Sentenze esecuzioni mobiliari

 

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 Raccolta di giurisprudenza in materia di esecuzioni e pignoramenti mobiliari. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per informazioni e richieste cliccare qui.

ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI Pignoramento presso terzi in genere
Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Terzo pignorato - Parte necessaria del giudizio di opposizione all' esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - FattispecieIl terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all' esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessità della partecipazione del terzo come litisconsorte necessario ad un giudizio di opposizione all' esecuzione relativo ad un processo esecutivo estintosi per rinuncia del creditore, ancor prima che fosse celebrata l'udienza di dichiarazione dello stesso terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.).

Cassazione civile  sez. III 19 maggio 2009  n. 11585

 

Esecuzione forzata - Opposizione - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell' esecuzione - Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta - Portata preclusiva di ulteriore azione esecutiva - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Dimostrazione dell'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata - Possibilità - Onere del creditore
L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell' esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo; tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo è preclusa dall'estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell'assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell' esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l'onere di dimostrare l'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito.

Cassazione civile  sez. lav. 18 maggio 2009  n. 11404

Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Cessione del credito anteriore al pignoramento - Instaurazione del giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c. - Partecipazione del debitore - Necessità - Fondamento - Conseguenze Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza.

Cassazione civile  sez. I  07 maggio 2009  n. 10550

 

Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Questione di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di accertamento dei rapporti bancari intrattenuti dal debitore presso la filiale estera di una banca avente sede nel territorio nazionale. Le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548 c.p.c., atteso che, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell' esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei rapporti bancari intrattenuti dal debitore presso la filiale estera di una banca avente sede nel territorio nazionale, in applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui il convenuto risiede o ha la sede legale, previsto dalla l. 31 maggio 1995 n. 218).

Cassazione civile  sez. un. 13 ottobre 2008  n. 25037

 Pignoramento presso terzi in genere: esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Pignoramento presso istituti di credito di beni o somme del debitore - Luogo di notifica dell'intimazione ex art. 547 c.p.c. o della citazione per il giudizio di cui all'art. 548 c.p.c. - Filiale o succursale della banca - Ammissibilità - Condizioni - Esistenza di un direttore con poteri di institore. Il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell'art. 2203 c.c. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell'impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale. (Nella specie il creditore, intendendo pignorare i beni del proprio debitore depositati in una banca, aveva notificato presso la filiale ove quei beni si trovavano sia l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sia la citazione introduttiva del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c.; la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha ritenuto tali notificazioni validamente compiute).

Cassazione civile  sez. III 25 luglio 2008 n. 20425
 
Vendita all'incanto o all'asta Esecuzione forzata - Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata - Ipotesi di mancata vendita della quota anche dopo il secondo incanto e di assenza di altri beni nel patrimonio del debitore esecutato - Possibilità per il giudice, nel disporre un nuovo incanto a prezzo ribassato di un quinto, di escludere la facoltà della società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione - Omessa previsione - Denunciata irrazionalità nonché lesione della proprietà privata e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa - Questione implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità. È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di S.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione. Infatti, il rimettente, di fronte ad una fattispecie che realizza un certo bilanciamento fra le esigenze dei creditori e quelle della società, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità, un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla discrezionalità del legislatore (ordd. nn. 393 del 2007 e 31 del 2008).

 

Corte costituzionale  30 maggio 2008  n. 186 

Azione esecutiva nei confronti di un Comune - Pignoramento di credito nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria - Notifica dell'atto di pignoramento al terzo - Successiva dichiarazione da parte del comune resa ai sensi dell'art. 113 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, sull'esistenza di vincolo a fini speciali per le somme pignorate - Natura retroattiva della dichiarazione e sua opponibilità al creditore procedente - Esclusione - Vincolo di indisponibilità del credito - Sussistenza Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente.  Cassazione civile  sez. III  24 aprile 2008  n. 10654

