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Home News giuridico finanziarie

Fiscalità Macao 2026: tasse, vantaggi e rischi

Fiscalità a Macao nel 2026. Tasse, incentivi, vantaggi competitivi e rischi per l’imprenditore italiano

Avv. Daniele Bertaggia di Avv. Daniele Bertaggia
Luglio 13, 2026
in News giuridico finanziarie, Societario Internazionale
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Fiscalità a Macao nel 2026: skyline di Macao, documenti fiscali e logo dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Fiscalità a Macao nel 2026: imposte, vantaggi e rischi per le imprese italiane. Studio Legale Internazionale Bertaggia.

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STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE BERTAGGIATOP LEGAL · 2026
Societario internazionale · Fiscalità internazionale

Fiscalità a Macao
nel 2026

Tasse, incentivi, vantaggi competitivi e rischi per l’imprenditore italiano

Macao può essere fiscalmente efficiente, ma non è una scorciatoia offshore.

Il vantaggio nasce da attività reale, corretta attribuzione della fonte, incentivi applicabili e governo societario locale. Per il residente italiano, la convenienza va misurata alla luce di esterovestizione, CFC, stabile organizzazione, transfer pricing e assenza di una convenzione Italia-Macao.

12%aliquota statutaria massima della Profits Taxnon è l’aliquota effettiva di ogni caso
600.000 MOPesenzione annuale per gli utili dell’esercizio 2025misura di bilancio da non proiettare automaticamente
5%aliquota 2026 per alcuni regimi qualificatitesoreria e gestione fondi, su requisiti
183 giorniuno dei criteri di residenza fiscale individuale a Macaocon regole alternative sulla dimora
9 mesitermine per predisporre la documentazione TP richiestadalla chiusura del periodo d’imposta
7 anniconservazione ordinaria dei documenti TPe dei relativi supporti probatori

A cura dello Studio Legale Internazionale BertaggiaRevisione giuridica al 13 luglio 2026 · Documento editoriale Top Legal · Tempo di lettura circa 32 minuti

Indice della guida

  1. Il quadro fiscale di Macao
  2. I vantaggi reali per l’imprenditore
  3. Profits Tax: soggetti, fonte e aliquote
  4. Il Codice fiscale operativo dal 2026
  5. Transfer pricing, APA e documenti
  6. IVA, dazi e imposte indirette
  7. Incentivi e regimi agevolati
  8. Dividendi, interessi, royalties e plusvalenze
  9. CRS e convenzioni fiscali
  10. I rischi per il residente italiano
  11. Checklist di sostanza economica
  12. Scenari operativi
  13. Domande frequenti
  14. Valutazione legale finale

Fiscalità Macao 2026: risposta breve per imprenditori e imprese

Macao adotta un sistema prevalentemente fondato sulla fonte del reddito e applica alla Profits Tax aliquote statutarie progressive fino al 12%. Per l’esercizio 2025, dichiarato e liquidato nel 2026, la legge di bilancio ha elevato a 600.000 MOP la soglia annuale di esenzione. Nel sistema locale non figura un’imposta generale sui consumi equivalente all’IVA italiana; Macao opera inoltre come porto franco e territorio doganale separato. Sono previsti incentivi mirati per ricerca e sviluppo, imprese tecnologiche qualificate, centri di tesoreria e gestori di fondi, ma ciascuno richiede requisiti specifici e spesso un procedimento di ammissione.[1][2][4]

Per un imprenditore italiano, tuttavia, la bassa aliquota locale non basta. La struttura deve essere diretta e gestita realmente a Macao, con persone, funzioni, contratti, contabilità e rischio imprenditoriale coerenti. Altrimenti possono emergere residenza fiscale italiana della società, stabile organizzazione in Italia, disciplina CFC, rettifiche di transfer pricing, monitoraggio fiscale e problemi di credito d’imposta. Alla data di revisione, inoltre, l’Italia non risulta tra le giurisdizioni coperte dalla rete convenzionale di Macao: ciò elimina la possibilità di fare affidamento su aliquote convenzionali ridotte e su un ordinario meccanismo bilaterale Italia-Macao.[12][13][14]

Avvertenza temporale. Le aliquote statutarie e il Codice fiscale hanno natura strutturale; varie esenzioni indicate in questo articolo derivano invece dalla legge di bilancio 2026 e possono cambiare con l’esercizio successivo. In particolare, i 600.000 MOP riguardano l’esercizio 2025 oggetto di dichiarazione nel 2026: non vanno presentati come soglia già certa per gli utili dell’esercizio 2026.

1. Fiscalità di Macao: il quadro essenziale al 13 luglio 2026

In sintesi: Macao è una Regione Amministrativa Speciale della Repubblica Popolare Cinese con sistema fiscale proprio, autonomia doganale e un’imposizione diretta relativamente contenuta. Il suo modello è attrattivo quando l’attività ha una connessione economica effettiva con Macao o quando ricorrono regimi incentivati; non rende fiscalmente irrilevante una società gestita da un altro Paese.

Macao mantiene un ordinamento tributario distinto da quello della Cina continentale. È porto franco, territorio doganale separato e membro dell’Organizzazione mondiale del commercio con la denominazione «Macao, China». Questa posizione può agevolare attività commerciali regionali, servizi internazionali, funzioni di tesoreria, gestione di investimenti e progetti che collegano la Greater Bay Area con i mercati lusofoni. Ma la qualificazione di «porto franco» riguarda soprattutto l’assetto commerciale e doganale: non equivale a un’immunità fiscale generale, né elimina le regole d’origine e i dazi applicabili nel Paese di destinazione.[7]

Dal 1° gennaio 2026 il Codice fiscale approvato con la Legge n. 24/2024 è pienamente operativo. Il Codice ha reso più sistematiche le nozioni di domicilio e residenza fiscale, il principio della fonte, gli obblighi del rappresentante fiscale, i poteri istruttori, il credito per imposte estere e le regole di transfer pricing. L’evoluzione normativa dimostra che Macao non si propone come luogo di opacità: il sistema è orientato alla trasparenza, alla documentazione e all’allineamento con gli standard internazionali.[1]

