TRUST SEQUESTRABILE? SI’ QUASI SEMPRE
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Trust sequestrabile? Sì. Il trust sembra essere divenuto, in questi tempi, un presunto veicolo di tutela del patrimonio delle persone, la sua fama (e noi aggiungeremo, la sua inutilità) stanno superando quella dell’altrettanto inutile fondo patrimoniale→ e creando false ed inutili aspettative in soggetti che credono di effettuare un uso distorto di tale strumento anglosassone, mai accettato realmente dai Tribunali italiani, come la costante giurisprudenza conferma.
Molti infatti ci pongono domande in merito al pignoramento beni trust, al trust per evitare pignoramento, al trust e creditori, e molte altre domande sempre in materia di inviolabilità del trust. Ma come stanno realmente le cose? Trust sequestrabile? Trust efficacia. Scopriamolo assieme.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
SEQUESTRO DI BENI CONFERITI IN TRUST
I beni conferiti in trust, ben lungi dal’essere protetti da pretese di terzi (come capita spesso di leggere sul web) sono assolutamente e comunemente sequestrabili, e senza neppure particolari difficoltà.
Il perchè è facile da capire, il trust non produce un effetto segregativo sui beni allo stesso conferiti, pertanto, in tema di sequestro conservativo, ai fini della verifica dell’appartenenza di beni mobili ed immobili all’imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus“, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi, conseguentemente, in applicazione del principio la Corte (Cassazione penale, sez. V, 27/06/2014, n. 40286) ha ritenuto validamente operato il sequestro conservativo di beni conferiti in trust dei quali l’imputato continuava di fatto a disporre. La giurisprudenza in materia è assolutamente costante, fra le tante citeremo: Cass. Pen., sez. 02, del 15/10/2010, n. 44660 e Cass. Pen., sez. 06, del 27/02/2014, n. 21621. Attenzione quindi a credersi tutelati quando i propri beni sono all’interno di un trust, non serve a nulla! Ma perché vi hanno detto che non era così? Cosa è il trust? Come funziona e perchè può essere oggetto di sequestro?
TRUST SEQUESTRABILE. ART. 316 C.P.P. – SEQUESTRO CONSERVATIVO E TRUST
Facciamo parlare la Suprema Corte di Cassazione: Cassazione penale, sez. V, 24/06/2014, n. 46137 “Posto che il trust si sostanzia nell’affidamento ad un terzo di determinati beni affinchè questi li amministri e gestisca quale proprietario per poi restituirli alla fine del periodo di durata del trust ai soggetti indicati dal disponente, ne consegue che presupposto coessenziale alla natura stessa dell’istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alla norme costitutive. In difetto di tale condizione, ineludibile, la perdita del controllo dei beni da parte del disponente è da ritenersi solo apparente, il trust nullo e, pertanto, incapace di produrre l’effetto segregativo che gli è proprio.” Nel concreto significa che in Italia quasi mai viene costituito un trust che possa avere i reali requisiti (anche se sempre temporanei) segregativi, spesso per la resistenza del disponente, il quale vuole mantenere il reale possesso sui beni, ed il risultato è questo. L’inutilità di tale strumento di beni in trust.
TRUST SEQUESTRATO: L’ESEMPIO CONCRETO
Impugnazione trust: il sig. “Tizio” le cui attività erano di scarsa floridità, costituiva un trust indicando se stesso, la propria madre e la propria moglie quali disponesti e trustee.
La costituzione avveniva in un contesto temporale in cui le società, poi fallite, si trovavano in stato di dissesto, occultato artatamente.
I beneficiari del trust venivano indicati nei familiari dell’imprenditore e la durata era determinata a partire dalla data di costituzione “fino alla morte di tutti i beneficiari nominati” con l’atto stesso e comunque “per un periodo non superiore a cinquanta anni” dalla data di costituzione.
Il trust, una volta costituito, veniva trasferito in Romania.
