| Sentenze recupero crediti |
Raccolta di giurisprudenza in materia di recupero crediti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per richieste e consulenze cliccare.
Importante circolare della Banca d'Italia in merito alle carte di credito "revolving".
Impiegati dello Stato - Stipendi - Ripetizione somme non dovute - Prescrizione decennale - Motivi. L'atto di recupero , da parte della P.A., nei confronti dei propri dipendenti, di somme erogate in eccedenza rispetto al dovuto, costituisce ripetizione di indebito oggettivo, come tale sottoposto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non già a prescrizione quinquennale che riguarda i crediti del personale verso l'Amministrazione.
Imposte in genere: accertamento in genere.
È illegittima l'attività di recupero dei crediti d'imposta effettuata con la procedura prevista dall'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73, riferendosi questa normativa ai casi di mero controllo cartolare dei dati dichiarati dallo stesso contribuente e non anche a quelli, di maggiore complessità ed elaborazione, ove la pretesa fiscale consegua alla rettifica sostanziale dei dati esposti dal contribuente. In tale ultima ipotesi, pertanto, si rende indispensabile un atto di accertamento motivato con il quale l'ufficio finanziario dia piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della diversa pretesa tributaria, con l'assegnazione dei rituali termini per chiarire, contraddire e documentare.
Agenzia di recupero crediti per conto terzi - Attività di recupero stragiudiziale dei crediti - Necessità di ulteriori licenze per l'esercizio dell'attività in province diverse da quella in cui la licenza è già operante - Esclusione.Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, non sono necessarie ulteriori licenze per l'esercizio del recupero crediti in province diverse da quella in cui la licenza stessa è già operante, né sono necessari ulteriori locali nei luoghi interessati da detta attività.
La Corte Costituzionale ha messo fine all'impignorabilità delle pensioni Enasarco con la sentenza n. 183 del 26 giugno 2009. Fine di un privilegio incomprensibile per gli agenti e i rappresentanti di commercio, infatti le pensioni erogate dall'Enasarco non potevano essere pignorate in virtù dell’articolo 28 della legge 12 del 1973 (legge che istituisce l'Enasarco). In particolare l'articolo in questione recita al primo comma: " I crediti degli iscritti verso l'Enasarco non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili".La disparità di trattamento rispetto alle pensioni erogate da altri enti previdenziali, non è stata stranamente messa in discussione fino all'ottobre 2007, quando il tribunale di Treviso ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un'opposizione ad un procedimento di esecuzione.I giudici costituzionali hanno deciso che la questione è fondata e hanno dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione l'art. 28 comma 1 della L. 12/1973. In futuro la pensione di agenti e rappresentanti sarà pignorabile (entro i limiti previsti dalla legge) similmente a quanto accade per le altre pensioni.
Società di capitali - Bilancio - Contenuto e criteri di redazione -
Valutazione dei crediti - Criteri e principi ispiratori - Scelta
discrezionale degli amministratori - Insussistenza - Valutazione
secondo principi di razionalità - Necessità - Fattispecie
L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia
formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del
bilancio di società per azioni, i crediti «devono essere valutati
secondo il presumibile valore di realizzazione», non attribuisce agli
amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione
fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità.
(Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel
valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio
ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di
un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine
sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
Segnaliamo questa decisione del Garante per la concorrenza sul mercato, veramente importante, considerate le modalità ingannevoli con cui molte agenzie di recupero crediti si pubblicizzanno. ( ndr ) Pubblicità - Pubblicità ingannevole - Recupero crediti - Carattere eccessivamente assertivo - Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio - Garanzia di recupero in tempi brevi - Periodo di prescrizione dei crediti - Tecniche di gestione delle pratiche - Tecniche altamente innovative - Tecniche non adeguatamente documentate. Sono ingannevoli i messaggi pubblicitari che, per il loro carattere eccessivamente assertivo, relativamente alle caratteristiche e modalità di espletamento del servizio di recupero crediti pubblicizzato, inducano i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che il servizio reclamizzato sia in grado di garantire, in tempi brevi (nella fattispecie, pari o inferiori a 240 ore), il recupero di crediti vantati nei confronti di debitori morosi, anche oltre il previsto periodo di prescrizione ed anche contando su tecniche di gestione delle pratiche di recupero «altamente innovative» ancorché non adeguatamente documentate.
