| Giurisprudenza su separazioni e divorzi. |
Raccolta di giurisprudenza in materia di separazioni e divorzi. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per consulti e quesiti in materia clicca qui. SEPARAZIONE DEI CONIUGI Addebito (già "colpa") in genere In tema di separazione giudiziale , quanto alle condotte rilevanti ai fini dell'addebito, la valutazione del comportamento riprovevole del coniuge, operata dal giudice, comporterà anche l'esame della condotta dell'altro al fine di comprendere se il comportamento censurato non sìa solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato.
Tribunale Monza sez. IV 18 gennaio 2010 DIVORZIO Competenza e procedimento tentativo di conciliazione Negativamente esperito il tentativo di conciliazione e accertato l'irrimediabile venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898 del 1970, può con sentenza non definitiva procedersi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendosi la prosecuzione del procedimento giudiziale quanto alle questioni patrimoniali tra di esse non ancora definite.
Tribunale Cassino 05 gennaio 2010 n. 1
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Giudiziale competenza
Cassazione civile sez. un. 21 ottobre 2009 n. 22238
A norma del regolamento del Consiglio Ce n. 2201/2003 - in deroga al principio generale secondo cui le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui dette autorità sono adite - in caso di trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro all'altro permane la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato della precedente residenza abituale del minore per un periodo di tre mesi dalla data del trasferimento. A tale riguardo qualora (nella specie quattro mesi dopo l'omologa della separazione consensuale con impegno del coniuge straniero di risiedere, con i minori, in Italia) sia stato il coniuge (straniero) che ha in precedenza trasferito all'estero sé stesso e i minori ad adire il giudice italiano comunicando all'altro l'intenzione di trasferirsi all'estero, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, con riguardo alla domanda proposta dal cittadino per ottenere l'affidamento a sé dei figli minori, a distanza di un mese dal ricorso dell'altro genitore (a prescindere dalla data del trasferimento effettivo dei minori), potendo lo stesso escludere, sulle base delle notizie fornitegli dalla controparte, che fossero già decorsi tre mesi dal cambio di residenza abituale. Divorzio - Assegno all'ex coniuge - Revisione dell'assegno di divorzio - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione
In materia di revisione dell'assegno di divorzio , il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio , conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ((rebus sic stantibuss), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.Autorità
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell'immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell'esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l'utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Giudiziale
appello
L'art. 709 bis, c.p.c., introdotto dall'art. 2, comma 3 , lett. e) ter del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modificazioni dalla l. n. 80 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 4 l. n. 263 del 2005, entrato in vigore l'1.3.2006, ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, prevede espressamente che nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito della separazione , per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione , avverso la quale è ammesso soltanto l'appello.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI Casa coniugale
Nel corso di un giudizio di detenzione senza titolo, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l'immobile, ovvero il coniuge legittimo assegnatario dell'abitazione ex familiare, in virtù di valido provvedimento giudiziale , anche provvisorio, pronunciato nella causa di separazione personale o di divorzio , può utilmente opporre detto titolo al terzo che abbia acquistato la casa in epoca successiva al provvedimento di assegnazione; tale opponibilità sussiste, entro nove anni dalla data del provvedimento, anche se questo non sia stato trascritto e anche oltre i nove anni se è stato trascritto.
DIVORZIO Casa coniugale
Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l'eventuale assegnazione della casa coniugale disposta a favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall'art. 1102 c.c., finché non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale. Ciò soprattutto allorché siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'assegnazione, quali la presenza di un figlio e la necessità di assicurargli la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori.
Cassazione civile sez. I, 29 gennaio 2009,
Numero: n. 2210
DIVORZIO Assegno all'ex coniuge natura e criteri di determinazione
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo delle parti, o in virtù di decisione giudiziale , in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e fìnalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno di divorzio prescinde dagli obblighi di mantenimento e alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione , e costituisce un effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Nella specie il ricorrente deduceva che prima della domanda di divorzio, nel lunghissimo periodo in cui si era protratta la separazione personale, la moglie non aveva mai goduto di un assegno periodico. La stessa, anzi, sottoscrivendo l'accordo di separazione che non prevedeva alcun assegno a suo favore, aveva implicitamente riconosciuto l'adeguatezza del proprio reddito, idoneo a garantirle, anche nelle mutate condizioni familiari, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha rigettato tale motivo di ricorso).
Quando un terzo ha concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Il provvedimento giudiziale di attribuzione della casa, che esclude uno dei coniugi dall’utilizzo e “concentra" il godimento in favore dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale; pertanto, se il comodato è stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno ex art. 1809, comma 2, c.c. (nella specie, il genitore di uno dei coniugi aveva concesso in comodato precario un appartamento al figlio, affinché costituisse la casa coniugale; in sede di separazione, la casa era stata assegnata all’ex moglie del figlio perché genitore affidatario, sicché il proprietario dell’immobile ne aveva chiesto la riconsegna).
In tema di separazione personale tra i coniugi, non è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come all'omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, comma 2, c.c. che attribuisce espressamente al giudice della separazione la competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito.
Cassazione civile , sez. I, 20 marzo 2008 , n. 7450
La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione. (La Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa all'applicazione del principio di cui alla massima, l'istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto).
Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441
La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di "revisio prioris istantiae", e, quindi, di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di "novum iudicium", perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Tribunale Bari, sez. I, 26 febbraio 2008
Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore non costituisce titolo esecutivo; pertanto, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, si richiede un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna.
La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di comportamenti "oggettivamente" contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella "soggettiva" opinione del coniuge agente siano conformi alla "propria" personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto non censurabili, ai fini dell'addebito della separazione, le condotte della moglie vessatorie e violente nei confronti del marito, in quanto scaturite da uno stato di disagio profondo e cagionate dalla peculiare cultura e storia personale della donna).
Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2007 , n. 19450
Le disposizioni del giudice sull’affidamento del figlio minore non possono essere vìolate dal genitore che ha chiesto alla stessa g.o. la revisione di tali condizioni. Chi lo fa va incontro alle sanzioni previste dalla legge.
Corte appello Firenze, sez. fer., 29 agosto 2007
In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Cassazione civile , sez. I, 03 agosto 2007 , n. 17056 Cassazione civile , sez. III, 26 giugno 2007 , n. 14741
Nel giudizio di separazione personale, il ricorso introduttivo rappresenta l'atto di riscontro, quoad tempus, della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, cosicché la domanda di addebito, proposta da quest'ultimo, non contenuta nel ricorso medesimo, ma avanzata o nella fase dinanzi al presidente del tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, perché introduce, nell'originario contenzioso, un nuovo tema d'indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione. Nei giudizi incardinati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995, la questione della novità della domanda di addebitamento della separazione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto ricondotta al rilievo officioso del giudice, anche in appello - senza che rilevi l'accettazione, su di essa, del contraddittorio in primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto ritualmente sollevata l'eccezione di inammissibilità della domanda di addebito per la prima volta in appello, osservando che, del pari correttamente, il secondo giudice aveva dato ingresso a tale eccezione in sede di gravame accogliendola, senza incorrere nella denunciata violazione dell'art. 345 c.p.c.).
Cassazione civile , sez. I, 16 maggio 2007 , n. 11305 Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto, in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze . Cassazione civile , sez. I, 19 ottobre 2006 , n. 22491
Al fine della determinazione del tribunale competente per territorio
sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del
criterio "del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della
proposizione della domanda" (art. 8 della legge n. 74 del 1987,
applicabile alle separazioni ex, art. 23 della stessa legge, e già art.
706 c.p.c.) - da ritenersi coincidente con il momento del deposito del
ricorso - tale luogo deve essere identificato, in via presuntiva, nella
casa coniugale. La presunzione può essere vinta dal convenuto mediante
la prova, a suo carico, dell'avvenuto trasferimento in altro luogo
della residenza effettiva e della conoscibilità legale di tale
trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze
anagrafiche, ovvero della sua conoscenza di fatto.
Cassazione civile , sez. I, 28 giugno 2006 , n. 15017 Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. L’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Pertanto, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, stante, da un lato, l’irripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno di mantenimento per effetto del provvedimento presidenziale, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 Cpc, e, dall’altro, l’esclusione dell’ultrattività degli effetti scaturenti dal medesimo provvedimento presidenziale una volta che sia passata in giudicato la statuizione escludente la sussistenza dei presupposti del diritto all’assegno definitivo di mantenimento, deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il coniuge, già beneficiario dell’assegno in via provvisoria, censuri esclusivamente la data a partire dalla quale avrebbe perduto efficacia il provvedimento presidenziale di fissazione di detto assegno, ove non risulti che, per il periodo successivo a tale data, vi sia stata percezione dell’assegno. Difatti, l’accoglimento dell’impugnazione non permetterebbe al coniuge di munirsi di un titolo per ottenere il pagamento degli importi non riscossi dalla suddetta data, essendo ormai passata in giudicato la statuizione escludente il diritto all’assegno di mantenimento, mentre la relativa pronuncia neppure sarebbe necessaria allo scopo di evitare la ripetizione delle somme incassate, non risultando che esse siano state percepite. Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13592 Non va modificato l'affidamento esclusivo, in essere positivamente da due anni, in affidamento condiviso con pari permanenza temporale della minore presso ciascun genitore, perché tale modifica radicale di vita provocherebbe ulteriori ripercussioni sulla serenità del minore, né l'affido condiviso può risolversi in mero affido alternato con pari permanenza temporale dei figli presso ciascun genitore. Tribunale Modena, 08 giugno 2006 In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica. Cassazione civile , sez. I, 28 aprile 2006 , n. 9877
Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio , ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale. Nell’ipotesi di separazione consensuale simulata (determinata unicamente da ragioni fiscali), il coniuge, ancorché formalmente separato, è legittimato all’esercizio dell’azione di spoglio nei confronti dell’altro con riferimento alla casa coniugale di cui il secondo abbia privato il primo, anche se la casa coniugale sia stata oggetto di un provvedimento di assegnazione nell’ambito del giudizio di separazione ovvero rientri tra le condizioni della separazione consensuale omologata. Tribunale Messina, 14 gennaio 2006
Ancorché le sentenze di divorzio, quanto ai rapporti economici tra le parti, siano emanate "rebus sic stantibus", atteso che sono suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, ciò non esclude che su tali statuizioni si formi il giudicato. Ne deriva, pertanto, che una volta concesso, con sentenza di divorzio passata in giudicato, assegno all'ex coniuge, tale attribuzione non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori alla sentenza, ancorché ignorati da una parte (nella specie, dal marito, condannato al pagamento dell' assegno , che non era a conoscenza, all'epoca del giudizio di divorzio, che, in realtà, la ex moglie svolgeva attività lavorativa retribuita), se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Cassazione civile , sez. I, 02 novembre 2004 , n. 21049
Pronunciata sentenza di separazione giudiziale e gravata, questa, da uno dei coniugi, nella parte in cui ha provveduto (accogliendola o rigettandola) sulla domanda di addebito della separazione stessa, non può essere proposta - sino al passaggio in giudicato della relativa statuizione sulla richiesta di addebito - domanda diretta a ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Cassazione civile , sez. I, 10 aprile 1998 , n. 3718
|