Sui beni immobili conferiti nel trust veniva disposto sequestro conservativo da parte del GIP, confermato dal tribunale del riesame, ritenendo sussistenti nel caso di specie il requisito del fumus boni juris, ravvisato nel decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell’imprenditore, e non necessario un collegamento determinato e diretto tra il bene oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato posto il fine esclusivo di garanzia patrimoniale della misura cautelare applicata. Il Sig. Tizio ricorreva alla Corte di Cassazione, eccependo violazione di legge in riferimento agli articoli 316, 325 c.p.p., 194 c.p. e 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata all’AJA in data 1.7.1985, e 602 e seguenti c.p.c., lamentando l’inesistenza delle ipotesi di fatto legittimanti l’esercizio dell’azione revocatoria.
Ricordiamo, con buona pace di tutti coloro che, male informati, rimangono convinti che il trust sia un insormontabile strumento di tutela patrimoniale, che, al contrario, se male usato il trust non serve a nulla, se non ad aggravare una posizione debitoria dalla quale si vuole sfuggire, in maniera inidonea.
Anche ultimamente, nel merito, i Tribunali non si discostano da queste interpretazioni, fra le tante, ricorderemo:
Tribunale Foggia Sezione 1 Civile Sentenza 20 marzo 2024 n. 849
Data udienza 19 marzo 2024
È atto pregiudizievole per le ragioni dei creditori del disponente, quello con il quale i coniugi istituiscono un trust e trasferiscono ad una società, nella qualità di trustee del trust, tutti i beni immobili di loro proprietà, in comunione legale. L’azione revocatoria è preordinata all’espropriazione forzata, pertanto, se l’atto pregiudizievole compiuto dal debitore riguarda un bene assoggettato a comunione legale al giudizio di revocatoria deve partecipare anche l’altro coniuge, benché non debitore; in tal caso, dunque, i coniugi sono litisconsorti necessari e la domanda di inefficacia dell’atto e la relativa pronuncia di accoglimento devono riguardare il bene per intero e non per la quota della metà del bene. I convenuti non hanno provato in ordine alla titolarità in capo al debitore di altri beni patrimoniali aggredibili e idonei a garantire il soddisfacimento del credito dell’istante.
Tribunale Forlì Civile Sentenza 2 gennaio 2024
Data udienza 2 gennaio 2024
La lunga sentenza del Tribunale di Forli che vede la riunione di diversi procedimenti, con conseguente sovrapposizione delle domande e delle difese nell’ambito dei diversi giudizi riuniti, si sofferma sull’azione revocatoria e sul profilo della legittimazione del trust e dell’atto di costituzione di vincolo di destinazione. Nel caso in esame, veniva chiesta la revocatoria ex art. 2901 c.c. e conseguente declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di vincolo di destinazione su beni immobili di piena proprietà conferiti dal disponente al fine di soddisfare le esigenze di studio e di formazione, nonché di avviamento della professione dei nipoti in linea retta e di altri eventuali nascituri nipoti. I convenuti lamentavano, in particolare, la loro carenza di legittimazione passiva, atteso che nell’azione di revocatoria ordinaria che abbia ad oggetto beni conferiti in vincoli, il beneficiario è litisconsorte necessario solo nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso. L’atto in forma pubblica di destinazione di beni immobili alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili nella specie a persone fisiche – per far fronte alla soddisfazione di esigenze di studio, di formazione e di avviamento alla professione dei nipoti in linea retta del disponente -, sebbene sia volto a garantire i diritti dell’istruzione e allo studio, costituzionalmente garantiti, non integra di per sé l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge (né nell’ambito del rapporto genitore/figlio, né quindi a maggior ragione del rapporto nonno/nipote), ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova alcuna contropartita in un’attribuzione in suo favore. In analogia al negozio atipico e più complesso di dotazione patrimoniale del trust, nell’ambito del quale il trustee è sempre litisconsorte necessario, i beneficiari – tanto del trust, quanto dell’atto di destinazione di beni ex art. 2645 ter c.c. – non essendo titolari di diritti attuali sui beni vincolati, non sono litisconsorti necessari. Nel caso di specie, parte attrice ha ritualmente convenuto in giudizio, oltre al debitore/disponente, i beneficiari dell’atto di disposizione patrimoniale, i quali, pur non essendo litisconsorti necessari, si sono comunque costituiti nel procedimento e hanno formulato le proprie conclusioni di aderenza alle eccezioni, deduzioni e contestazioni già sollevate da parte convenuta; quindi, in ogni caso, la decisione è senza dubbio pienamente opponibile anche nei loro confronti.