Le
decisioni in commento sono entrambe riferibili al settore della
pubblicità in materia di servizi al consumatore che vantano
caratteristiche diverse da quelle reclamizzate. Per ciò che concerne il
settore del servizio assicurativo per la copertura della tutela
giudiziaria (spese legali e di giustizia), vanno segnalati altri
provvedimenti dell'Agcm, tra i quali: PI5551, xxxxxxxxxxxxxx Assistenza
infortunistica stradale, provv. 28 maggio 2007 n. 16904, in Boll. 18
giugno 2007 n. 22, con il quale l'Autorità ha deliberato
l'ingannevolezza del messaggio, così motivando: «Con riferimento al
merito del procedimento si rileva che, se il volantino e l'affissionale
lasciano intendere che l'operatore offra, senza nessuna spesa
anticipata, taluni servizi ben specificati, lo spot radiofonico lascia
intendere che sia possibile ottenere il risarcimento senza anticipare
un solo euro, inducendo il consumatore a pensare che non debba
anticipare alcunché per alcun servizio. Tanto il volantino quanto lo
spot radiofonico specificano, inoltre, che la parcella sarà liquidata
dalla compagnia di assicurazione avversaria. In realtà, dallo stesso
contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere dallo Studio
xxxxxxxxx ai propri clienti, depositato agli atti, si rileva come le
spese di consulenti, tecnici o medici legali, incaricati dal tribunale
o dal giudice di pace, sono a carico del mandante e che, quest'ultimo,
riconosce allo Studio il rimborso delle spese e degli onorari per le
sue prestazioni (per un ammontare pari al 10 per cento più le spese
pratiche amministrative più Iva dell'importo liquidato), oltre a quanto
eventualmente riconosciuto dalla compagnia di assicurazione. Dalla
stessa memoria depositata dall'operatore si rileva, inoltre, come la
certezza della liquidazione delle spese legali non sia principio certo
ed indiscusso e che per alcuni sinistri l'infortunistica non ha
ricevuto il pagamento delle spese legali che, di fronte ad un vuoto
legislativo, nessuna norma autorizza a richiedere per via giudiziaria.
Indipendentemente dal caso di specie, e dalle obbligazioni che
discendono direttamente dalla stipula di un contratto, il volantino e
lo spot radiofonico in esame, quindi, appaiono ingannevoli in
considerazione del fatto che quanto in esso indicato appare
relativizzato e limitato dalle stesse indicazioni contenute nel
contratto di mandato che viene fatto sottoscrivere alle parti e che le
stesse indicazioni non sono riportate, né si possano evincere, in alcun
modo, dal messaggio. Lo spot radiofonico oggetto di valutazione appare
idoneo, quindi, ad ingenerare, nei consumatori, l'erroneo convincimento
che il servizio offerto sia totalmente gratuito fino alla definizione
della pratica, mentre tanto il volantino quanto lo spot radiofonico
appaiono idonei ad ingenerare, erroneamente, nei consumatori, il
convincimento che la parcella sia sempre e totalmente liquidata dalla
compagnia di assicurazione avversaria, risultando, in questo modo,
potenzialmente in grado di orientarne le scelte economiche di acquisto
sulla base di un presupposto ingannevole. Le considerazioni svolte
dall'operatore con riguardo al periodo in cui sarebbero stati diffusi i
volantini oggetto della richiesta di intervento appaiono, oltretutto,
in parte contraddittorie. Ciò, tra l'altro, anche considerando le
indicazioni apposte sul retro del volantino che portano a far escludere
categoricamente che risalga al 1998. Tuttavia, in considerazione del
fatto che, dalle evidenze documentali depositate agli atti, lo Studio
xxxxxxxxxx ha effettivamente prodotto un nuovo volantino nel quale
l'indicazione "La nostra parcella sarà liquidata dalla compagnia di
assicurazione avversaria" è stata eliminata e che lo stesso
affissionale (il mezzo di diffusione del messaggio che, per tipologia,
più si avvicina al volantino), esposto da luglio 2004 ad oggi, non
riporta la suddetta indicazione, si può ritenere che il volantino
oggetto della richiesta di intervento non sia, ad oggi, effettivamente
più in distribuzione e che, risultando in diffusione precedentemente
all'entrata in vigore della l. 6 aprile 2005 n. 49, con riferimento
allo stesso non sia da irrogare alcuna sanzione». Per ciò che concerne
il settore del servizio assicurativo per il recupero dei crediti nei
confronti di debitori morosi, vanno segnalati: PI4734, xxxxxxxxxxxx,
provv. 27 aprile 2005 n. 14277, in Boll. 16 maggio 2005 n. 17, con il
quale l'Autorità ha così motivato: «Il messaggio pubblicitario in esame
lascia, nel suo complesso, intendere che la società xxxxxxxxxxxx s.a.s.