Panoramica delle principali imposte e misure applicabili nel 2026
Voce Regola essenziale Osservazione prudenziale
Profits Tax Aliquote statutarie progressive: esenzione fino a 32.000 MOP e scaglioni fino al 12% oltre 300.000 MOP. Per l’esercizio 2025 la soglia annuale di esenzione è stata elevata a 600.000 MOP dalla legge di bilancio 2026.
Business Tax Tributo collegato alle attività registrate. Il pagamento è esentato nel 2026; ciò non sostituisce gli obblighi di registrazione, licenza e aggiornamento.
Salaries Tax Reddito di lavoro derivante da attività esercitata a Macao; scala statutaria progressiva fino al 12%. Nel 2026: riduzione del 30% e soglia di esenzione di 144.000 MOP, salvo categorie speciali.
Urban Property Tax 6% sul valore locativo per immobili non locati, con deduzione manutentiva; aliquota locativa annualmente modulata. Nel 2026 il tasso per immobili locati è ridotto all’8%; la deduzione di 3.500 MOP non spetta a varie categorie, incluse le persone giuridiche.
Tourism Tax In via generale 5% su servizi turistici individuati. I ristoranti sono esentati nel 2026, ma non ogni attività dell’ospitalità.
Stamp Duty Colpisce atti e operazioni elencati dalla legge, incluse operazioni immobiliari. Occorre verificare l’atto specifico; esistono esenzioni annuali e settoriali.
Consumption Tax Imposta su categorie specifiche, tra cui alcolici e tabacchi. Non è una IVA generale; l’esportazione può consentire rimborsi alle condizioni di legge.

2. Perché Macao può essere interessante per un imprenditore

Il vantaggio fiscale più solido non è «pagare zero», ma combinare un’aliquota diretta contenuta con un modello territoriale, assenza di IVA generale, incentivi mirati e accesso commerciale regionale. La convenienza aumenta quando Macao è davvero il luogo in cui si svolgono funzioni, si assumono decisioni e si crea valore.
Vantaggio

Aliquota diretta contenuta

Il massimo statutario della Profits Tax è il 12%, con scaglioni inferiori e misure annuali di esenzione. Per attività ad alto margine e con costi locali sostenibili, il differenziale può essere significativo rispetto a giurisdizioni con imposizione ordinaria più elevata.

Vantaggio

Impostazione fondata sulla fonte

In via generale sono tassati i redditi e gli utili di fonte Macao. Per le imprese internazionali, una corretta analisi della fonte può evitare che ricavi realmente generati altrove siano attratti a Macao, fermo il regime speciale per taluni redditi esteri di entità residenti appartenenti a gruppi multinazionali.

Vantaggio

Nessuna IVA generale

Il sistema locale non contempla un’imposta generale sui consumi equivalente all’IVA italiana. Ciò può semplificare la gestione domestica, ma non incide sull’IVA all’importazione o sulle regole del Paese del cliente.

Vantaggio

Free port e CEPA

Macao opera come porto franco e beneficia del CEPA con la Cina continentale. Le merci originarie di Macao possono accedere a trattamento daziario preferenziale solo se rispettano regole d’origine e certificazione; i servizi richiedono i requisiti del relativo impegno di liberalizzazione.[8]

Vantaggio

Incentivi selettivi

R&S, imprese tecnologiche ammesse, centri di tesoreria e gestori di fondi possono beneficiare di deduzioni, esenzioni o aliquote ridotte. Sono strumenti di politica economica, non agevolazioni automatiche.

Condizione

Sostanza e governance

Il beneficio è difendibile soltanto se la struttura ha ragioni commerciali, autonomia decisionale, risorse, contratti, contabilità, personale o fornitori coerenti e una corretta remunerazione delle funzioni svolte in ciascun Paese.

Una società di Macao può essere fiscalmente efficiente perché opera davvero a Macao. Non diventa efficiente per il solo fatto di essere iscritta nel registro locale.

3. Profits Tax: chi paga, quali redditi entrano nella base e quali aliquote si applicano

La Profits Tax colpisce il reddito derivante da attività industriali o commerciali esercitate a Macao, indipendentemente dalla residenza o dal domicilio del soggetto. Non è quindi un’imposta riservata alle società: può riguardare persone fisiche e persone giuridiche che producono reddito d’impresa nel territorio.[2]

3.1 Il criterio della fonte

Il punto decisivo non è dove viene emessa la fattura, dove è aperto il conto bancario o dove è incorporata la società, bensì dove si trovano le attività e le operazioni che generano il profitto. La fonte deve essere ricostruita considerando, tra l’altro, luogo di negoziazione e conclusione dei contratti, funzioni del personale, gestione del rischio, sviluppo e sfruttamento degli intangibili, logistica, prestazione materiale dei servizi e potere decisionale.

Il Codice fiscale enuncia, in via generale, l’imponibilità dei redditi e degli utili di fonte Macao e l’esclusione di quelli di fonte estera. Tuttavia, per le entità fiscalmente residenti a Macao che appartengono a gruppi multinazionali qualificati, possono entrare nella tassazione locale anche dividendi, interessi, royalties e plusvalenze di fonte estera, con possibilità di credito per imposte estere alle condizioni previste. È quindi sbagliato riassumere il sistema con la formula assoluta «tutto ciò che proviene dall’estero è esente».[1]

3.2 Gruppo A e Gruppo B

I contribuenti della Profits Tax sono distinti in Gruppo A e Gruppo B. Il Gruppo A opera con contabilità organizzata e dichiarazione sottoscritta con l’intervento di un professionista abilitato; la relativa dichiarazione è presentata, ordinariamente, tra aprile e luglio. Sono obbligatoriamente inserite nel Gruppo A, tra le altre, le società per azioni e in accomandita per azioni, le entità capogruppo ultime di gruppi multinazionali, i contribuenti con capitale almeno pari a 1.000.000 MOP e quelli che superano i parametri medi di profitto imponibile indicati dalla disciplina. Il Gruppo B segue il proprio calendario, normalmente tra gennaio e marzo, e le specifiche modalità di accertamento applicabili.[2]

Per una struttura italiana che desideri insediarsi a Macao, la scelta non deve essere compiuta solo per ridurre gli adempimenti. Una contabilità analitica e verificabile è spesso indispensabile per sostenere la fonte del reddito, dimostrare i costi, documentare transazioni infragruppo, richiedere agevolazioni e difendersi da contestazioni in più giurisdizioni.