   
La competenza per l'esecuzione presso il terzo persona giuridica è radicata, in generale, in base al luogo in cui il terzo ha la sede legale od, in alternativa, nel luogo in cui esso ha uno stabilimento od un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ove poi il terzo sia una banca, competente è anche il giudice del luogo in cui si trova llagenzia o la filiale presso la quale i beni si trovino materialmente, sempre che vi sia un rappresentante autorizzato a rendere la corrispondente dichiarazione. In particolare, in caso di pignoramento presso un istituto di credito, la competenza si radica nel luogo in cui trovasi la filiale ovvero llagenzia che ha in carico il rapporto da cui scaturisce il credito del debitore esecutato, pur se il soggetto abilitato a rendere la dichiarazione non sia autorizzato a stare in giudizio per quel determinato rapporto, in quanto il terzo rimane estraneo alllesecuzione, e rappresenta solo lo strumento necessario per consentire l'aggressione del patrimonio del debitore.
 Tribunale  Bari  sez. II  07 aprile 2008  n. 868
 
 
Non sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, comma 3 d.l. 25 maggio 1994 n. 313 (recante: "Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"), conv., con modificazioni, nella l. 22 luglio 1994 n. 460, prospettabili per il fatto che da detta disciplina deriverebbe l'impignorabilità generalizzata delle somme di denaro dello Stato ed una insufficiente tutela dei creditori. Ed invero, in senso contrario, la Corte cost. (con sentenza n. 350 del 28 settembre 1998) ha già spiegato che la disciplina stabilita per i pignoramenti sulle contabilità speciali non configura una procedura tale da determinare l'impignorabilità dei fondi assegnati alle prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali, sicché, in questo contesto, è giustificato disporre che gli atti di pignoramento delle somme affluite nelle contabilità speciali siano notificati al direttore di ragioneria responsabile, il quale, senza esercitare alcun potere discrezionale, è tenuto a vincolare l'ammontare pignorato assumendone la correlativa responsabilità, con atti non sottratti a verifica o accertamento giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, correttamente, aveva dichiarato la nullità del pignoramento presso il terzo Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, sul conto unico intestato alla Prefettura sul quale confluivano le contabilità speciali indicate dalla citata l. n. 313 del 1994).
Cassazione civile , sez. lav., 06 marzo 2008 , n. 6065

 Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito attraverso il pagamento o il trasferimento del credito ad altri. Ne consegue che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il terzo pignorato non è parte necessaria qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento e dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo. (Nella specie, in cui non si trattava di far valere l'inefficacia dell'eseguito pignoramento, la S.C. ha ritenuto di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati cui non era stato notificato il ricorso per cassazione).

Cassazione civile , sez. III, 12 febbraio 2008 , n. 3276

L'art. 514, comma 1 n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, comma 1, l. 24 febbraio 2006 n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato. (Nella specie, relativa all'opposizione al pignoramento di 17 ambulanze proposta da un'associazione svolgente attività di pronto soccorso e trasporto dei malati con l'apporto di 83 soci operativi, con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature, tra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 514, comma 1 n. 4, c.p.c., tenuto conto dell'attività svolta dall'associazione sotto la forma giuridica della Onlus ed evidenziato, in particolare, che a tale attività andava attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata costituita da 11 dipendenti, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali era prevalente rispetto all'attività svolta a livello personale dagli 83 soci).

Cassazione civile , sez. III, 07 febbraio 2008 , n. 2934

 

In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una "datio in solutum" condizionata al pagamento integrale.
Cassazione civile , sez. I, 11 dicembre 2007 , n. 25946

 In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario e ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.
Cassazione civile , sez. III, 18 settembre 2007 , n. 19363

 
 L’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l’appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Cassazione civile , sez. III, 22 giugno 2007 , n. 14574

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell' art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito. L'esecuzione deve, perciò, proseguire, procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario.
Cassazione civile , sez. lav., 29 maggio 2007 , n. 12602

Nel corso di un giudizio di opposizione accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., va precisato che, mentre al creditore spetta l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo, a quest’ultimo spetta l’onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno la esistenza del credito supposta dal pignorante.
Tribunale Trani, 26 marzo 2007 , n. 63

Ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza deve tenersi conto delle qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore; in particolare, quando il creditore sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori. In particolare si ritiene che assumano rilevanza l'esistenza di esecuzioni mobiliari a carico del debitore e, quando si tratti di una società, la chiusura in passivo dei suoi bilanci di esercizio, da presumersi noti a operatori professionali come le banche.
Cassazione civile , sez. I, 14 febbraio 2007 , n. 3273

