Apertura di conti correnti esteri per privati e società
Ultimo aggiornamento:
12 Gennaio 2026
Tag: conti esteri, compliance, antiriciclaggio, monitoraggio fiscale, Francia
Conto corrente estero guida 2026. Guida operativa e giuridica su apertura e gestione di conti correnti esteri per privati e imprese, con focus su obblighi fiscali, KYC/AML, scambio automatico di informazioni e novità UE fino a settembre 2025 (Italia + Francia).
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→
Aggiornamenti normativi, novità operative e profili di compliance (2026)
Nota: il quadro regolatorio citato è aggiornato alle principali fonti disponibili fino al 30 settembre 2025.
Alcune scadenze entrano in applicazione progressiva nel 2025–2026.
Di seguito, un’analisi aggiornata e strutturata, con taglio giuridico-operativo, utile a orientarsi nel 2026.
1. Il contesto normativo europeo: digitalizzazione e pagamenti
Bonifici SEPA istantanei
Nell’ambito dell’Unione europea, l’estensione obbligatoria dei bonifici SEPA istantanei impone agli istituti di credito dell’area euro di offrire trasferimenti immediati con costi allineati ai bonifici ordinari.
Impatto pratico: maggiore velocità dei flussi su conti esteri UE, ma anche riduzione dei margini di errore, poiché l’irreversibilità del pagamento richiede controlli antifrode più rigorosi.
Identità digitale ed eIDAS 2.0
Il regolamento eIDAS 2.0 introduce il Portafoglio di Identità Digitale Europea, favorendo procedure di KYC remoto e onboarding transfrontaliero.
Per privati e società ciò significa aperture più rapide, ma anche un incremento delle verifiche incrociate tra identità digitale, residenza fiscale e titolarità effettiva.
Nota pratica (aggiornamento 30/09/2025): nel 2025 sono stati pubblicati ulteriori atti di esecuzione (implementing regulations) legati al framework di identità digitale, con effetti sulla standardizzazione di attestazioni e attributi digitali.
In prospettiva, questo tende a ridurre le frizioni nell’apertura di conti esteri, ma aumenta l’aspettativa di coerenza documentale (identità, residenza, fonte fondi).
2. Trasparenza fiscale e scambio automatico di informazioni
CRS e cooperazione internazionale
Il Common Reporting Standard (CRS), promosso dall’OCSE, continua a costituire il perno dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati.
Le amministrazioni fiscali ricevono dati su:
- saldi di conto;
- titolari e delegati;
- beneficiari effettivi.
Per i residenti fiscali italiani resta imprescindibile il corretto monitoraggio nel Quadro RW, con indicazione dei saldi medi e della durata di detenzione. Conto corrente estero guida 2026.
DAC8 e interazione con le cripto-attività
La Direttiva DAC8 amplia il perimetro informativo includendo i fornitori di servizi su cripto-attività. In presenza di strutture ibride (conto estero + wallet o exchange), le autorità verificano la coerenza patrimoniale tra finanza tradizionale e digitale.
Timeline (utile in ottica compliance): il recepimento nazionale è previsto entro fine 2025, con applicazione generalizzata dal 2026. Questo rende opportuno, già dal 2025, impostare flussi documentali e tracciabilità (on/off ramp) in modo coerente con i controlli incrociati.
Approfondimento Francia: conti correnti esteri, modello 3916/3916-bis e sanzioni
Se il soggetto è residente fiscale in Francia, la legislazione francese prevede un obbligo dichiarativo molto esteso: devono essere dichiarati tutti i conti bancari, le polizze assicurative/contratti assimilati e i conti di asset digitali detenuti, utilizzati (anche una sola volta), aperti o chiusi all’estero nell’anno.
La dichiarazione avviene tramite appendice 3916/3916-bis in sede di dichiarazione dei redditi.
In caso di omissione, la regola generale prevede una sanzione di €1.500 per ogni conto non dichiarato, elevata a €10.000 per conti in Paesi/territori non cooperativi; inoltre possono attivarsi ulteriori meccanismi fiscali (presunzioni e maggiorazioni) in presenza di flussi non giustificati o redditi non dichiarati.
È previsto anche un limite/esclusione per alcuni strumenti di pagamento online entro determinate condizioni (soglie annue e conto “adossato” in Francia).
| Tema | Italia (residente fiscale IT) | Francia (residente fiscale FR) |
|---|---|---|
| Dichiarazione conto estero | Monitoraggio fiscale in dichiarazione (Quadro RW) e verifiche di coerenza dei saldi medi. | Obbligo di dichiarazione 3916/3916-bis per conti aperti/detenuti/usati/chiusi all’estero. |
| Imposte/tributi ricorrenti | Possibili imposte patrimoniali/monitoraggio (es. IVAFE su attività finanziarie estere) secondo presupposti e soglie. | Obbligo di dichiarazione anche in assenza di redditi; attenzione a redditi esteri e regimi di tassazione applicabili. |
| Sanzioni tipiche per omissione | Sanzioni amministrative e rischi accertativi (da valutare caso per caso). | €1.500 per conto non dichiarato (fino a €10.000 in scenari specifici) + ulteriori conseguenze fiscali. |
Consiglio operativo: per soggetti con collegamenti Italia/Francia (mobilità, doppia residenza, trasferimenti, holding familiari), è essenziale allineare residenza fiscale, titolarità effettiva e tracciabilità dei flussi, per evitare incongruenze tra dichiarazioni e scambi automatici.