3.3 Aliquote statutarie e soglia annuale 2026

Scala statutaria della Profits Tax
Profitto imponibile (MOP) Aliquota statutaria Lettura pratica
Fino a 32.000 Esente Soglia strutturale della scala statutaria.
32.001-65.000 3% Aliquota marginale sul relativo scaglione.
65.001-100.000 5% Aliquota marginale sul relativo scaglione.
100.001-200.000 7% Aliquota marginale sul relativo scaglione.
200.001-300.000 9% Aliquota marginale sul relativo scaglione.
Oltre 300.000 12% Aliquota marginale massima.

La legge di bilancio 2026 ha previsto, per il reddito dell’esercizio 2025, un’esenzione fino a 600.000 MOP. L’effetto economico va calcolato sulla base imponibile effettiva e tenendo conto della natura annuale della misura. Un business plan pluriennale serio deve quindi utilizzare scenari: uno con agevolazione confermata e uno con ritorno alla disciplina statutaria o con una diversa soglia futura.[3][4]

Errore da evitare: vendere il «12%» come aliquota universale

Il 12% è l’aliquota statutaria marginale massima della Profits Tax, non la risposta completa. L’imposta effettiva dipende da fonte, deducibilità, annualità, soglia di esenzione, regime applicabile, perdite e rettifiche, transazioni infragruppo e, per un investitore italiano, dal possibile riassorbimento fiscale in Italia.

4. Il Codice fiscale operativo dal 2026: residenza, domicilio, non residenti e redditi esteri

Dal 2026 Macao dispone di un quadro generale più organico. Per l’imprenditore internazionale diventano centrali la qualificazione della residenza, l’individuazione del domicilio fiscale, la nomina del rappresentante fiscale e la tracciabilità delle informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria.

4.1 Residenza fiscale della persona fisica

In base alla disciplina generale, una persona fisica può essere considerata residente a Macao quando vi permane per almeno 183 giorni nell’anno oppure quando dispone, al 31 dicembre, di un’abitazione in condizioni tali da far presumere l’intenzione di mantenerla e occuparla come residenza abituale. Questi criteri riguardano la residenza secondo il diritto di Macao; non determinano automaticamente la perdita della residenza italiana, che deve essere verificata con le regole italiane e con i fatti concreti.[1]

4.2 Residenza fiscale della persona giuridica

Per le persone giuridiche assumono rilievo la sede o la direzione effettiva a Macao. Il domicilio fiscale può inoltre essere collegato alla sede, alla direzione effettiva o alla stabile organizzazione. Una società non residente che percepisce redditi di Macao senza avere sede, direzione effettiva o stabile organizzazione nel territorio può essere tenuta a nominare un rappresentante fiscale.[1]

Il confronto con l’Italia è inevitabile: lo stesso insieme di fatti potrebbe essere letto da Macao come sufficiente per la residenza locale e dall’Italia come indicativo della direzione effettiva o della gestione ordinaria in Italia. L’assenza di convenzione bilaterale rende più delicato un eventuale conflitto di residenza, perché manca una tie-breaker rule convenzionale ordinaria e non è disponibile una procedura amichevole Italia-Macao fondata su una DTA.

4.3 Redditi esteri dei gruppi multinazionali

Il Codice fiscale introduce una deviazione mirata dal principio territoriale per le entità residenti a Macao appartenenti a determinati gruppi multinazionali: dividendi, interessi, royalties e plusvalenze di fonte estera possono essere inclusi nella tassazione locale. Per evitare doppie imposizioni, il sistema contempla un credito per imposte estere, limitato all’imposta Macao effettivamente riferibile al medesimo reddito; per i dividendi può rilevare anche un credito indiretto quando la partecipazione raggiunge almeno il 10%, alle condizioni previste.[1]

4.4 Poteri istruttori e tempi di risposta

L’Amministrazione fiscale può chiedere informazioni e documenti; la presentazione deve avvenire, in via generale, entro 15 giorni, con una sola proroga che non può superare 60 giorni. La governance documentale deve quindi essere progettata prima dell’avvio: libri contabili, contratti, verbali, prove di prestazione, dati bancari e analisi di transfer pricing devono essere accessibili e coerenti.[1]

5. Transfer pricing, APA e documentazione: la nuova disciplina da non sottovalutare

Le operazioni transfrontaliere tra parti correlate devono rispettare il principio di libera concorrenza. La normativa di attuazione del 2025, applicata nel quadro del Codice fiscale, riguarda le transazioni controllate tra un contribuente di Macao e una parte correlata situata in un’altra giurisdizione fiscale; non si limita alle grandi multinazionali quotate.[5]

5.1 Metodi riconosciuti

La disciplina ammette i metodi internazionalmente riconosciuti: confronto di prezzo, prezzo di rivendita, costo maggiorato, ripartizione dell’utile, margine netto della transazione e, quando più affidabile, un diverso metodo idoneo. La selezione deve riflettere funzioni, beni impiegati e rischi assunti. Per servizi di direzione, licenze di marchi o software, finanziamenti, distribuzione e procurement non basta una fattura: occorre dimostrare beneficio, necessità, base di allocazione e congruità del corrispettivo.

Soglie documentali essenziali del transfer pricing di Macao
Adempimento Soglia o termine Nota operativa
Prospetto sintetico delle operazioni controllate Totale annuo pari o superiore a 10 milioni MOP. Serve una mappatura completa, non solo delle operazioni più rilevanti.
Local file – beni materiali Oltre 200 milioni MOP. Soglia per categoria di operazioni.
Local file – intangibili Oltre 100 milioni MOP. Particolare attenzione a sviluppo, controllo e sfruttamento dell’IP.
Local file – attività finanziarie Oltre 100 milioni MOP. Rilevante per prestiti, cash pooling e tesoreria.
Local file – altre operazioni, inclusi servizi Oltre 40 milioni MOP. Include molte prestazioni infragruppo.
Master file Operazioni controllate annue oltre 1 miliardo MOP. Documento di gruppo coordinato con le altre giurisdizioni.
Predisposizione Entro 9 mesi dalla fine del periodo d’imposta. Il documento deve esistere nei termini, non essere creato solo dopo un controllo.
Conservazione 7 anni. Conservare anche database, calcoli e prove dei servizi.

