TRUST SEQUESTRABILE? SI’ QUASI SEMPRE
Trust sequestrabile? Sì. Il trust sembra essere divenuto, in questi tempi, un presunto veicolo di tutela del patrimonio delle persone, la sua fama (e noi aggiungeremo, la sua inutilità) stanno superando quella dell’altrettanto inutile fondo patrimoniale e creando false ed inutili aspettative in soggetti che credono di effettuare un uso distorto di tale strumento anglosassone, mai accettato realmente dai Tribunali italiani, come la costante giurisprudenza conferma.
Molti infatti ci pongono domande in merito al pignoramento beni trust, al trust per evitare pignoramento, al trust e creditori, e molte altre domande sempre in materia di inviolabilità del trust. Ma come stanno realmente le cose? Trust sequestrabile? Trust efficacia. Scopriamolo assieme.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
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SEQUESTRO DI BENI CONFERITI IN TRUST
I beni conferiti in trust, ben lungi dal’essere protetti da pretese di terzi (come capita spesso di leggere sul web) sono assolutamente e comunemente sequestrabili, e senza neppure particolari difficoltà.
Il perchè è facile da capire, il trust non produce un effetto segregativo sui beni allo stesso conferiti, pertanto, in tema di sequestro conservativo, ai fini della verifica dell’appartenenza di beni mobili ed immobili all’imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus“, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi, conseguentemente, in applicazione del principio la Corte (Cassazione penale, sez. V, 27/06/2014, n. 40286) ha ritenuto validamente operato il sequestro conservativo di beni conferiti in trust dei quali l’imputato continuava di fatto a disporre. La giurisprudenza in materia è assolutamente costante, fra le tante citeremo: Cass. Pen., sez. 02, del 15/10/2010, n. 44660 e Cass. Pen., sez. 06, del 27/02/2014, n. 21621. Attenzione quindi a credersi tutelati quando i propri beni sono all’interno di un trust, non serve a nulla! Ma perché vi hanno detto che non era così? Cosa è il trust? Come funziona e perchè può essere oggetto di sequestro?
TRUST SEQUESTRABILE. ART. 316 C.P.P. – SEQUESTRO CONSERVATIVO E TRUST
Facciamo parlare la Suprema Corte di Cassazione: Cassazione penale, sez. V, 24/06/2014, n. 46137 “Posto che il trust si sostanzia nell’affidamento ad un terzo di determinati beni affinchè questi li amministri e gestisca quale proprietario per poi restituirli alla fine del periodo di durata del trust ai soggetti indicati dal disponente, ne consegue che presupposto coessenziale alla natura stessa dell’istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alla norme costitutive. In difetto di tale condizione, ineludibile, la perdita del controllo dei beni da parte del disponente è da ritenersi solo apparente, il trust nullo e, pertanto, incapace di produrre l’effetto segregativo che gli è proprio.” Nel concreto significa che in Italia quasi mai viene costituito un trust che possa avere i reali requisiti (anche se sempre temporanei) segregativi, spesso per la resistenza del disponente, il quale vuole mantenere il reale possesso sui beni, ed il risultato è questo. L’inutilità di tale strumento di beni in trust.
TRUST SEQUESTRATO: L’ESEMPIO CONCRETO
Impugnazione trust: il sig. “Tizio” le cui attività erano di scarsa floridità, costituiva un trust indicando se stesso, la propria madre e la propria moglie quali disponesti e trustee.
La costituzione avveniva in un contesto temporale in cui le società, poi fallite, si trovavano in stato di dissesto, occultato artatamente.
I beneficiari del trust venivano indicati nei familiari dell’imprenditore e la durata era determinata a partire dalla data di costituzione “fino alla morte di tutti i beneficiari nominati” con l’atto stesso e comunque “per un periodo non superiore a cinquanta anni” dalla data di costituzione.
Il trust, una volta costituito, veniva trasferito in Romania.
