseguenze - Esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti - Ammissibilità - Fondamento
La clausola contrattuale con cui i soci di una società di capitali, nel trasferire ad un terzo le proprie partecipazioni, abbiano assunto una responsabilità solidale per le sopravvenienze passive non risultanti dal bilancio, obbligandosi a riacquistare, al loro valore nominale, i crediti della società, qualora gli stessi si rivelino inesigibili entro un termine prefissato, e prestando fideiussione a garanzia di tale impegno, prefigura una forma di rimborso di parte del prezzo, in dipendenza di una sopravvenienza passiva eccedente il fondo di svalutazione dei crediti , che risulta incompatibile con l'esclusione dell'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti, instaurandosi tra questi ultimi un vincolo di solidarietà passiva, che impedisce di configurarli come parte complessa di un contratto avente ad oggetto un bene indivisibile.
 
 Cassazione civile  sez. I  13 giugno 2008  n. 16010
 
Sentenza di particolare importanza ed innovativa. ( ndr ) 
 
 

In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio del terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, non facente parte del patrimonio del fallito, possa comportare un danno alle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata.
Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2007 , n. 22304

 
In materia di crediti derivanti da rapporti di pubblico impiego, l'amministrazione è obbligata, in caso di emolumenti già erogati al dipendente, al recupero della somma relativa, con estensione alle obbligazioni accessorie di interessi legali e rivalutazione monetaria. Ciò in ossequio al disposto dell'art. 117 comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo il quale «il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla [...] con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto».
Consiglio Stato , sez. VI, 25 settembre 2007 , n. 4929


 L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. (Nella specie, relativa a controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla Cnpaf nei confronti di alcuni avvocati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla Cassa previdenziale di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980).

Cassazione civile , sez. lav., 17 aprile 2007 , n. 9113

 Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta ex art. 7 legge 388/2000 costituiscono atti equivalenti agli avvisi di liquidazione dei tributi, per cui rientrano a pieno titolo fra quelli la cui impugnabilità è prevista dall’art. 19 d.lg. n. 546 del 1992. Pertanto, la cartella di pagamento emessa in conseguenza della mancata impugnazione di un avviso di recupero non può considerarsi il primo atto impositivo e sarà impugnabile soltanto per vizi propri.

Comm. trib. reg. Bari, sez. I, 19 febbraio 2007 , n. 8

   
 
Anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, da cui deriva che l'eventuale separata pendenza di giudizio di accertamento di quel credito non potrebbe influire sul processo per revocatoria. Pertanto, nel caso in cui il marito che ha ricevuto il ricorso per separazione, qualche giorno prima dell'udienza presidenziale venda la casa coniugale al figlio di prime nozze, ben si può ritenere che questi fosse effettivamente consapevole, anche a mente di quanto previsto dall'art. 2729 c.c., del pregiudizio che il trasferimento immobiliare oggetto di causa avrebbe arrecato alla ex moglie (e ai figli minori alla stessa poi affidati), essendo senz'altro idoneo ad assottigliare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. costituita dai beni dello stesso o a rendere, quanto meno, più difficoltosa la possibilità per la resistente di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie nei suoi confronti anche con riferimento alla casa coniugale, a nulla valendo l'eventuale, ma non comprovata, sussistenza di altri beni in capo al debitore da potersi sottoporre ad esecuzione da parte della moglie, che, ancorché, in ipotesi, risultassero pignorabili per il recupero dei crediti da alimenti, di certo non potrebbero supplire l'esigenza abitativa della stessa e dei figli minori, infungibile con riferimento alla ex casa coniugale. Quanto alla parte acquirente, va rammentato come, per pacifica giurisprudenza, anche la scientia fraudis in capo al medesimo possa essere comprovata mediante presunzioni, purché precise, gravi e concordanti, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2729 comma 1 c.c., senza che sia necessaria da parte dell'avente causa la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione ex art. 2901 c.c., bastando a tal fine la consapevolezza che l'atto compiuto possa arrecare pregiudizio alle ragioni di creditori in genere dell'alienante e rendere più difficile la soddisfazione di questi ultimi. Ed uno degli elementi probatori dai quali può desumersi tale consapevolezza è ritenuto il mancato versamento del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita intercorso. Va, in proposito, osservato che attore e terzo citato, di fronte alla riconvenzionale proposta dalla convenuta, non hanno dimostrato in alcun modo - necessariamente documentale, attesa l'entità della somma in questione - l'effettivo versamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile per cui è causa; anzi, l'attore ha riferito, di fronte all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'ordinanza dell’11 novembre 2005, di non avere la disponibilità di alcun documento al riguardo, per cui, evidenziata l'inutilità a tal fine della quietanza rilasciata nell'atto di compravendita, riferita a pagamento dichiarato come eseguito non avanti al notaio, ma precedentemente, da cui si deve escludere l'invocabilità in proposito di quanto previsto dall'art. 2700 c.c.; devesi concludere che nessuna somma l'acquirente abbia versato in favore dell'alienante per l'acquisto oggetto di lite. E, d'altra parte, l'acquirente ben sapeva che il suo dante causa risiedeva ancora, all'epoca della vendita, nell'immobile in questione con la propria famiglia e, in specie, con la moglie qui resistente (cfr., anche sul punto il rogito, doc. 2 dell'attore, in cui il venditore aveva dichiarato la propria, residenza all'interno dell'appartamento de quo). Quanto sopra, unitamente al rilevante rapporto di stretta parentela fra le parti contraenti, porta a concludere che anche il terzo chiamato fosse all'epoca della compravendita per cui è causa, ex art. 2729 c.c., a conoscenza del pregiudizio che l'atto in questione avrebbe potuto arrecare ai creditori del padre e, fra questi, alla moglie del medesimo. Conseguentemente, va revocato ex art. 2901 c.c. in favore della ex moglie, per l'effetto, dichiarato inefficace nei confronti della stessa l'atto di compravendita della casa coniugale.
Tribunale Milano, 13 giugno 2006
 