5.2 Accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

L’APA può essere richiesto quando le operazioni controllate annue raggiungono almeno 40 milioni MOP. Può coprire, in linea generale, fino a cinque anni e, in presenza dei presupposti, estendersi a periodi precedenti non ancora definitivamente accertati. Sono previsti un rapporto annuale entro sette mesi e un diritto di procedura calcolato in percentuale, con tetto massimo. Per un gruppo italiano, l’utilità concreta dipende dalla possibilità di coordinare l’accordo con la giurisdizione della controparte: in assenza di convenzione Italia-Macao, un APA unilaterale Macao non vincola l’Agenzia delle Entrate italiana.

5.3 Sanzioni e doppio livello di controllo

La violazione degli obblighi documentali può comportare sanzioni da 10.000 a 100.000 MOP, aumentate nei casi intenzionali. Inoltre, una transazione Italia-Macao deve essere difendibile anche ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR, che impone condizioni di libera concorrenza nelle operazioni con imprese non residenti collegate. È prudente predisporre una documentazione «a doppia lettura»: compatibile con i requisiti di Macao e utilizzabile nel sistema italiano.[15]

Country-by-Country Reporting

Le entità capogruppo ultime residenti a Macao di gruppi multinazionali che superano la soglia consolidata prevista devono verificare gli obblighi CbCR. Per strutture di dimensioni minori il tema può comunque emergere quando la capogruppo è in un’altra giurisdizione e la società di Macao deve effettuare notifiche o fornire dati al gruppo.

6. IVA, dazi, porto franco e imposte indirette

Macao non ha una IVA generale comparabile a quella italiana. Questo riduce gli adempimenti interni su molte operazioni, ma non significa che beni e servizi possano circolare senza imposte nel mercato del cliente. L’IVA, i dazi e gli obblighi doganali del Paese di importazione continuano ad applicarsi.

6.1 Nessuna IVA generale, ma tributi settoriali

In termini sistematici, l’elenco delle imposte locali non comprende una general sales tax o value added tax. Sono però presenti imposte settoriali: Tourism Tax, Consumption Tax su determinate merci, Motor Vehicle Tax, Stamp Duty e Urban Property Tax. La struttura dei contratti deve quindi distinguere il tributo locale applicabile dalla tassazione indiretta nel mercato di destinazione.

6.2 Porto franco e CEPA

Lo status di porto franco può agevolare l’ingresso e la riesportazione di merci. Il CEPA offre opportunità verso la Cina continentale, ma il beneficio non nasce dalla mera costituzione di una società: per le merci sono necessarie origine Macao e certificazione; per i servizi occorre rientrare nelle categorie liberalizzate e rispettare i requisiti del fornitore di servizi. Un semplice re-invoicing di prodotti fabbricati altrove non trasforma la merce in prodotto originario di Macao.[7][8]

6.3 Urban Property Tax

Per gli immobili non locati, la disciplina generale prevede un’aliquota del 6% sul valore locativo, con deduzione del 10% per manutenzione. Per gli immobili locati la legge di bilancio 2026 ha ridotto l’aliquota all’8%. La deduzione annuale di 3.500 MOP è soggetta a esclusioni e non deve essere considerata automaticamente disponibile per una società commerciale o per un non residente.[6]

6.4 Stamp Duty, Tourism Tax e Consumption Tax

La Stamp Duty si applica agli atti e alle operazioni elencati dalla legge, con particolare rilievo per trasferimenti immobiliari e documenti negoziali. La Tourism Tax è in via generale pari al 5%; nel 2026 i ristoranti sono esentati, mentre gli altri servizi del settore devono essere qualificati. La Consumption Tax riguarda specifiche categorie, tra cui alcolici e tabacchi; la riesportazione entro i termini e alle condizioni di legge può consentire il rimborso di una parte rilevante dell’imposta.

Vendite nell’Unione europea

Una società di Macao che vende beni a clienti italiani o europei deve analizzare importatore, Incoterms, rappresentanza doganale, IVA all’importazione, eventuale stabile organizzazione, marketplace rules, pacchetti e-commerce e responsabilità del prodotto. L’assenza di IVA a Macao non elimina l’IVA europea.

7. Incentivi, deduzioni e regimi agevolati: dove si trova la convenienza più interessante

Le opportunità più rilevanti sono selettive. Un’impresa tecnologica ammessa, un centro di tesoreria o un gestore di fondi qualificato può ottenere un trattamento molto più favorevole dell’aliquota ordinaria; l’accesso dipende però da requisiti sostanziali, autorizzazioni, attività effettiva e continuità.

7.1 Ricerca e sviluppo: deduzione maggiorata 2026

Per i contribuenti del Gruppo A, la legge di bilancio 2026 prevede, per le spese qualificate di R&S, una deduzione pari a tre volte per i primi 3 milioni MOP e a due volte per l’eccedenza, entro un limite complessivo di 15 milioni MOP. Si tratta di una deduzione dalla base imponibile, non di un credito monetario. Vanno verificati qualificazione del progetto, documentazione tecnica, tracciabilità delle spese, titolarità dei risultati e coerenza con eventuali cost sharing o servizi infragruppo.[4]

7.2 Incentivi per imprese tecnologiche

La Legge n. 1/2021 prevede, per imprese commerciali registrate e ammesse al regime, un pacchetto che può includere: esenzione dalla Stamp Duty sull’acquisto di un immobile destinato all’attività, esenzione dall’Urban Property Tax per cinque anni, esenzione dalla Profits Tax per tre anni a partire dalla prima dichiarazione con profitto imponibile, inclusi gli utili distribuiti, e raddoppio della soglia personale di esenzione per taluni dipendenti qualificati per tre anni. L’ammissione è valutativa e i benefici possono essere revocati se vengono meno i requisiti.[9]

7.3 Centri di tesoreria aziendale

Per il 2026, le entità che rispettano la disciplina dei corporate treasury centres possono beneficiare di un’aliquota del 5% sui redditi qualificati. Il regime non è una semplice etichetta: richiede funzioni finanziarie reali, personale competente, policy, governance, contratti infragruppo, analisi di credito e pricing dei finanziamenti coerente. Deve inoltre essere coordinato con le limitazioni alla deducibilità e con il transfer pricing della giurisdizione dei debitori.