 

 

 L'art. 1 del d.l. n. 313 del 1994, convertito in legge n. 460 del 1994, dispone che i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e sicurezza pubblica e al pagamento di emolumenti e pensioni sono soggetti ad esecuzione forzata solo nei casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I c.c. (scioglimento del matrimonio, separazione dei coniugi) nonché nei casi previsti dalle norme concernenti il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (comma 1); i pignoramenti ed i sequestri aventi ad oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture si eseguono "esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio", secondo le disposizioni del libro III titolo II capo II del codice di rito con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile il quale è tenuto a vincolarne l'ammontare "sempre che esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma I (comma 2); non sono ammessi pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato "a pena di nullità rilevabile d'ufficio" (comma 3). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, correttamente, aveva dichiarato la nullità del pignoramento presso il terzo Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, sul conto unico intestato alla Prefettura sul quale confluivano le contabilità speciali indicate dalla citata legge n. 313 del 1994).

Cassazione civile , sez. lav., 23 ottobre 2006 , n. 22702

  
Nell’espropriazione immobiliare è ammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dopo la vendita. Dal fatto che l’art. 620 c.p.c. disciplini l’ipotesi dell’opposizione in sede di esecuzione mobiliare non discende, infatti, l’inammissibilità della stessa in sede di esecuzione immobiliare. La norma di cui all’art. 620 è infatti norma speculare all’art. 2920 c.c., il quale prevede che se il terzo non ha fatto valere le proprie ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione mobiliare non può farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né può ripetere le somme distribuite ai creditori, salva la responsabilità del procedente di mala fede per i danni e le spese. Nel caso, invece, dell’espropriazione immobiliare resta la norma di cui all’art. 2921 c.c., secondo cui il terzo fa valere i propri diritti sulla cosa e l’acquirente, che ha subito l’evizione, ripete il prezzo nei limiti indicati dalla norma medesima. La norma presuppone dunque, a parte l’ordinaria azione petitoria da parte del terzo, anche l’accertamento del diritto di costui in sede di opposizione all’esecuzione e, dopo l’emanazione del decreto di trasferimento, in sede di opposizione all’esecuzione forzata per rilascio. Benché non si abbia trasformazione del diritto sulla cosa nel diritto al prezzo, come nel caso dell’art. 620, nulla si oppone a che il terzo, rinunciando al diritto sulla cosa, opti per l’opposizione sul prezzo.
Tribunale Bari, sez. II, 12 ottobre 2006 , n. 2561 -
 
 
 
È costituzionalmente illegittimo l’art. 4 l. 8 giugno 1966 n. 424, nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c. Il principio secondo cui la progressiva eliminazione delle differenze in materia di regime giuridico dell’indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti del settore privato e dell’analogo emolumento erogato ai dipendenti pubblici non consente che possa esservi una disparità di trattamento fra le due categorie in tema di sequestrabilità e pignorabilità degli emolumenti, pur in presenza di un credito della p.a. per danno erariale, deve operare anche per i dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, dal momento che le varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario, in considerazione dell’analoga natura di retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche amministrazioni; non sussiste quindi alcuna ragione che possa giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite.
Corte costituzionale, 09 dicembre 2005 , n. 438  
 
 
 
 In tema di opposizione di terzi avverso l'esecuzione  mobiliare , anche i soggetti conviventi con il debitore esecutato, ivi compresa la moglie, sono tenuti, al pari di ogni altro terzo opponente, a provare documentalmente, con scrittura di data certa anteriore al  pignoramento , l'acquisto del diritto dominicale sui beni stessi, non essendo a questo fine sufficiente una scrittura intervenuta fra i coniugi, la quale contenga la reciproca ricognizione o l'accertamento della distinta appartenenza all'uno ed all'altro degli arredi della casa coniugale (trattandosi di atto dichiarativo, vincolante nei rapporti interni, ma inidoneo ad evidenziare il suddetto acquisto del diritto di proprietà, e come tale inopponibile al creditore procedente).
Tribunale Monza, 01 ottobre 2003 
 

 
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