offra uno specifico servizio, consistente nell'attività di recupero
crediti a livello internazionale. A tal riguardo si rileva che dalla
presenza, nella pagina oggetto di segnalazione e nell'intero sito, di
espressioni relative a "crediti incagliati all'estero", "recupero
stragiudiziale condotto dal Paese ove ha sede il debitore", attivazione
dello "studio legale o società specializzata che fa parte della rete di
servizi di impresa che ha sede nel Paese del debitore", una "rete di
studi legali e società specializzate in tutto il mondo, in modo che le
pratiche vengano seguite da personale esperto direttamente nel Paese
dove ha sede l'impresa debitrice", ed infine alla "azione giudiziale
che viene condotta dai nostri legali di fiducia (italiani e stranieri)
incaricati [...] a mezzo di procura ed [...] avviata nel Paese ove ha
sede il debitore", si desume con sufficiente chiarezza che l'attività
della xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. è rivolta verso l'estero. In realtà, dalle
risultanze istruttorie è emerso come l'attività svolta dalla
xxxxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. consista in una mera intermediazione tra
il cliente e le aziende estere che concretamente si occupano del
recupero dei crediti, come dimostrano anche l'assenza di dipendenti, il
fatto che la sua attività si basi esclusivamente sull'apporto
lavorativo del socio accomandatario e l'inesistenza di moduli,
formulari, lettere, solleciti inviati o comunque comunicati ad un
qualunque debitore residente nello Stato italiano. (Quasi tutte le imprese che promettono cose analoghe sono nella stessa, miserevole condizione. ndr) Tuttavia
il messaggio in esame presenta l'operatore pubblicitario in primo luogo
definendolo espressamente come una "società di recupero crediti",
affermazione che, a prescindere dal fatto che sussista o meno
l'autorizzazione, è di per sé stessa suscettibile di indurre in errore
il destinatario, in quanto lascia intendere che la società
xxxxxxxxxxxxxxx s.a.s. effettivamente svolga l'attività tipica di
"recupero crediti". In tale contesto il messaggio in esame risulta,
dunque, suscettibile di indurre in errore i destinatari in merito
all'effettiva qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale
motivo, pregiudicarne il comportamento economico in quanto esso lascia
intendere che la società xxxxxxxxxxxxxx s.a.s. sia tale da offrire la
garanzia di qualità e di affidabilità normalmente riconducibile al
possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla questura alle imprese che
esercitano l'attività tipica di "recupero crediti"».
In senso conforme, PI4557, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, provv. 22 dicembre 2004 n. 13902, in Boll. 10 gennaio 2005 n. 52/2004.
Garante concorr. mercato 08 marzo 2007 n. 16591
Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione, con la quale si vogliano contestare vizi formali della cartella esattoriale, deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 602/1973, si identifica nella cartella esattoriale.
Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2008 , n. 25757
L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 149 l. fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
Obbligazioni e contratti - Contratto - Vendita di partecipazioni sociali - Assunzione da parte dei venditori di responsabilità solidale per le sopravvenienze passive - Impegno di riacquistare i crediti sociali inesigibili - Conseguenze - Esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti - Ammissibilità - Fondamento
La clausola contrattuale con cui i soci di una società di capitali, nel trasferire ad un terzo le proprie partecipazioni, abbiano assunto una responsabilità solidale per le sopravvenienze passive non risultanti dal bilancio, obbligandosi a riacquistare, al loro valore nominale, i crediti della società, qualora gli stessi si rivelino inesigibili entro un termine prefissato, e prestando fideiussione a garanzia di tale impegno, prefigura una forma di rimborso di parte del prezzo, in dipendenza di una sopravvenienza passiva eccedente il fondo di svalutazione dei crediti , che risulta incompatibile con l'esclusione dell'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica nei confronti di alcuni soltanto dei promittenti, instaurandosi tra questi ultimi un vincolo di solidarietà passiva, che impedisce di configurarli come parte complessa di un contratto avente ad oggetto un bene indivisibile.