7.4 Gestori di fondi e investitori in fondi di Macao

La legge di bilancio 2026 prevede un’aliquota del 5% per determinati gestori di fondi che rispettano la Legge n. 11/2025, insieme a specifiche esenzioni per redditi qualificati e, per gli investitori, per taluni proventi di fondi domiciliati a Macao. Occorre distinguere il gestore, il fondo, il veicolo di investimento e l’investitore finale: ciascuno ha regole, licenze, sostanza e rischi diversi.

7.5 Redditi da Paesi lusofoni e obbligazioni emesse a Macao

Nel 2026 sono previste esenzioni per redditi prodotti o generati in Paesi lusofoni quando siano assoggettati a imposta in tali Paesi e per interessi e plusvalenze relativi a determinate obbligazioni emesse a Macao. Il vantaggio è utile per una piattaforma commerciale o finanziaria tra Cina e mercati di lingua portoghese, ma deve essere supportato da tassazione estera, documenti di fonte e titolarità effettiva del reddito.[4]

7.6 Il vecchio regime offshore non esiste più

Il previgente regime generale delle attività offshore è stato abrogato e le relative licenze sono cessate dal 1° gennaio 2021. Presentare oggi Macao come giurisdizione di «offshore company tax free» è giuridicamente scorretto. Restano una fiscalità ordinaria moderata e incentivi settoriali, ma non un contenitore standard a imposizione zero.[10]

8. Dividendi, interessi, royalties e plusvalenze: come evitare semplificazioni pericolose

Non è prudente pubblicizzare una regola unica del tipo «nessuna ritenuta e nessuna tassa». Il trattamento dipende dalla fonte, dal soggetto, dalla natura del pagamento, dall’appartenenza a un gruppo multinazionale, da eventuali regimi speciali e dalla tassazione nel Paese del percettore.

8.1 Dividendi

Gli utili societari distribuiti devono essere analizzati su due livelli: tassazione dell’utile nella società di Macao e tassazione del socio. Alcuni regimi incentivati possono estendere il beneficio agli utili distribuiti, ma ciò non significa che il dividendo sia esente nel Paese del socio. Per un socio residente in Italia, il dividendo estero segue la disciplina italiana applicabile alla categoria del percettore; l’eventuale credito per imposte pagate all’estero deve rispettare l’art. 165 TUIR e i requisiti di definitività e imputazione.[16]

8.2 Interessi e finanziamenti infragruppo

Un prestito Italia-Macao o Macao-Italia richiede almeno: verifica della fonte, analisi di eventuali prelievi locali, tasso arm’s length, merito creditizio, capacità di rimborso, deducibilità nel Paese del debitore, beneficiario effettivo, valuta e documentazione. Senza convenzione Italia-Macao non si può fare affidamento su aliquote convenzionali ridotte; occorre applicare le norme interne dei due ordinamenti e valutare la possibilità di credito d’imposta.

8.3 Royalties e proprietà intellettuale

Le royalties sono ad alto rischio quando l’intangibile è sviluppato, controllato o gestito dall’Italia, mentre una società di Macao si limita a incassare. La remunerazione deve seguire le funzioni DEMPE sostanziali: sviluppo, miglioramento, manutenzione, protezione e sfruttamento. Un contratto di licenza non sposta da solo il valore economico dell’IP.

8.4 Plusvalenze

Macao non presenta una separata imposta generale sulle plusvalenze scollegata dal sistema dei redditi. Le plusvalenze possono tuttavia entrare nei profitti imponibili in funzione della fonte, della natura dell’attività e, per alcune entità di gruppi multinazionali, delle regole sui redditi esteri. Anche la vendita di una partecipazione da parte di un soggetto italiano resta tassabile secondo il diritto italiano, salvo specifiche esenzioni o regimi da verificare.

Clausole contrattuali da prevedere

Nei contratti transfrontalieri è utile disciplinare ritenute, gross-up, documenti fiscali, certificati di residenza, cooperazione per il credito d’imposta, prezzo di trasferimento, rettifiche compensative, valuta, stabile organizzazione e ripartizione dei costi di compliance.

9. Trasparenza fiscale, CRS e rete delle convenzioni

Macao partecipa allo scambio automatico di informazioni finanziarie secondo il Common Reporting Standard. Conti, titolari effettivi e informazioni fiscali non devono essere considerati invisibili. La pianificazione deve essere costruita come se i dati fossero conoscibili dalle amministrazioni interessate.[11]

9.1 CRS e procedure bancarie

Gli istituti finanziari applicano procedure KYC/AML, identificano la residenza fiscale e comunicano i conti reportable. Il fatto che il conto sia intestato alla società non elimina la rilevanza del titolare effettivo, delle entità passive e delle persone che esercitano il controllo. La coerenza tra autocertificazioni CRS, registri societari, dichiarazioni italiane, domicilio e flussi bancari è essenziale.

9.2 Convenzioni contro le doppie imposizioni

Macao ha concluso convenzioni in materia di imposte sul reddito con un numero limitato di giurisdizioni, tra cui Cina continentale, Portogallo, Belgio, Mozambico, Capo Verde, Vietnam, Hong Kong e Cambogia secondo l’ultima ricognizione governativa ufficiale reperita. Alla data di revisione del 13 luglio 2026, l’Italia non risulta inclusa. La circostanza va verificata nuovamente prima dell’operazione, perché la rete convenzionale può evolvere.[12]

L’assenza di DTA Italia-Macao comporta, in particolare: nessuna aliquota convenzionale su dividendi, interessi e royalties; nessuna definizione bilaterale di stabile organizzazione; nessuna regola convenzionale di tie-breaker per la doppia residenza societaria; nessuna procedura amichevole ordinaria tra le due amministrazioni fondata su una convenzione. Restano le norme interne e i meccanismi unilaterali di credito d’imposta, da verificare reddito per reddito.

Trasparenza non significa automaticamente imposizione

Il CRS comunica dati; non decide da solo dove il reddito è tassabile. Tuttavia, incoerenze tra dati bancari, residenza dichiarata, amministratori, indirizzi IP, pagamenti e dichiarazioni possono attivare controlli. La miglior difesa è una struttura che rappresenti fedelmente la realtà.

10. Imprenditore italiano e società di Macao: esterovestizione, CFC, stabile organizzazione e credito d’imposta

Per un residente italiano la domanda non è soltanto «quanto tassa Macao?», ma «dove risiede davvero la società, chi controlla il reddito e dove sono svolte le funzioni che lo producono?» La risposta può neutralizzare, ridurre o persino invertire il vantaggio locale.