Sui beni immobili conferiti nel trust veniva disposto sequestro conservativo da parte del GIP, confermato dal tribunale del riesame, ritenendo sussistenti nel caso di specie il requisito del fumus boni juris, ravvisato nel decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell’imprenditore, e non necessario un collegamento determinato e diretto tra il bene oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato posto il fine esclusivo di garanzia patrimoniale della misura cautelare applicata. Il Sig. Tizio ricorreva alla Corte di Cassazione, eccependo violazione di legge in riferimento agli articoli 316, 325 c.p.p., 194 c.p. e 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata all’AJA in data 1.7.1985, e 602 e seguenti c.p.c., lamentando l’inesistenza delle ipotesi di fatto legittimanti l’esercizio dell’azione revocatoria.
TRUST SEQUESTRABILE: LE MOTIVAZIONI GIURIDICHE DEL SEQUESTRO
Trust creditori del disponente. La Corte innanzitutto dà atto dell’inesistenza assoluta di una base normativa e/o di una giustificazione razionale, in relazione all’esigenza di esperire azione di accertamento e di dichiarazione della simulazione del trust, o che ne revochi i conferimenti ai fini di procedere all’adozione della misura cautelare. Pensateci bene quando vi propongono un trust dicendo che è uno strumento di tutela patrimoniale! La Corte di Cassazione lo tratta (si dirà, giustamente) per quello che è, ovverosia un nulla giuridico.
Il sequestro conservativo dei beni infatti (il trust sequestrabile), può e deve invece trovare fondamento e ragione nella accertata trasparente finalità elusiva del trust, che appare pacificamente provata dalla natura e dalla qualità dei disponenti e dei beneficiari (tutti legati da stretto vincolo di parentela o di coniugio), dalla durata dello stesso, dalle modalità temporali di conferimento dei beni e dal successivo trasferimento del trust senza apparente motivazione in altro Stato.
Tutto ciò sta a significare che anche dal punto di vista strettamente civilistico il trust così creato è radicalmente nullo, quindi giustamente il giudice della cautela può concludere che l’imprenditore disponente continuava a mantenere la piena disponibilità dei beni medesimi.
TRUST: LIMITI ED EFFETTI
La sentenza in esame è illuminante, e ci fornisce modo di comprendere quali sono gli enormi ed insormontabili limiti che il trust soffre in Italia, nonchè della sua concreta inutilità come strumento di tutela patrimoniale. La Corte infatti, nel fornire risposta alle questioni poste dall’imputato/ricorrente coglie l’occasione per definire e delimitare caratteristiche, funzioni ed effetti del trust.
Nella vicenda giuridica assume particolare importanza la convenzione dell’Aja (1.7.1985) che ha consentito il riconoscimento del trust nel diritto Italiano.
Proprio basandosi sul tenore della Convenzione e sull’esame della struttura giuridica dell’istituto, tipico del diritto inglese, la Corte ha potuto fornire una precisa e puntuale risposta alla pretesa di non poter procedere al sequestro conservativo dei beni conferiti nel trust ex artt. 316 e 321 c.p.p.
La Corte, sulla scorta delle norme citate, ha dichiarato assolutamente sottoponibili al sequestro i beni conferiti nel trust, posto che, di fatto, detti beni non erano mai stati sottratti alla disponibilità del conferente e, quindi, erano e rimanevano beni da considerarsi di proprietà dell’imputato. In definitiva, o il trust viene utilizzato per esigenze assistenziali nei confronti di soggetti meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico, o è uno strumento che non serve a nulla, alla pari del fondo patrimoniale.
TRUST SEQUESTRABILE: LE CONCLUSIONI
Comunque la si pensi, il trust in Italia è uno strumento inutile ai fini di tutele patrimoniali (e lo stesso discorso è possibile fare in ambito di controversie civilistiche): leggi il nostro articolo in materia di trust sequestrabile anche in controversie civili.
Si appalesa con forza la volontà della Corte di legittimità di sottoporre ad attenta analisi la funzione, la finalità e gli organi d’amministrazione del trust affinché l’istituto non si trasformi in comodo e semplice paravento per dar corso ad operazioni finalizzate esclusivamente ad eludere o ad aggirare norme dettate a tutela dei creditori, fra le quali l’art. 2740 c.c. Ponete quindi particolare attenzione a creare dei trust, e se proprio desiderate farlo, esigete di trattare solo con professionisti realmente esperti in tale settore.
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Articolo aggiornato al 03 Dicembre 2021