| Sentenze Investigazioni Difensive |
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INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO PENALE
Investigazioni difensive
colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
Tribunale Rovereto 21 agosto 2009 n. 145
PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE Utilizzazione della prova limiti e divieti all'utilizzazione in genere
Il divieto per le parti di assumere informazioni da persone già chiamate a testimoniare, secondo quanto previsto dall'art. 430 bis cod. proc. pen., non è applicabile al giudizio d'appello nell'ipotesi di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.Annulla con rinvio, App. Roma, 27/01/2009
Investigazioni difensive - Prescrizioni di cui all'art. 391 bis c.p.p. - Violazione - Inutilizzabilità.
Le dichiarazioni sollecitate in fase di indagini difensive devono attenersi al dettato degli art. 391 bis e 391 ter c.p.p. Nel caso di specie, al contrario, tali dichiarazioni hanno la forma delle "intercettazioni" - così come espressamente definite dall'ausiliario del difensore che le ha trascritte - di conversazioni telefoniche e tra presenti, in cui uno degli interlocutori è lo stesso difensore. Il loro contenuto comprende anche la richiesta di notizie su quanto riferito alla polizia giudiziaria, in violazione del disposto dell'art. 391 bis comma 4 c.p.p. Non risulta inoltre che all'interrogato siano stati fatti gli avvisi previsti dal comma 3 dell'art. 391 bis comma 3 c.p.p., necessari anche quando si tratta di colloqui non documentati. Così che la forma e la sostanza dell'audizione del soggetto appare in totale contrasto con il dettato degli art. 391 bis e 391 ter c.p.p., tanto da non consentire nemmeno se si sia inteso dar luogo a colloqui non documentati o documentati: con la conseguenza che il contenuto di tali atti è totalmente inutilizzabile ai fini probatori. Corte assise Milano 13 marzo 2009 Giudizio abbreviato atti e prove utilizzabili per la decisione: ammissibilità indagini difensive. In tema di giudizio abbreviato, premesso che i risultati delle eventuali indagini difensive possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare e che essi sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, deve tuttavia ritenersi che, onde garantire il diritto al contraddittorio da parte del p.m., il giudice possa e debba avvalersi dei poteri di integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p. Cassazione penale sez. III 11 febbraio 2009 n. 15236 Investigazioni del pubblico ministero assunzioni di informazioni in genere: la previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 362 cod. proc. pen. mira ad impedire al P.M. di richiedere alle persone già sentite dal difensore informazioni sul contenuto specifico delle domande alle stesse precedentemente rivolte e delle risposte date in sede di indagini difensive , ma non preclude al P.M. la possibilità di rivolgere alle stesse domande pertinenti al medesimo tema di indagine. (Nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al P.M. da persone informate sui fatti vertenti sull'attendibilità dell'alibi fornito dall'imputato in ordine al quale erano state in precedenza sentite dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.).Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 1 Aprile 2008 Cassazione penale sez. VI 13 gennaio 2009 n. 10776
Investigazioni difensive colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore:
In tema di indagini difensive, è da escludere che siano colpite da inutilìzzabìlità le dichiarazioni che il difensore della persona offesa abbia assunto, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., da detta persona, a nulla rilevando in contrario l'eventuale contrarietà di tale comportamento a regole deontologiche la cui inosservanza può soltanto dar luogo a responsabilità disciplinari. Dal combinato disposto degli art. 419, comma 3, 421, comma 3, e 442, comma 1 bis, c.p.p., discende che gli atti oggetto di indagini suppletive successivi alla richiesta di rinvio a giudizio possono essere prodotte addirittura "in limine" o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito; salvo il diritto per le controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva "discovery", anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie. Discende da tale sistema normativo che incombe sulle parti l'onere di verificare, al momento dell'udienza preliminare, l'esistenza di indagini suppletive, essendo in loro facoltà richiedere termine per articolare su di esse, ove siano di fatto prodotte a sorpresa, la difesa o il contraddittorio. E discende altresì che gli atti trasmessi dal p.m. o da altra parte (ad esempio, dal difensore in sede di indagini difensive), dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sono pienamente utilizzabili anche nel giudizio abbreviato. Cassazione penale , sez. V, 29 maggio 2008 , n. 26797
Il giudice dell'esecuzione, competente a decidere sull'istanza con la quale il condannato, a mezzo del proprio difensore, chieda l'autorizzazione al prelievo di campioni da reperti tuttora in giudiziale sequestro, onde utilizzarli per indagini difensive in vista di una eventuale richiesta di revisione, non può negare la suddetta autorizzazione sol perchè tale richiesta sarebbe, a suo avviso, destinata ad essere dichiarata inammissibile.
Le dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal P.M., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la valutazione dei giudici di merito, a parere dei quali i soggetti interrogati dal difensore - tutti parenti ed amici dell'indagato -, erano intrinsecamente non credibili).
