| Responsabilità professionale dei commercialisti |
Raccolta
di giurisprudenza concernete la responsabilità professionale dei dottori commercialisti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per
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Professionisti - Ordini professionali - Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili - Schema di regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile - Forma di censura « non sanzione » irrogabile al di fuori di un vero procedimento disciplinare - Illegittimità. All'interno dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante « Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lg. 28 giugno 2005 n. 139 », è necessario eliminare o ricondurre entro lo schema della procedura sanzionatoria la previsione, del tutto atipica e discrezionale, di una forma di censura « non sanzione » irrogabile al di fuori di un vero procedimento disciplinare, trattandosi della intestazione al Consiglio dell'Ordine di un potere discrezionale eccessivamente ampio e non coerente con i principi della responsabilità disciplinare.
Consiglio St. Atti norm. 19 febbraio 2009 n. 409
Qualora il curatore fallimentare, che abbia qualifica di dottore commercialista, sia dichiarato responsabile, ai sensi del combinato disposto degli art. 38, comma 1, legge fall. ed art. 2043 c.c., del danno ingiustamente cagionato alla procedura concorsuale nell'espletamento della sua attività di ausiliario di giustizia, l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che quella di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce necessariamente la propria attività professionale nell'ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (art. 2227 - 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando, nell'ambito di tale attività, espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d'ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri.
Cassazione civile sez. III: 30 gennaio 2009 n. 2460
In casi di contestato inadempimento da parte di società-cliente ad un commercialista , occorre la sola prova delllesistenza del contratto, mentre al presunto danneggiante incombe llonere di provare llinadempimento. Questtultimo si concreta in maggiori oneri di cui il contribuente è tenuto verso llerario, precisamente: sanzioni ed interessi, per evasione o ritardo nellladempimento delllobbligazione tributaria; oppure maggiori imposte, conseguenti alllavere dichiarato alllerario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati. Qualora con lladesione alla definizionee di cui alllart. 15 l. 289/02, al contribuente è stato consentito il pagamento di unnimposta inferiore a quella che avrebbe pagato se avesse regolarmente e correttamente presentato la propria dichiarazione, alcuna responsabilità per inadempimento incombe sul professionista. Tribunale Roma sez. XIII 06 giugno 2007
Il
soggetto avvalsosi di commercialista che risultato inadempiente ha
determinato una complessa e annosa vicenda tributaria, aggiunta a
condotta della p.a. non conforme ai dettami di buon andamento e
imparzialità, ha diritto ad essere risarcito. Il soggetto leso, preso
atto della condotta dolosa del professionista, rivoltosi ai competenti
uffici della p.a. per chiarimenti, è stato destinatario di cartelle e
contestazioni, di fatto di uno stillicidio non rispondente all’attivo
comportamento dei debitore “insolvente”. Dalla fattispecie in esame non
emerge un comportamento della p.a. conforme ai principi di sana e buona
amministrazione.
Tribunale Venezia, 23 aprile 2007
In tema di responsabilità professionale, la domanda formulata dal cliente diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento negligente del commercialista che investito di mandato professionale abbia fatto decorrere inutilmente il termine di impugnazione della sentenza emessa dalla Commisione Tributaria, deve essere rigettata, non avendo la parte fornito prova che l'impugnazione tempestivamente proposta sarebbe stata giudicata fondata. Le obbligazioni inerenti all'esercizio professionale, infatti, si inquadrano nelle obbligazioni di mezzi e non di risultato ed il loro inadempimento non realizza di per sé il danno, il quale va comunque provato da parte attrice. Ne consegue come l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno presuppone che, sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, si possa pervenire al convincimento - quand'anche basato su di un giudizio probabilistico - che in assenza del comportamento omissivo imputabile al professionista, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, che il gravame tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato).
Tribunale Roma, sez. XIII, 20 marzo 2007 , n. 5628
Va accolta l’eccezione di improponibilità della domanda fondata sull’inosservanza del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, l.n. 249 del 31.7.1997, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che prevede le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti e soggetto autorizzato o destinatario di licenze. La norma stabilisce specificatamente che per tali controversie non può proporsi ricorso giurisdizionale finché non sia esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimarsi entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza. Nel caso in cui, al momento di proposizione della domanda, non sia stato ancora istituito il CO.RE.COM. competente (Comitato Regionale per le Comunicazioni), innanzi a cui promuovere il tentativo di conciliazione, si prevede che quest'ultimo sia esperito dinanzi agli altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo, che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione n.2001/310/CE (si tratta delle Camere di Conciliazione operanti presso le Camere di Commercio). L'interpretazione della norma in esame impone pertanto di considerare la giurisdizione ordinaria, nel caso di specie, alla stregua di una “giurisdizione condizionata”, cioè come una giurisdizione esperibile esclusivamente dopo la proposizione del tentativo di conciliazione o, comunque, dopo la scadenza del termine di trenta giorni, concesso all'Autorità per l'espletamento del medesimo. Tribunale Bari, sez. II, 20 marzo 2007 , n. 760
Comporta
la decadenza dalla carica di giudice tributario l'incompatibilità che
si evince dall'espletamento dell'attività di commercialista con la
tenuta di numerose scritture contabili, costituendo, quest'ultimo
valido indicatore dell'attività di consulenza tributaria, priva del
carattere della sporadicità e della occasionalità.