Potremmo continuare in eterno, ma il principio è sempre il medesimo. Il trust effettuato in un momento in cui esistono debiti non è uno strumento di tutela patrimoniale, ma soltanto un’inutile orpello giuridico, facilmente revocabile. Pensateci quando volete fare un trust, esistono altri, e migliori, strumenti di tutela patrimoniale→.
TRUST SEQUESTRABILE: LE MOTIVAZIONI GIURIDICHE DEL SEQUESTRO
Trust creditori del disponente. La Corte innanzitutto dà atto dell’inesistenza assoluta di una base normativa e/o di una giustificazione razionale, in relazione all’esigenza di esperire azione di accertamento e di dichiarazione della simulazione del trust, o che ne revochi i conferimenti ai fini di procedere all’adozione della misura cautelare. Pensateci bene quando vi propongono un trust dicendo che è uno strumento di tutela patrimoniale! La Corte di Cassazione lo tratta (si dirà, giustamente) per quello che è, ovverosia un nulla giuridico.
Il sequestro conservativo dei beni infatti (il trust sequestrabile), può e deve invece trovare fondamento e ragione nella accertata trasparente finalità elusiva del trust, che appare pacificamente provata dalla natura e dalla qualità dei disponenti e dei beneficiari (tutti legati da stretto vincolo di parentela o di coniugio), dalla durata dello stesso, dalle modalità temporali di conferimento dei beni e dal successivo trasferimento del trust senza apparente motivazione in altro Stato.
Tutto ciò sta a significare che anche dal punto di vista strettamente civilistico il trust così creato è radicalmente nullo, quindi giustamente il giudice della cautela può concludere che l’imprenditore disponente continuava a mantenere la piena disponibilità dei beni medesimi.
TRUST: LIMITI ED EFFETTI
La sentenza in esame è illuminante, e ci fornisce modo di comprendere quali sono gli enormi ed insormontabili limiti che il trust soffre in Italia, nonchè della sua concreta inutilità come strumento di tutela patrimoniale. La Corte infatti, nel fornire risposta alle questioni poste dall’imputato/ricorrente coglie l’occasione per definire e delimitare caratteristiche, funzioni ed effetti del trust.
Nella vicenda giuridica assume particolare importanza la convenzione dell’Aja (1.7.1985) che ha consentito il riconoscimento del trust nel diritto Italiano.
Proprio basandosi sul tenore della Convenzione e sull’esame della struttura giuridica dell’istituto, tipico del diritto inglese, la Corte ha potuto fornire una precisa e puntuale risposta alla pretesa di non poter procedere al sequestro conservativo dei beni conferiti nel trust ex artt. 316 e 321 c.p.p.
La Corte, sulla scorta delle norme citate, ha dichiarato assolutamente sottoponibili al sequestro i beni conferiti nel trust, posto che, di fatto, detti beni non erano mai stati sottratti alla disponibilità del conferente e, quindi, erano e rimanevano beni da considerarsi di proprietà dell’imputato. In definitiva, o il trust viene utilizzato per esigenze assistenziali nei confronti di soggetti meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico, o è uno strumento che non serve a nulla, alla pari del fondo patrimoniale→.
TRUST SEQUESTRABILE: LE CONCLUSIONI
Comunque la si pensi, il trust in Italia è uno strumento inutile ai fini di tutele patrimoniali (e lo stesso discorso è possibile fare in ambito di controversie civilistiche): leggi il nostro articolo in materia di trust sequestrabile anche in controversie civili.→
Si appalesa con forza la volontà della Corte di legittimità di sottoporre ad attenta analisi la funzione, la finalità e gli organi d’amministrazione del trust affinché l’istituto non si trasformi in comodo e semplice paravento per dar corso ad operazioni finalizzate esclusivamente ad eludere o ad aggirare norme dettate a tutela dei creditori, fra le quali l’art. 2740 c.c. Ponete quindi particolare attenzione a creare dei trust, e se proprio desiderate farlo, esigete di trattare solo con professionisti realmente esperti in tale settore.
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Articolo aggiornato al 18 Agosto 2024