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Home News giuridico-finanziarie

Pignoramento conti esteri

Possibile il pignoramento del conto corrente bancario anche negli altri stati EU

di Avv. Daniele Bertaggia
Dicembre 22, 2020
in News giuridico-finanziarie, Recupero Crediti
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pignoramento conti esteri
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PIGNORAMENTO CONTI ESTERI

PIGNORABILITA’ DI TUTTI I CONTI CORRENTI DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA

INFO LINE PIGNORAMENTO CONTI CORRENTI ESTERI:+393483610420

Pignoramento conti esteri: l’Italia si adegua all’EU. In base ad un decreto legislativo, ora è possibile procedere ad un sequestro conservativo del capitale detenuto da un debitore, anche se questo ha conti correnti attivi nei Paesi europei.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

Infatti, dopo la seduta dello scorso 18 ottobre, il Consiglio dei Ministri, con decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 ha dato via libera definitivamente ad un decreto legislativo che recepisce le disposizioni del regolamento europeo 655/2014 che istituisce “una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero di crediti in materia civile e commerciale “.

Più analiticamente:

GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Libera circolazione dei capitali

LEGGI IL REGOLAMENTO. CLICCA Regolamento Europeo 655 2014

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.

E’ stato introdotto nel regolamento a conclusione del predetto Cdm, uno strumento giuridico che consente, in virtù di una  nuova procedura unitaria e in casi transnazionale, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari attivi anche in altri Stati membri dell’Unione.

Cosa prevede la nuova norma in caso di pignoramenti e sequestri conservativi:

Da rilevare che queste nuove norme si affiancano, ma non sostituiscono, i procedimenti nazionali e che la procedura viene applicata ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, facendo esclusione in:

a)  i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b)  i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
c)  i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
d)  la sicurezza sociale;
e)  l’arbitrato.

3.  Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .

4.  Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie

PIGNORAMENTO CONTI ESTERI: Come attivare il procedimento di pignoramento e sequestro conservativo su conti bancari attivi in UE

Dal comunicato redatto a conclusione del predetto Cdm, si evince che il procedimento potrà essere attuato “sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore”.

Vuoi sequestrare e pignorare un conto corrente di un tuo debitore in uno stato della Comunità Europea. Possiamo aiutarti. Clicca.

“Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia come garanzie preventive per il debitore:

  • varie forme di impugnazione;
  • possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia;
  • possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni;
  • introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

PIGNORAMENTO CONTI ESTERI: UN CAMBIO CULTURALE EPOCALE

Il recepimento di tale regolamento da parte delle norme del diritto interno italiano è un vero e proprio sconvolgimento di abitudini e prassi inveterate. Infatti laddove un tempo si presumeva che la pigniorabilità dei conti esteri fosse se non impossibile, sicuramente improntata ad una particolare difficoltà e complessità, ora non è più così. Già anticipammo nel nostro articolo: Conti Esteri, domande frequenti, che vi era la concreta (ma difficoltosa) possibilità di poter pignorare i conti esteri dei debitori da parte dei creditori privati: ora tutta la procedura diviene più semplice ed efficace.

Sono finiti i tempi nei quali un debitore poteva sfuggire ai suoi creditori solo aprendo un conto al di fuori dell’Italia. Sicuramente per le imprese che vorranno dotarsi di un moderrno e puntuale servizio di recupero crediti esteri  diventerà più agevole inseguire e rintracciare i debitori che hanno un conto corrente all’estero, magari anche tramite l’utilizzo di società di indagini commerciali specializzate. Infatti il regolamento citato (UE) 655/2014, ha introdotto la possibilità di acquisire informazioni patrimoniali e di sottoporre a sequestro conservativo inaudita altera parte conti bancari del debitore, che si trovino in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente a statuire sul merito o da quello in cui sia domiciliato il creditore, cioè nei casi connotati da almeno un elemento di estraneità (casi transnazionali o transfrontalieri)

PIGNORAMENTO CONTI ESTERI E SEQUESTRO CONSERVATIVO: COSA CAMBIA NEL CONCRETO

La novità sulla carta è notevole e dotata di grandi possibilità di sviluppo: l’ordinanza europea di sequestro conservativo, pur serbando natura essenzialmente cautelare, è emanata inaudita altera parte dal giudice dello Stato membro d’origine e viene pedissequamente notificata ed eseguita nei confronti della banca presso cui il debitore detenga conti correnti e depositi a risparmio, superando i confini dello Stato membro di emanazione con un evidente colpo a sorpresa, affinché il debitore non effettui, telematicamente, il trasferimento altrove dei suoi averi liquidi, in qualche paradiso fiscale elencato nella black list, diramata e periodicamente aggiornata dal Fondo Monetario Internazionale.