 
 

In virtù della espressa previsione di cui all'art. 95 c.p.c. (secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione), il  recupero  delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso dell'utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all'esito di risultata fruttuosa esecuzione, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ad espropriazione del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), comprensivo di beni e di  crediti , a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione. Ne consegue che, a parte le spese fatte nell'interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione dalla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste (art. 2755, 2770, 2777 c.c.), le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito, e possono trovare soddisfazione - al pari del credito per capitale ed interessi - solamente in caso di capienza.

Cassazione civile , sez. III, 29 maggio 2003 , n. 8634

 

L'attività di  recupero  crediti  effettuata in modo che si verifichi "confusione" tra somme recuperate ed incassate, trattenute ed introitate, va qualificata come attività di "tesoreria" e come tale integra gli estremi della "intermediazione finanziaria" e richiede l'autorizzazione allo svolgimento ai sensi del TULB; l'assenza dell'autorizzazione, conseguentemente, rende sussistente la fattispecie di cui all'art. 132 TULB.

Tribunale Roma, 22 gennaio 2002

 
 
 
Il soggetto delegato a procedere in via giudiziale o  extragiudiziale  al  recupero  di  crediti  in confronto delle gestioni liquidatorie delle soppresse Usl è legittimato all'accesso alla documentazione amministrativa relativa ai rapporti onde sono derivati i  crediti  del mandante.
T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 30 maggio 2001 , n. 1991
 
 
 
Non è carente di motivazione l'avviso di accertamento in rettifica del reddito d'impresa che metta il contribuente nella condizione di conoscere l'"iter" logico giuridico che ha condotto all'emissione dell'atto, mentre l'onere di fornire la prova della supposta evasione fiscale deve essere assolto dall'amministrazione fiscale solo nel corso del successivo giudizio, con onere probatorio a discarico spettante, invece, all'intimato. Così, nel caso di un  recupero  a tassazione di perdite per  crediti  inesigibili  ceduti a terzi sotto costo, le quali erano state portate illegittimamente in detrazione delle imposte dovute, si ritiene soddisfacente l'obbligo di motivazione, se mette l'intimato nella condizione di potersi difendere in giudizio conoscendo la natura delle contestazioni, mentre questi dovrà fornire la prova oggettiva e contraria sul fatto che i  crediti  non sono stati venduti sotto costo e che sono stati rispettati gli obblighi di legge per l'effettuazione delle detrazioni.
Cassazione civile , sez. trib., 11 dicembre 2000 , n. 15563
 
 
  
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che nell'espletamento dell'incarico professionale attivi plurime azioni giudiziarie omettendo l'adozione di richieste stragiudiziali preventive. Nella specie il professionista aveva notificato citazioni a giudizio per il  recupero  di numerosi  crediti di esiguo ammontare per oneri di parcheggio (lire 2200), omettendo d'inviare prima una diffida ad adempiere ai debitori e pretendendo poi per spese legali lire 95000 per ciascuna pratica, per la notifica della citazione. (In relazione alla singolarità della vicenda è stata ritenuta idonea la sanzione dell'avvertimento in sostituzione di quella più grave della censura).
Cons. Nazionale Forense , 12 maggio 1997
 
 
 
La norma di cui all'art. 429 c.p.c., secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per  crediti  di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, non è applicabile alla somma liquidata a titolo di pensione d'invalidità dell'I.N.P.S. Infatti, mentre nei confronti di questo ente pubblico non sussiste l'esigenza che sussiste per il datore di lavoro privato - ed è alla base dell'art. 429 - di porre una remora al ritardo nell'adempimento, nè l'esigenza di riequilibrare le posizioni delle parti con il  recupero in favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro; d'altro canto la necessaria diversità del credito di lavoro e della pensione d'invalidità, per la sua natura compositamente assicurativa ed alimentare, esclude l'applicabilità alle controversie relative a quest'ultima del disposto risarcitorio dell'art. 429 c.p.c.
Cassazione civile , sez. lav., 04 aprile 1978 , n. 1543
 
 
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