Le dichiarazioni che il sottoposto ad indagine rende al suo difensore nell'ambito delle attività di investigazione difensiva non possono essere annoverate nella categoria degli "elementi forniti dalla difesa", in merito ai quali, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale deve espressamente motivare l'irrilevanza. Sono inutilizzabili gli atti raccolti dal difensore attraverso investigazioni dallo stesso compiute all'estero, giacché, secondo i principi generali del c.p.p., i risultati di attività di acquisizione probatoria svolta all'estero sono utilizzabili solo attraverso l'espletamento di rogatoria, cui non può fare ricorso il difensore. Cassazione penale , sez. I, 29 maggio 2007 , n. 23967 È legittimo il diniego di accesso ai documenti opposto ad un'istanza proposta dall'interessato ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p. e non ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241, atteso che ai sensi dell'art. 391 quater comma 3, c.p.p. detta istanza deve essere presentata per iscritto al pubblico ministero e, ove quest'ultimo non ritenga di aderire, al giudice per le indagini preliminari. Consiglio Stato , sez. IV, 26 aprile 2007 , n. 1896
È manifestamente inammissibile la q.l.c. degli art. 438 e 442 comma 1 bis c.p.p., censurati, in riferimento all’art. 111 cost., nella parte in cui non escludono che il difensore possa depositare il fascicolo delle indagini difensive, di cui all’art. 391 octies comma 3 c.p.p., e chiedere "contestualmente il giudizio abbreviato"; o, in alternativa, nella parte in cui non consentono al giudice "di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore nel caso sia domandato il giudizio abbreviato"; oppure, infine, nella parte in cui non consentono al p.m., nel caso considerato, di chiedere l’ammissione di prova contraria. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra tre diverse soluzioni - invocando, il giudice a quo, una pronuncia che vieti al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e di chiedere contestualmente il giudizio abbreviato, ovvero che consenta al giudice, nel caso di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore, o, ancora, che permetta al p.m., nell’ipotesi considerata, di chiedere l’ammissione della prova contraria - e, dunque, in forma ancipite.
In tema di investigazioni difensive, allorquando il difensore abbia richiesto l'intervento del p.m. per l'assunzione di informazioni dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa (art. 391 bis, comma 10, c.p.p.), l'assunzione di tali informazioni diviene, a tutti gli effetti, assunzione di informazioni da parte del p.m. e comporta esclusivamente l'osservanza degli obblighi e dei limiti stabiliti per tale atto dall'art. 362 c.p.p, pur essendo tuttavia concesso che l'audizione si svolga alla presenza del difensore, al quale è consentito di formulare per primo le domande, salvo il potere del p.m. di porne altre, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 362 c.p.p. Ne deriva, quindi, che, in tale evenienza, non sono previsti gli avvertimenti preliminari - che ordinariamente devono essere rivolti al dichiarante e analiticamente verbalizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p - giacché tali avvertimenti non riguardano il p.m., come può evincersi dalla stessa formulazione testuale della norma, che pone i relativi obblighi a carico esclusivamente del difensore, del sostituto, degli investigatori autorizzati o dei consulenti tecnici. (Da queste premesse, è stata rigettata la doglianza della difesa che, assumendo, invece, l'applicabilità degli avvertimenti anche al p.m. chiamato ad assumere le informazioni ex art. 391 bis, comma 10, c.p.p, sosteneva che, in mancanza di tali avvertimenti, le dichiarazioni raccolte dovessero ritenersi inutilizzabili anche in sede di rito abbreviato ai sensi dell'art. 391 bis, comma 6, c.p.p.).
La richiesta al p.m.di disporre l’audizione della persona informata su fatti d’interesse per l’attività investigativa del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il p.m.non ha l’obbligo di provvedere. Cassazione penale , sez. II, 23 novembre 2006 , n. 40232
In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350 comma 5 c.p.p. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350 comma 6 c.p.p.), né possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito circa la utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di p.g. relativa all'attività di investigazione successivamente sviluppata).
Cassazione penale , sez. II, 13 dicembre 2006 , n. 42451
Integra il delitto di falso ideologico di cui all’art. 479 c.p. la condotta del difensore che utilizzi processualmente le dichiarazioni delle persone informate di circostanze utili acquisite a norma degli art. 391 bis e ter c.p.p. e verbalizzate in modo infedele.
Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi parte civile in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall'art. 391 bis c.p.p. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l'obbligo della difesa tecnica, sancito dagli art. 96 e 97 c.p.p. ed esteso dall'art. 100 dello stesso codice anche alla Pa, esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, e comporta, a norma dell'art. 391 bis c.p.p., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.