10.1 Residenza fiscale italiana della società

Ai sensi dell’art. 73 TUIR, una società è fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale. La direzione effettiva è collegata all’assunzione continua e coordinata delle decisioni strategiche sulla società nel suo complesso; la gestione ordinaria riguarda il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente.[13]

Il rischio è elevato quando l’amministratore residente in Italia decide da casa o dall’ufficio italiano, usa esclusivamente consulenti italiani, negozia i contratti principali, controlla conti e pagamenti, impartisce istruzioni a un amministratore locale meramente formale e conserva in Italia l’intera struttura commerciale. In tal caso, la società può essere trattata come residente italiana con tassazione mondiale, indipendentemente dal certificato di incorporazione di Macao.

10.2 CFC italiana

L’art. 167 TUIR può imputare al soggetto residente italiano i redditi di un’entità estera controllata quando ricorrono congiuntamente il controllo, un livello di tassazione effettiva inferiore alla soglia di legge e una composizione dei proventi caratterizzata, per oltre un terzo, da categorie passive o da operazioni infragruppo a basso valore aggiunto. La soglia italiana considera, in via generale, una tassazione effettiva inferiore al 15%, con regole di calcolo e documentazione; la massima aliquota statutaria di Macao del 12% rende l’analisi CFC normalmente necessaria, ma non rende ogni società di Macao automaticamente CFC.[14]

La disciplina prevede un’esimente quando il soggetto controllato svolge un’attività economica effettiva mediante personale, attrezzature, attivi e locali. Una società che sviluppa software con un team locale, serve clienti regionali e assume rischi operativi ha una posizione diversa da una holding che incassa royalties e interessi senza struttura. È possibile valutare l’interpello nei casi complessi, ma la prova deve essere preparata in modo contemporaneo all’attività.

10.3 Stabile organizzazione in Italia

Anche quando la società resta residente a Macao, può avere una stabile organizzazione italiana se dispone in Italia di una sede fissa, personale o agenti che svolgono funzioni rilevanti, oppure se l’attività italiana supera il carattere preparatorio o ausiliario. In assenza di DTA, la qualificazione dipende direttamente dalla disciplina interna italiana, senza le protezioni o definizioni specifiche che una convenzione potrebbe offrire.

10.4 Transfer pricing Italia-Macao

Le operazioni con la controllante, i soci o le imprese collegate italiane devono rispettare l’arm’s length sia per l’Italia sia per Macao. Una società locale deve essere remunerata per le funzioni e i rischi effettivi; allo stesso modo, non può sottrarre valore all’impresa italiana mediante commissioni, royalties o servizi privi di sostanza. Contratti, benchmark, time sheet, deliverable e allocazioni dei costi devono convergere.

10.5 Doppia imposizione e credito per imposte estere

In mancanza di convenzione, l’art. 165 TUIR può riconoscere, alle condizioni previste, un credito per imposte estere definitive quando il reddito estero concorre alla base italiana, nei limiti dell’imposta italiana riferibile. Differenze di periodo, qualificazione o soggetto inciso possono però impedire o ridurre il credito. La struttura deve evitare che l’imposta sia pagata da un soggetto mentre il reddito è imputato a un altro, o che il tributo estero non sia ancora definitivo quando l’Italia richiede il computo.[16]

10.6 Residenza personale e presunzione italiana

Macao compare nel decreto italiano del 4 maggio 1999 relativo agli Stati e territori a regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche italiane cancellate dalle anagrafi e trasferite in tali territori. La presunzione è relativa e può essere superata con prova contraria, ma impone particolare rigore: abitazione, presenza, famiglia, attività, interessi economici, sanità, utenze, conti, partecipazione sociale e documenti devono dimostrare un trasferimento reale.[17]

Questa lista non è una «black list societaria universale» e non sostituisce il test CFC. Riguarda la residenza delle persone fisiche ai fini dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR. Confondere i diversi elenchi produce conclusioni giuridiche scorrette.

10.7 Monitoraggio fiscale, titolare effettivo e attività finanziarie

Il residente italiano che detiene partecipazioni, conti o altre attività estere deve verificare quadro RW o quadro W, titolarità effettiva, valorizzazione, eventuale IVAFE e indicazione dei redditi. La presenza di una società non elimina l’obbligo personale quando la normativa attribuisce rilevanza al possesso diretto, al controllo o alla titolarità effettiva. Anche i flussi di finanziamento soci, rimborsi, carte aziendali e spese personali richiedono una chiara qualificazione.

Il rischio penale tributario non è automatico, ma va prevenuto

L’uso di una società estera non è illecito. Profili penali possono emergere solo in presenza di condotte, elementi soggettivi e soglie previste dalla legge, per esempio dichiarazioni fraudolente o infedeli, omessa dichiarazione o occultamento. Una valutazione preventiva documentata riduce il rischio di errori e consente di correggere tempestivamente strutture incoerenti.

11. Checklist di sostanza economica e governance

La sostanza non è un singolo requisito formale. È la corrispondenza tra il ruolo fiscale attribuito alla società e ciò che essa fa davvero. Una struttura difendibile deve superare contemporaneamente il test di Macao, quello italiano e quello bancario.
  1. Ragione commerciale documentata. Redigere un memorandum che spieghi mercato, clienti, fornitori, vantaggi logistici, competenze locali, accesso a CEPA o ai Paesi lusofoni e perché Macao è funzionale al business.
  2. Amministrazione effettiva locale. Composizione del consiglio coerente, amministratori competenti, riunioni reali a Macao, flussi informativi completi e verbali che riflettano decisioni autonome.
  3. Gestione ordinaria. Poteri bancari, firma dei contratti, tesoreria, incassi, pagamenti e gestione dei fornitori non devono restare integralmente in Italia.
  4. Persone e competenze. Dipendenti o collaboratori locali adeguati alle funzioni attribuite; job description, retribuzioni, permessi e prove dell’attività.
  5. Locali e attrezzature. Ufficio realmente utilizzabile, tecnologia, archivi, sistemi e attivi coerenti. Un indirizzo di domiciliazione non basta per un business operativo.
  6. Contratti e fatture coerenti. Le clausole devono corrispondere alla condotta effettiva; evitare contratti retrodatati o deliverable generici.
  7. Contabilità e compliance locale. Libri, dichiarazioni, licenze, Business Tax, Profits Tax, registrazioni del personale e scadenze devono essere gestiti in modo continuativo.
  8. Transfer pricing contemporaneo. Mappatura delle parti correlate, contratti infragruppo, benchmark, test di beneficio e documenti entro i termini.
  9. KYC, AML e origine dei fondi. Beneficiario effettivo, provenienza della liquidità, business profile e flussi devono essere spiegabili a banca e autorità.
  10. Coerenza italiana. Delibere, email, firme digitali, accessi ai sistemi, domicilio degli amministratori e dichiarazioni italiane devono essere compatibili con il modello dichiarato.
  11. Politica sui dati e sugli intangibili. Individuare dove sono sviluppati software, marchi, database e know-how e chi assume i relativi rischi.
  12. Exit plan. Regolare vendita, liquidazione, rimpatrio dei fondi, trasferimento di IP, tassazione delle plusvalenze e conservazione dei documenti.