Non tutti gli stati europei hanno adottato tale norma: il Regno Unito in primis (non più facente parte della EU) – il cui territorio comprende, oltre al Galles, all’Irlanda del Nord e, almeno per ora, la Scozia, anche le Channel Islands e, le Cayman e le British Virgin Islands oltre ad altri dominions d’analogo genere – è fuori da tale Regolamento, La Danimarca, pur facente parte dell’EU resta anch’essa estranea a questi Regolamenti in materia di spazio giudiziario europeo, in grazia del Protocollo n. 22 degli ormai declinanti TUE e del TFUE: un protocollo speciale riservato alla Danimarca.

PIGNORAMENTO CONTI ESTERI E SEQUESTRO. LA PROCEDURA INFORMATIVA

Laddove il creditore abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, quindi una sentenza o un’ordinanza anticipatoria di condanna, un decreto ingiuntivo, automaticamente efficaci nello spazio giudiziario europeo,, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi e pensi, motivatamente, che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non ne conosce il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altre coordinate bancarie che permettano di identificarla, può presentare istanza all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di OESC di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione, in cui si trova presumibilmente il conto bancario del debitore, acquisisca e trasmetta all’autorità richiedente le informazioni necessarie a consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore, in modo che l’OESC venga emessa senza che il debitore ne sia a conoscenza, ee in seguito eseguita mediante notificazione alla banca, vincolando le somme ivi giacenti.

La richiesta di informazioni potrà essere presentata anche quando la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi, l’importo del credito per cui si procede sia rilevante e il creditore abbia fornito prove sufficienti a mostrare che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari, in quanto sussiste il rischio che la successiva esecuzione del credito sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

PIGNORAMENTO CONTI ESTERI E SEQUESTRO. COME OTTENERLO

Per la domanda di OESC si adotta il modulo standard dinamico (cioè compilabile direttamente on line sul Portale europeo della giustizia elettronica), approvato con il regolamento di esecuzione 1823/2016. Non occorre essere assistiti da una avvocato per chiederlo, ma le difficoltà interpretative e compilative di detto modulo sono talmente gravose ed importanti che, se privi di abitudine alla prassi giuridica diventa concretamente imposibile compilarlo.

Se vuoi leggere il modulo necessario, di cui all’allegato I del reg. 1823/2016,  clicca: Regolamento allegato I reg. 1823/2016

Le prove da indicare e annettere alla domanda sono soltanto documentali, anche con riguardo al periculum in mora, atteso che l’autorità giudiziaria decide mediante procedura scritta, in base alle informazioni e alle prove fornite dal creditore nella domanda o insieme ad essa, potendo chiedere, se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, di fornire ulteriori prove documentali.

Qualora non siano state fornite tutte le informazioni necessarie, l’autorità giudiziaria può, salvo che la domanda risulti manifestamente irricevibile o infondata, offrire al creditore l’opportunità di completare o rettificare la domanda entro un termine. Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro tale termine, la domanda è respinta, ma può essere riproposta in qualunque momento.

In conclusione è quindi possibile affermare come til regolamento in esame sia uno strumento teoricamente valido ed efficace per poter sottoporre a sequestro le somme vantate nei confronti di un debitore che abbia un conto corrente in un paese EU, ma che la complessità e farraginosità del Legislatore europeo lo rendano di fatto inutilizzabile senza l’intermediazione di un avvocato o, meglio, di uno Studio Legale esperto.

Vuoi sequestrare e pignorare un conto corrente di un tuo debitore in uno stato della Comunità Europea. Possiamo aiutarti. Clicca.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –PIGNORAMENTO CONTI ESTERI-, in www.avvocatobertaggia.com/blog

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Tags: avvocato bertaggiaconti esteriordinanza europea di sequestro conservativoregolamento europeo 655/2014sequestro conservativosomme detenute dal debitore
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