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Home Societario Internazionale

Costi offshore deducibili

di Avv. Daniele Bertaggia
Ottobre 15, 2021
in Societario Internazionale
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Costi offshore deducibili. Grande novità in materia di  deducibilità dei costi sostenuti all’estero (anche in giurisdizioni offshore) dalle imprese italiane: ora i costi offshore diventano deducibili. L’articolo 4 del Decreto crescita ed internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) ha infatti modificato la disciplina in merito alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti aventi sede in Stati o territori offshore a fiscalità privilegiata di cui all’articolo 110, commi 10 – 12-bis, Tuir.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara

Ora i costi offshore sono deducibili, seguendo in maniera attenta la nuova normativa.

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Sei interessato ad avere consulenza in materia di società offshore da uno Studio Legale Internazionale? Devi dedurre dei costi offshore nella dichiarazione dei redditi? Contattaci al +39(0532)240071

L’articolo 110, comma 10, Tuir nella versione precedente determinava l’indeducibilità delle spese, dei costi ed anche di “qualunque componente negativo di reddito” (Circolari 51/E/2010 e 35/E/2015) siccome derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati o territori rientranti nella black list, salva l’ipotesi (comma 11) in cui il contribuente residente fosse stato in grado di fornire la prova all’Amministrazione finanziaria circa:

l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera fornitrice;
il fatto che le operazioni da cui derivavano i componenti negativi rispondessero ad un effettivo interesse economico per l’impresa residente e le stesse avessero avuto concreta attuazione.

Chiarissimo appare il fatto che per un’impresa italiana, che commerciasse con un’azienda offshore, nella regolarità, il fornire tali prove era concretamente difficoltosissimo, talchè di fatto tali costi erano indeducibili, nonostante fossero regolarmente sostenuti.

Tale stortura è stata parzialmente risolta dalla norma in esame, esaminiamo come: il D.Lgs. 147/2015 ha permesso, tramite una modifica del comma 10, di passare da una presunzione relativa di indeducibilità di tali costi (salva la prova della sussistenza delle circostanza di cui sopra) ad una presunzione legale di deducibilità nel limite del valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir. Tale novità non è di poco conto, infatti soltanto la parte di costo che eccede il valore normale deve essere fornita di prova quanto all’esistenza delle circostanze esimenti citate atte a garantirne la deducibilità.

Le ulteriori modifiche intervenute sul comma 11 hanno inoltre variato tali circostanze esimenti necessarie esclusivamente al fine di dedurre la parte di costo eccedente il valore normale.

COSTI OFFSHORE DEDUCIBILI: COSA BISOGNA DIMOSTRARE

Grazie alle modifiche citate in materia di costi offshore infatti, attualmente è sufficiente fornire la prova che le operazioni:

rispondano ad un concreto interesse economico;
abbiano avuto concreta attuazione.

Il contribuente ora non è più obbligato a fornire la prova dell’effettivo svolgimento, da parte della società estera offshore, di un’attività commerciale in via prevalente, scarsamente reperibile e, soprattutto, documentabile senza la collaborazione del fornitore estero il quale, abituato ad una legislazione più liberale, ben difficilmente acconsentirebbe ad essere sottoposto a “verifiche” da parte dei suoi clienti.

Tutte queste nuove disposizioni vengono applicate anche per i costi relativi ai servizi resi da professionisti domiciliati nei Paesi aventi regime fiscale privilegiato, che sarebbero pertanto deducibili senza prove o formalità, se di importo non eccedente il valore normale.

Rimane un preciso obbligo, ovvero che il soggetto residente indichi i componenti negativi citati in modo separato in dichiarazione, in modo da renderli evidenti all’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento all’ammontare compreso entro il valore normale che per quello (eventualmente) eccedente.

Nello specifico bisognerà indicare il totale dei costi black list, sia entro che al di fuori del valore normale come variazioni in aumento in dichiarazione (rigo RF29 modello Unico SC 2015) e come variazioni in diminuzione (rigo RF 52 modello Unico SC 2015), sempre per l’ammontare compreso entro il valore normale e per l’ulteriore parte eccedente, ma soltanto (lo si rammenti bene) se il contribuente può realmente essere in grado di fornire le prove  di cui al riformato articolo 110, comma 11, Tuir.

Rammentiamo che che l’omessa separata indicazione in dichiarazione, pur non comportando l’indeducibilità dei costi, comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 10% del relativo ammontare, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €. Per espressa previsione normativa, le disposizioni commentate trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7 ottobre 2015) e quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, dal 2015.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Costi offshore deducibili, in www.avvocatobertaggia.com/blog

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 08 Aprile 2019

 

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Tags: avvocato bertaggiad.lgs 147/2015deducibilità costi offshorededucibilità dei costi sostenuti all'esterosocietà estera offshore
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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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