Cassazione civile , sez. un., 10 gennaio 2006 , n. 139
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dalla difesa contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura coercitiva è legittima l'ammissibilità della documentazione relativa ad elementi probatori nuovi riguardanti lo stesso fatto, acquisita anche all'esito di indagini difensive, sempre che tale produzione rientri nell'oggetto dei motivi di impugnazione, i quali hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio del procedimento "de quo" ,che mantiene la natura di mezzo di gravame.
Cassazione penale , sez. III, 13 dicembre 2005 , n. 2924
In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391-septies c.p.p., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391-quater c.p.p., solo con riferimento alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391-septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391-sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391-quater c.p.p. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).
Le investigazioni «tecniche» consentite al difensore non possono mai spingersi fino al punto di consentire al medesimo una qualunque attività sui luoghi o sulle cose che possa in qualche modo alterarne lo stato; pertanto, mentre è possibile al difensore procedere ad attività sostanzialmente ricognitive o descrittive, non gli è consentito procedere a verifiche che comportano un'alterazione dello stato dei luoghi o della cosa, come ad esempio, il prelievo dei campioni al fine di procedere ad esami tecnici.
Tribunale Nola, 03 marzo 2005
DIFENSORI E PROCURATORI NEL PROCESSO PENALE
Difensori PROVA PENALE
Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento
sequestri
Tribunale Avellino 12 febbraio 2004
La disposizione di cui all'art. 445 comma 1 c.p.p., secondo la quale la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, si applica anche con riferimento al procedimento disciplinare, pur quando esso non abbia natura giurisdizionale (come nel caso di specie, con riferimento alla fase innanzi al Consiglio provinciale dell'ordine degli architetti ed ingegneri, che ha natura amministrativa); ne consegue che, nel giudizio disciplinare, l'accertamento dei fatti addebitati al professionista, allo scopo di valutare la rilevanza in sede disciplinare avviene in modo del tutto autonomo rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello stesso in relazione ai medesimi fatti; tale accertamento può, bensì avvalersi degli elementi che risultano dal contenuto della predetta sentenza, ma esige che non si tragga da essa l'esclusiva prova della sussistenza dei fatti costituenti illecito disciplinare, richiedendo l'affermazione di responsabilità disciplinare che, in esito a cognizione piena, l'accertamento a contenuto negativo del giudice penale (assenza degli estremi per il proscioglimento) si trasformi in un accertamento positivo sulla sussistenza dei fatti, con conseguente necessità dell'esame, quanto meno, della posizione che l'incolpato ha assunto sul punto sia in sede penale, che nel corso del procedimento disciplinare. Nel giudizio disciplinare a carico di un professionista in ordine ai medesimi atti in relazione ai quali sia in corso un procedimento penale in fase anteriore a quello dibattimentale, gli atti compiuti durante le indagini preliminari cui può attribuirsi efficacia probatoria piena sono soltanto quelli per i quali è previsto l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., mentre l'utilizzazione degli altri, che trovano collocazione nel fascicolo del pubblico ministero a norma dell'art. 433 c.p.p., presuppone che il Consiglio dell'ordine professionale (nella specie, degli architetti ed ingegneri) ne accerti direttamente l'esistenza, traendola, se del caso, anche dai predetti atti, esprimendo, peraltro, le ragioni del proprio convincimento, che deve valutare anche le tesi difensive sostenute dall'incolpato. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la C.S. ha annullato la decisione del Consiglio nazionale degli architetti ed ingegneri che aveva motivato la ritenuta sussistenza dei fatti addebitati al professionista incolpato, facendo genericamente richiamo alla circostanza che questi risultavano "dal mandato di cattura, dalle richieste di rinvio a giudizio e da altri atti istruttori").
Cassazione civile , sez. III, 27 agosto 1999 , n. 8993
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, denunciata con riferimento all'art. 3 cost., nell'art. 195 comma 4 c.p.p., nella parte in cui esclude che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. La disciplina differenziata della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria risponde, infatti, a criteri di ragionevolezza, in quanto sanziona l'obbligo di documentazione delle attività investigative, al fine di assicurare la conoscibilità delle prove di accusa alla chiusura delle indagini preliminari, e tiene conto, da un canto, della situazione di potere-dovere che si manifesta nelle investigazioni di polizia giudiziaria, dall'altro della disciplina di favore riconosciuta agli atti della polizia giudiziaria, che, a differenza dei risultati documentali delle investigazioni difensive , possono essere utilizzati per le contestazioni in dibattimento. La disposizione, d'altro canto, si inquadra nell'ambito delle tradizionali limitazioni alla possibilità di testimoniare previste dall'art. 197 lettera d) c.p.p., laddove stabilisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per coloro che abbiano svolto funzioni di giudice, di pubblico ministero o di loro ausiliario.
Corte assise Lanciano, 11 giugno 1991
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