12. Tre scenari pratici: quando Macao funziona e quando il rischio supera il vantaggio

Scenario A – Impresa tecnologica con team e mercato asiatico

Una società sviluppa a Macao una piattaforma per hospitality e gaming compliance, assume ingegneri locali, ha ufficio, direzione e contratti con clienti della Greater Bay Area, sostiene R&S documentata e presenta domanda per gli incentivi tecnologici.

Valutazione: potenzialmente favorevole.

Il regime ordinario contenuto, la deduzione R&S e l’incentivo tecnologico possono produrre un vantaggio reale. Restano da definire proprietà intellettuale, rapporti con l’eventuale impresa italiana, remunerazione dei servizi e prova della direzione locale.

Scenario B – Holding di royalties amministrata dall’Italia

Un imprenditore italiano costituisce una società a Macao, nomina un amministratore locale di facciata, lascia marchi e decisioni in Italia e fa pagare royalties alle società operative europee. Non vi sono dipendenti, ufficio operativo o funzioni DEMPE.

Valutazione: elevato rischio, struttura sconsigliata.

Sono plausibili residenza fiscale italiana, CFC per redditi passivi, rettifiche di transfer pricing, contestazioni sulla titolarità dell’intangibile e difficoltà bancarie. Il 12% locale non compensa il rischio di doppia imposizione e sanzioni.

Scenario C – Hub commerciale tra Cina e Paesi lusofoni

La società organizza a Macao procurement, controllo qualità, negoziazione, finanziamento e assistenza commerciale, con personale bilingue e contratti regionali. Alcune merci rispettano le regole d’origine CEPA; redditi da Paesi lusofoni sono tassati localmente e rientrano nell’esenzione annuale applicabile.

Valutazione: opportunità concreta, previa verifica analitica.

La posizione di Macao può avere una logica commerciale forte. Occorre separare i flussi: origine delle merci, luogo dei servizi, stabile organizzazione nei Paesi operativi, transfer pricing, imposte locali e prova della tassazione nei Paesi lusofoni.

12.1 Matrice di idoneità

Quanto è adatto Macao al modello di business?
Modello Potenziale Condizioni decisive
Tecnologia, R&S, servizi digitali regionali Alto Team, IP governance, clienti asiatici, ammissione agli incentivi.
Tesoreria di gruppo Alto Funzioni finanziarie reali, licenze, capitale, risk management, TP.
Gestione fondi e investimenti Medio-alto Autorizzazioni, Legge n. 11/2025, investitori, sostanza e compliance.
Commercio Cina-Paesi lusofoni Alto Operazioni reali, origine, certificati, tassazione estera e logistica.
Distribuzione asiatica Medio Magazzino, negoziazione, rischio stock, personale e contratti.
Holding passiva di partecipazioni Basso-medio CFC, fonte dei dividendi, governance locale, assenza DTA Italia.
IP box di sola fatturazione Basso Altissimo rischio senza DEMPE, personale e controllo locale.
Società «targa» gestita dall’Italia Inidoneo Rischio di residenza italiana, stabile organizzazione e contestazioni.

13. Domande frequenti sulla fiscalità di Macao

Macao è un paradiso fiscale a tassazione zero?

No. La Profits Tax ha aliquote statutarie progressive fino al 12%. Esistono esenzioni annuali e regimi mirati, ma il vecchio regime offshore è stato abrogato. La corretta definizione è quella di giurisdizione a imposizione contenuta e prevalentemente territoriale, con crescente trasparenza.

Una società di Macao paga sempre il 12%?

No. Il 12% è l’aliquota marginale massima. L’imposta effettiva dipende dagli scaglioni, dalla soglia annuale, dalla base imponibile, dalla fonte del reddito e da eventuali incentivi. Per l’esercizio 2025 la soglia di esenzione è 600.000 MOP, ma la misura è annuale.

I redditi prodotti fuori Macao sono sempre esenti?

No. Il principio generale è territoriale, ma la fonte va dimostrata e il Codice fiscale include, per determinate entità residenti appartenenti a gruppi multinazionali, alcuni redditi esteri passivi e plusvalenze. Inoltre, il Paese del socio o della controparte può tassare il medesimo reddito.

Macao applica l’IVA?

Nel sistema fiscale locale non figura una IVA generale. Esistono però imposte settoriali. Le vendite verso Italia e Unione europea restano soggette a IVA all’importazione, dazi e regole europee.

Esiste una convenzione fiscale Italia-Macao?

Alla data di revisione del 13 luglio 2026 non risulta una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Macao nelle fonti ufficiali consultate. La verifica va ripetuta al momento dell’operazione.

La CFC italiana si applica automaticamente?

No. Servono controllo e i due test previsti dall’art. 167 TUIR, salvo esimente dell’attività economica effettiva. Poiché l’aliquota massima di Macao è inferiore al 15%, l’analisi è normalmente necessaria, soprattutto per holding, finanza, royalties e servizi infragruppo.

Basta nominare un amministratore locale?

No. Un amministratore nominale che esegue decisioni prese in Italia non trasferisce la direzione effettiva. Servono competenza, poteri, informazioni e decisioni reali a Macao.

È obbligatorio avere un ufficio e dipendenti?