Sentenza di particolare importanza ed innovativa. ( ndr )
In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio del terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, non facente parte del patrimonio del fallito, possa comportare un danno alle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata.
Cassazione civile , sez. lav., 17 aprile 2007 , n. 9113 Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta ex art. 7 legge 388/2000 costituiscono atti equivalenti agli avvisi di liquidazione dei tributi, per cui rientrano a pieno titolo fra quelli la cui impugnabilità è prevista dall’art. 19 d.lg. n. 546 del 1992. Pertanto, la cartella di pagamento emessa in conseguenza della mancata impugnazione di un avviso di recupero non può considerarsi il primo atto impositivo e sarà impugnabile soltanto per vizi propri. Comm. trib. reg. Bari, sez. I, 19 febbraio 2007 , n. 8
Anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, da cui deriva che l'eventuale separata pendenza di giudizio di accertamento di quel credito non potrebbe influire sul processo per revocatoria. Pertanto, nel caso in cui il marito che ha ricevuto il ricorso per separazione, qualche giorno prima dell'udienza presidenziale venda la casa coniugale al figlio di prime nozze, ben si può ritenere che questi fosse effettivamente consapevole, anche a mente di quanto previsto dall'art. 2729 c.c., del pregiudizio che il trasferimento immobiliare oggetto di causa avrebbe arrecato alla ex moglie (e ai figli minori alla stessa poi affidati), essendo senz'altro idoneo ad assottigliare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. costituita dai beni dello stesso o a rendere, quanto meno, più difficoltosa la possibilità per la resistente di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie nei suoi confronti anche con riferimento alla casa coniugale, a nulla valendo l'eventuale, ma non comprovata, sussistenza di altri beni in capo al debitore da potersi sottoporre ad esecuzione da parte della moglie, che, ancorché, in ipotesi, risultassero pignorabili per il recupero dei crediti da alimenti, di certo non potrebbero supplire l'esigenza abitativa della stessa e dei figli minori, infungibile con riferimento alla ex casa coniugale. Quanto alla parte acquirente, va rammentato come, per pacifica giurisprudenza, anche la scientia fraudis in capo al medesimo possa essere comprovata mediante presunzioni, purché precise, gravi e concordanti, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2729 comma 1 c.c., senza che sia necessaria da parte dell'avente causa la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione ex art. 2901 c.c., bastando a tal fine la consapevolezza che l'atto compiuto possa arrecare pregiudizio alle ragioni di creditori in genere dell'alienante e rendere più difficile la soddisfazione di questi ultimi. Ed uno degli elementi probatori dai quali può desumersi tale consapevolezza è ritenuto il mancato versamento del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita intercorso. Va, in proposito, osservato che attore e terzo citato, di fronte alla riconvenzionale proposta dalla convenuta, non hanno dimostrato in alcun modo - necessariamente documentale, attesa l'entità della somma in questione - l'effettivo versamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile per cui è causa; anzi, l'attore ha riferito, di fronte all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'ordinanza dell’11 novembre 2005, di non avere la disponibilità di alcun documento al riguardo, per cui, evidenziata l'inutilità a tal fine della quietanza rilasciata nell'atto di compravendita, riferita a pagamento dichiarato come eseguito non avanti al notaio, ma precedentemente, da cui si deve escludere l'invocabilità in proposito di quanto previsto dall'art. 2700 c.c.; devesi concludere che nessuna somma l'acquirente abbia versato in favore dell'alienante per l'acquisto oggetto di lite. E, d'altra parte, l'acquirente ben sapeva che il suo dante causa risiedeva ancora, all'epoca della vendita, nell'immobile in questione con la propria famiglia e, in specie, con la moglie qui resistente (cfr., anche sul punto il rogito, doc. 2 dell'attore, in cui il venditore aveva dichiarato la propria, residenza all'interno dell'appartamento de quo). Quanto sopra, unitamente al rilevante rapporto di stretta parentela fra le parti contraenti, porta a concludere che anche il terzo chiamato fosse all'epoca della compravendita per cui è causa, ex art. 2729 c.c., a conoscenza del pregiudizio che l'atto in questione avrebbe potuto arrecare ai creditori del padre e, fra questi, alla moglie del medesimo. Conseguentemente, va revocato ex art. 2901 c.c. in favore della ex moglie, per l'effetto, dichiarato inefficace nei confronti della stessa l'atto di compravendita della casa coniugale.