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15 novembre 2006 , n. 3020 Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (per i dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067), è conseguenzialmente logico ritenere che col venir meno del titolo di studio (nella specie, per il sopravvenuto annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame finale di laurea del ricorrente dottore commercialista) viene necessariamente a caducarsi il titolo abilitativo e, con esso, la validità dell'iscrizione (con la conseguente legittimità della cancellazione da parte del competente Consiglio dell'ordine professionale), e ciò indipendentemente dal fatto che un'altra disposizione del medesimo testo normativo di riferimento - l'art. 34 - non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dell'albo. Cassazione civile , sez. III, 14 luglio 2006 , n. 16127
Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto degli art. 38, comma 1, l. fall. ed art. 2043 c.c., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell'espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia, l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che l'attività di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attività professionale nell'ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (art 2227 - 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell'ambito di tale attività espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d'ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri Cassazione civile , sez. III, 15 luglio 2005 , n. 15030
In tema di responsabilità professionale (nella specie, di un dottore commercialista), la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell'an - una volta accertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale - ma solo, eventualmente, sotto quello del quantum, dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili, ed assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 c.c. Cassazione civile , sez. II, 13 dicembre 2001 , n. 15759
La liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale dei beni ceduti nel concordato preventivo con cessione di beni spetta al tribunale, il quale provvede con decreto in camera di consiglio ex art. 737 ss. c.p.c. La quantificazione del compenso è fatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del d.P.R 10 ottobre 1994 n. 645, relativo alla disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, e legittima una diversità di trattamento tra il curatore del fallimento ed il liquidatore giudiziale, in quanto i compiti e le responsabilità di quest'ultimo differiscono sostanzialmente da quelle del primo. Tribunale Torino, 16 giugno 1998
L'affermazione
della responsabilità professionale per condotta omissiva e la
determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono
l'accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il
professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la certezza morale
che gli effetti di quella sua diversa attività ove svolta sarebbero
stati, con ragionevole probabilità, vantaggiosi per il cliente. (Nella
specie, un dottore commercialista lascia inutilmente decorrere il
termine per l'opposizione avverso l'ordinanza del 1983 che irroga la
sanzione pecuniaria, per mancata emissione di bolle di accompagnamento,
nei confronti del suo cliente. Il giudice del merito condanna il
professionista al risarcimento del danno nei confronti del cliente,
ritenendo che il primo, se avesse proposto opposizione, non solo
avrebbe potuto ottenere l'applicazione della continuazione fiscale, ma,
procrastinando il procedimento nei vari gradi, avrebbe potuto avvalersi
del condono intervenuto nel 1991. La S.C., sulla base dell'enunciato
principio di diritto, cassa l'impugnata sentenza, affermando che
costituisce un giudizio ragionevolmente prognostico il prevedere che il
cliente avrebbe potuto godere della continuazione, ma non che il
professionista avrebbe potuto presagire, ben otto anni prima, l'avvento
di una legislazione premiale in quello specifico settore tributario;
ritenendo, quindi, corretta la liquidazione del danno in relazione alla
differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in
applicazione della continuazione fiscale, ma non in relazione alla
differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in
virtù del condono). Cassazione civile , sez. III, 05 giugno 1996 , n. 5264
Ai
soci di una società di persone, ancorché non siano soci amministratori,
è riconosciuto un diritto d'informazione ben più ampio di quello
assicurato all'interno della società di capitali, stante il carattere
illimitato della responsabilità assunto dai primi. Tale diritto, che
si concreta nella consultazione dei documenti relativi
all'amministrazione, va configurato come diritto potestativo, che si
realizza esclusivamente attraverso le modalità del suo esercizio,
sicché si determina un irreparabile pregiudizio del socio, per il
semplice fatto che venga impedito o limitato il suo diritto alla
consultazione dei predetti documenti, ben potendo il giudice
istruttore, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. riconoscere al
socio il diritto di farsi assistere da un commercialista di propria
fiducia.
In
tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso
di bancarotta c.d. impropria - gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da
responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad
un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche ( commercialista
), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata
redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano,
perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera
contabilità.
Cassazione penale , sez. V, 15 dicembre 1993
Non può essere omologato l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata avente ad oggetto l'esercizio di attività professionali riservate dalla legge ai dottori commercialisti , ai ragionieri e ai periti commerciali abilitati.
Tribunale Udine, 22 novembre 1983
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