3. Apertura di conti esteri per privati: trend attuali
Nel 2026 si osservano alcune tendenze consolidate:
- Selettività crescente per non residenti extra-UE, con richieste dettagliate sulla provenienza dei fondi e sulla finalità del conto;
- Predilezione per conti multivaluta UE con IBAN europeo, più rapidi da attivare;
- Rafforzamento delle revisioni periodiche AML, che possono comportare sospensioni operative in caso di documentazione incompleta.
| Profilo | Documenti ricorrenti | Punti di attenzione |
|---|---|---|
| Privati | Documento identità, prova residenza, prova fonte fondi (buste paga, dichiarazioni, contratti), scopo del conto. | Coerenza tra entrate/operatività; evitare flussi “non giustificati” e documenti scaduti. |
| Società | Visura/atti, organigramma, UBO, delibere, contratti e fatture, origine fondi, policy AML interne (se richieste). | Trasparenza catena partecipativa; “substance”; allineamento tra banca, fisco e governance. |
4. Conti correnti esteri per società: sostanza economica e governance
Per le imprese, l’accesso al sistema bancario internazionale è oggi subordinato al principio di “substance over form”. Le banche richiedono evidenze concrete di:
- operatività reale nella giurisdizione del conto (uffici, personale, contratti);
- struttura di governance trasparente;
- identificazione puntuale del titolare effettivo (UBO).
Particolare attenzione è riservata ai flussi infragruppo, che devono risultare coerenti sotto il profilo economico e, ove applicabile, conformi alle regole di transfer pricing. Conto corrente estero guida 2026.
5. Giurisdizioni e accesso bancario: scenario 2026
- Area UE/SEE: massima interoperabilità, elevata compliance e minori rischi reputazionali;
- Hub finanziari extra-UE: interesse per operazioni di tesoreria e gestione valutaria, a fronte di KYC molto stringenti;
- Giurisdizioni offshore: accesso bancario più complesso e limitato a strutture pienamente trasparenti e giustificate.
6. Profili di rischio e controlli
L’apertura e la gestione di conti esteri comportano rischi specifici se non correttamente pianificate:
- segnalazioni automatiche per incongruenze CRS;
- congelamenti temporanei per verifiche AML;
- sanzioni amministrative in caso di omessa o errata dichiarazione fiscale.
La tutela patrimoniale tramite conti esteri non equivale a immunità da controlli o azioni esecutive, specie in presenza di cooperazione giudiziaria internazionale.
7. Conto corrente estero guida 2026. Conclusioni operative
Nel 2026 l’apertura di conti correnti esteri rimane pienamente lecita e funzionale, ma richiede:
- pianificazione preventiva;
- piena conformità fiscale;
- documentazione aggiornata e coerente.
Per privati e società, il valore aggiunto non è più la mera “localizzazione” del conto, bensì la strutturazione giuridica corretta dell’intera operatività internazionale.
Un approccio professionale e integrato consente di beneficiare dei vantaggi del banking estero riducendo al minimo i rischi legali e fiscali.
Perché rivolgersi allo Studio Bertaggia
L’apertura e la gestione di conti esteri richiedono un coordinamento reale tra diritto bancario, fiscalità internazionale e compliance antiriciclaggio.
Lo Studio Bertaggia assiste clienti privati e imprese con un approccio “end-to-end”, riducendo il rischio di blocchi bancari, contestazioni fiscali e incoerenze documentali tra Stati.
- Valutazione preventiva di residenza fiscale, rischi CRS e impatti dichiarativi (Italia/Francia).
- Impostazione dossier KYC/AML (fonte fondi, UBO, governance) in formato “banca-friendly”.
- Assistenza su RW/IVAFE e coordinamento con consulenti fiscali per la corretta disclosure.
- Supporto Francia su impostazione documentale e obblighi dichiarativi (3916/3916-bis) in ottica prudenziale.
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Oppure richiedi una valutazione preliminare della tua situazione (privato o azienda) per individuare l’assetto più coerente e sostenibile.
Disclaimer: il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale o fiscale; ogni caso richiede analisi specifica.
FAQ (a scomparsa)
È legale aprire un conto corrente all’estero?
Sì, è lecito. Il punto decisivo è rispettare gli obblighi di dichiarazione e tracciabilità previsti dalla normativa fiscale e antiriciclaggio applicabile al soggetto (privato o società).
Cosa cambia con i bonifici SEPA istantanei (e Verification of Payee)?
I pagamenti sono più rapidi ma anche più “definitivi”: errori e frodi diventano più critici. La Verification of Payee introduce avvisi di non corrispondenza tra IBAN e beneficiario: utile contro frodi, ma richiede anagrafiche corrette e procedure interne.
In Francia devo dichiarare anche un conto estero usato una sola volta?
In linea generale sì: in Francia rientrano nell’obbligo i conti “aperti, detenuti, usati o chiusi” all’estero nell’anno, con dichiarazione tramite 3916/3916-bis, salvo eccezioni specifiche (ad es. alcuni conti di pagamento online entro condizioni e soglie).
Quali sono le sanzioni tipiche in Francia se non dichiaro un conto estero?
La regola generale prevede una sanzione fissa per conto non dichiarato, con importi più elevati in presenza di Stati/territori non cooperativi; possono aggiungersi ulteriori conseguenze in caso di redditi o flussi non giustificati.
Per una società, qual è la principale causa di rifiuto/blocco del conto estero?
Di solito: catena partecipativa poco trasparente, UBO non chiaro, assenza di “substance”, incoerenza tra attività dichiarata e flussi, o dossier KYC incompleto (fonte fondi/contratti/documentazione societaria).
Ha senso farsi assistere prima di aprire il conto?
Sì: impostare prima un dossier documentale coerente (fiscale + AML) riduce tempi, richieste iterative e rischio di sospensioni operative; inoltre consente di prevenire errori dichiarativi (Italia/Francia) e mismatch CRS.
Conto corrente estero guida 2026
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Conto corrente estero guida 2026, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 12 Gennaio 2026