Dipende dall’attività e dal regime. Per una società operativa o che invoca sostanza ai fini CFC, locali, persone e attrezzature coerenti sono normalmente essenziali. Una holding può avere una struttura diversa, ma deve comunque dimostrare governance e funzioni reali.

Le merci di una società di Macao entrano in Cina a dazio zero?

Non automaticamente. Il CEPA richiede che la merce sia originaria di Macao e che siano rispettate le regole d’origine e le certificazioni. La mera triangolazione commerciale non è sufficiente.

I dividendi di Macao sono esenti in Italia?

No. Il socio residente in Italia deve applicare la disciplina italiana prevista per la propria categoria. Eventuali imposte estere possono dare diritto a credito solo nei casi e limiti dell’art. 165 TUIR.

Costituire una società dà diritto a risiedere a Macao?

No. Costituzione societaria, autorizzazione al lavoro e residenza personale sono procedimenti distinti. La residenza fiscale italiana cessa solo se il trasferimento è reale e dimostrabile; per Macao opera inoltre la presunzione italiana prevista dal D.M. 4 maggio 1999.

Quanto tempo va conservata la documentazione di transfer pricing?

La documentazione richiesta deve essere predisposta entro nove mesi dalla fine del periodo d’imposta e conservata per sette anni. L’APA richiede un rapporto annuale entro sette mesi.

Le agevolazioni 2026 sono permanenti?

Non tutte. R&S, soglia di 600.000 MOP, aliquote del 5% per regimi qualificati e varie esenzioni derivano dalla legge di bilancio 2026 o da discipline che possono essere modificate. Il business plan deve prevedere scenari senza incentivo.


14. Valutazione legale finale: quando il progetto Macao è difendibile


Macao può rappresentare una giurisdizione competitiva per un imprenditore che sviluppi attività reale nell’Asia meridionale, nella Greater Bay Area o nei rapporti con i Paesi lusofoni. La Profits Tax contenuta, la struttura territoriale, l’assenza di IVA generale, il porto franco e gli incentivi selettivi possono ridurre il carico complessivo e favorire la crescita.


Il progetto è prudenzialmente sostenibile quando esistono una ragione commerciale autonoma, governance locale, persone e attivi adeguati, tracciabilità della fonte, contratti coerenti, transfer pricing e un coordinamento preventivo con l’Italia. Diventa invece fragile quando la società è un contenitore passivo, è diretta dall’Italia, non svolge funzioni locali o è utilizzata soltanto per spostare fatture, interessi o royalties.


La corretta sequenza non è: costituzione, conto e poi verifica fiscale. È: analisi delle funzioni, modello economico, confronto Italia-Macao, verifica CFC e residenza, scelta del regime, documentazione, costituzione, banca e controllo annuale.

Consulenza legale internazionale

Una struttura estera deve essere conveniente, documentata e difendibile.

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste imprenditori, professionisti e investitori nella valutazione di società estere, fiscalità internazionale, governance, conti societari, sostanza economica e rischio di esterovestizione.

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Avv. Daniele Bertaggia, fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia
Autore dell’approfondimento

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato Cassazionista · Fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

Attività professionale in diritto societario internazionale, fiscalità estera, tutela patrimoniale, diritto penale internazionale e consulenza legale transfrontaliera.

Revisione giuridica: 13 luglio 2026. Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’esame del caso concreto.

Consulta il profilo autore

Nota prudenziale. Il trattamento fiscale può cambiare in relazione a forma giuridica, residenza, fonte, settore, licenze, annualità, appartenenza a un gruppo multinazionale, soggetto percettore e successive modifiche normative. Prima di costituire o utilizzare una società di Macao occorre ottenere una verifica coordinata in diritto locale e italiano. L’articolo non promuove occultamento, evasione o strutture prive di sostanza.

Fonti normative e istituzionali consultate

  1. Macao SAR – Legge n. 24/2024, Codice fiscale, e Direcção dos Serviços de Finanças, presentazione esplicativa del Codice: testo della legge; presentazione DSF.
  2. Direcção dos Serviços de Finanças – Profits Tax, Group A: pagina ufficiale.
  3. Macao Talent Development Committee – Tax System, scala statutaria di Profits Tax e Salaries Tax: pagina ufficiale.
  4. Macao SAR – Legge n. 13/2025, Budget 2026, e DSF, Tax Benefits 2026: legge di bilancio; riepilogo DSF.
  5. Regolamento amministrativo n. 11/2025 sul transfer pricing e briefing DSF del gennaio 2026: regolamento; materiale ufficiale.
  6. DSF – Urban Property Tax e Stamp Duty; Governo di Macao – Consumption Tax: Urban Property Tax; Stamp Duty; Consumption Tax.
  7. Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico – WTO e porto franco: pagina ufficiale.
  8. DSEDT – CEPA e accesso di beni e servizi: pagina ufficiale.
  9. Macao SAR – Legge n. 1/2021, incentivi per imprese tecnologiche: testo ufficiale.
  10. Macao SAR – Legge n. 15/2018, abrogazione del regime offshore: testo ufficiale; IPIM, comunicazione sulla cessazione delle licenze: comunicazione.
  11. DSF – Automatic Exchange of Information, CRS: pagina ufficiale; rete di trattati e MAP: pagina ufficiale.
  12. Governo della R.A.S. di Macao – Relazione ufficiale 2024 sulla rete DTA; Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze, elenco convenzioni: elenco MEF.
  13. Italia – art. 73 TUIR, residenza fiscale delle società: TUIR su Normattiva.
  14. Italia – art. 167 TUIR, imprese estere controllate: TUIR su Normattiva.
  15. Italia – art. 110, comma 7, TUIR, transfer pricing; Agenzia delle Entrate, normativa e prassi: pagina ufficiale.
  16. Italia – art. 165 TUIR, credito per imposte estere; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015: circolare ufficiale.
  17. Italia – D.M. 4 maggio 1999, presunzione di residenza delle persone fisiche trasferite in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: Gazzetta Ufficiale.

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    Avv. Daniele Bertaggia

    Avvocato Cassazionista · Fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

    Avvocato dal 1993 e Cassazionista dal 2009, assiste imprenditori, professionisti e privati in materia di tutela patrimoniale, società estere, fiscalità internazionale, diritto internazionale, penale internazionale e recupero di somme sottratte tramite truffe online.

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    Pubblicato: 13/07/2026 Aggiornato: 13/07/2026
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