Tribunale Milano, 13 giugno 2006 In virtù della espressa previsione di cui all'art. 95 c.p.c. (secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione), il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso dell'utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all'esito di risultata fruttuosa esecuzione, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ad espropriazione del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), comprensivo di beni e di crediti , a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione. Ne consegue che, a parte le spese fatte nell'interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione dalla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste (art. 2755, 2770, 2777 c.c.), le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito, e possono trovare soddisfazione - al pari del credito per capitale ed interessi - solamente in caso di capienza. Cassazione civile , sez. III, 29 maggio 2003 , n. 8634
L'attività di recupero crediti effettuata in modo che si verifichi "confusione" tra somme recuperate ed incassate, trattenute ed introitate, va qualificata come attività di "tesoreria" e come tale integra gli estremi della "intermediazione finanziaria" e richiede l'autorizzazione allo svolgimento ai sensi del TULB; l'assenza dell'autorizzazione, conseguentemente, rende sussistente la fattispecie di cui all'art. 132 TULB.
Tribunale Roma, 22 gennaio 2002
Il soggetto delegato a procedere in via giudiziale o extragiudiziale al recupero di crediti in confronto delle gestioni liquidatorie delle soppresse Usl è legittimato all'accesso alla documentazione amministrativa relativa ai rapporti onde sono derivati i crediti del mandante.
T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 30 maggio 2001 , n. 1991
Non è carente di motivazione l'avviso di accertamento in rettifica del reddito d'impresa che metta il contribuente nella condizione di conoscere l'"iter" logico giuridico che ha condotto all'emissione dell'atto, mentre l'onere di fornire la prova della supposta evasione fiscale deve essere assolto dall'amministrazione fiscale solo nel corso del successivo giudizio, con onere probatorio a discarico spettante, invece, all'intimato. Così, nel caso di un recupero a tassazione di perdite per crediti inesigibili ceduti a terzi sotto costo, le quali erano state portate illegittimamente in detrazione delle imposte dovute, si ritiene soddisfacente l'obbligo di motivazione, se mette l'intimato nella condizione di potersi difendere in giudizio conoscendo la natura delle contestazioni, mentre questi dovrà fornire la prova oggettiva e contraria sul fatto che i crediti non sono stati venduti sotto costo e che sono stati rispettati gli obblighi di legge per l'effettuazione delle detrazioni.
Cassazione civile , sez. trib., 11 dicembre 2000 , n. 15563
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che nell'espletamento dell'incarico professionale attivi plurime azioni giudiziarie omettendo l'adozione di richieste stragiudiziali preventive. Nella specie il professionista aveva notificato citazioni a giudizio per il recupero di numerosi crediti di esiguo ammontare per oneri di parcheggio (lire 2200), omettendo d'inviare prima una diffida ad adempiere ai debitori e pretendendo poi per spese legali lire 95000 per ciascuna pratica, per la notifica della citazione. (In relazione alla singolarità della vicenda è stata ritenuta idonea la sanzione dell'avvertimento in sostituzione di quella più grave della censura).
Cons. Nazionale Forense , 12 maggio 1997
La norma di cui all'art. 429 c.p.c., secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, non è applicabile alla somma liquidata a titolo di pensione d'invalidità dell'I.N.P.S. Infatti, mentre nei confronti di questo ente pubblico non sussiste l'esigenza che sussiste per il datore di lavoro privato - ed è alla base dell'art. 429 - di porre una remora al ritardo nell'adempimento, nè l'esigenza di riequilibrare le posizioni delle parti con il recupero in favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro; d'altro canto la necessaria diversità del credito di lavoro e della pensione d'invalidità, per la sua natura compositamente assicurativa ed alimentare, esclude l'applicabilità alle controversie relative a quest'ultima del disposto risarcitorio dell'art. 429 c.p.c.
Cassazione civile , sez. lav., 04 aprile 1978 , n. 1543
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