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Inosservanza provvedimento Autorità

Commento all'art. 650 del codice penale.

di Avv. Daniele Bertaggia
Aprile 28, 2021
in Penale
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inosservanza provvedimento autorità
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INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO AUTORITA’

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  • INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO AUTORITA’
        • VUOI INFORMAZIONI SULL’ARTICOLO 650 CP, INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO AUTORITA’: CHIAMA LO +390532240071
        • ARTICOLO 650 CODICE PENALE
        • LA RATIO DELL’ARTICOLO 650 CODICE PENALE
        • LA CONDOTTA INCRIMINATA
        • INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO AUTORITA’: ELEMENTO SOGGETTIVO
        • CONTRAVVENZIONE DELL’ART. 260 R.D. N. 1265/1934. TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
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      • Crediti d’Imposta Inesistenti
      • Sequestro Preventivo Bancarotta Fraudolenta

VUOI INFORMAZIONI SULL’ARTICOLO 650 CP, INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO AUTORITA’: CHIAMA LO +390532240071

In questi tempi infelici (Marzo 2020) in cui tutto il mondo sta lottando contro l’epidemia di Coronavirus, o Covid19 che dir si voglia, il reato di inosservanza provvedimento autorità è divenuto, purtroppo, di grande attualità ed interesse. Cerchiamo di capire cosa è ed in che cosa si sostanzia questo reato contravvenzionale, e quali sono le conseguenze per coloro che violano questa disposizione di legge. Valuteremo anche un’ulteriore ipotesi di reato, precisamente la violazione dell’ art. 260 R.D. N. 1265/1934, Testo Unico Delle Leggi Sanitarie.

Articolo a cura dell’Avvocato Bertaggia di Ferrara.

ARTICOLO 650 CODICE PENALE

Cominceremo con il dire che la disposizione di cui all’art. 650 c.p. configura una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile nella sola ipotesi in cui il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell’Autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio specifico meccanismo di tutela. Il testo dell’articolo, letteralmente, recita: ” Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.” Poche parole, quindi, ma molto gravide di conseguenze, per coloro che, nonostante i ripetuti appelli a stare in casa, al fine di non propagare a sè od ad altri il virus, non osservano tale disposizione.

LA RATIO DELL’ARTICOLO 650 CODICE PENALE

Si tratta in ogni caso di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un’attività di inadempimento e inerzia nei riguardi dell’ordine espresso dal precetto. La disposizione in esame è volta a tutelare l’ordine pubblico, nonchè l’interesse specifico perseguito dal provvedimento amministrativo oggetto della condotta perseguita. Evidentemete ora tale motivazione si trova amplificata dall’esigenza, importante ed indifferibile, di tutelare la salute pubblica da comportamenti che potrebbero contribuire al propagarsi dell’infezione di Covid-19.

L’inosservanza di provvedimenti dell’autorità integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore.

Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato“.Inutile dire che l’attuale violazione del divieto di libera circolazione, motivato dall’emergenza sanitaria attuale è sda reputarsi sempre un provvedimento legalmente dato.

Sarà quindi inutile eccepire questioni in punto di diritto per sottrarsi alle responsabilità derivanti dall’inosservanza del divieto di libera circolazione: o si è in possesso di un valido e giustificato motivo per disattendere l’ordine (valutato caso per caso) oppure si incorre nella violazione contravvenzionale in esame.

LA CONDOTTA INCRIMINATA

Soggetto attivo del reato può essere solamente il destinatario del provvedimento legalmente dato dall’autorità: nei tempi attuali quindi indifferentemente tutti coloro che circolano sul territorio nazionale italiano e che non ottemperano agli attuali divieti.
La condotta incriminata consiste nell’inadempimento di uno specifico provvedimento, adottato per attuali ragioni poste a tutela di interessi collettivi concernenti scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene.
Trattandosi di contravvenzione, il reato in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, quel che conta è il mancato rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tale ambito vi è il recentissimo DPCM 8/3/2020, con cui all’art. 2, lett. z, per limitare il diffondersi del virus COVID-19, si fa divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per tutti coloro che sono sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; laddove il successivo art. 4, co. 2, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto stesso è punito ai sensi dell’art. 650 c.p., come previsto dall’art. 3, co. 4, DL n. 6/2020.

Le ragioni di igiene per le quali è stato emesso il provvedimento la cui violazione integra gli estremi del reato sono quelle che riguardano la sanità pubblica (es.: DPCM 8/3/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

In ogni caso di denuncia per questi reati è bene rivolgersi subito al proprio avvocato penalista.

INOSSERVANZA PROVVEDIMENTO AUTORITA’: ELEMENTO SOGGETTIVO

Attesa la natura contravvenzionale del reato di inosservanza provvedimento Autorità, il fatto è punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa,  la colpa però viene meno se è provata la buona fede del destinatario del provvedimento che abbia incolpevolmente ignorato l’ordine dell’Autorità ovvero il suo contenuto. Tale dimostrazione, considerata la larghissima e pervasiva diffusione che si fa in Italia dell’esistenza di tali divieti, parrebbe impossibile da provare.

CONTRAVVENZIONE DELL’ART. 260 R.D. N. 1265/1934. TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

Bisogna fare particolare attenzione: chi scrive crede che l’ipotesi di reato più precisa in cui possa incappare chi si ostina a non rispettare i divieti di spostamento sul territorio non sia quella di cui all’art. 650 c.p., bensì quella più grave di cui all’art. 260 R.D. n. 1265/1934. Detta norma punisce con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a 800.000 chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria, la pena è aumentata.

Detto articolo 260 si sostanzia nella preesistenza di un pericolo concreto e attuale di diffusione delle malattie infettive: “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire duecento a quattromila [ora da £ 40.000 a £ 800.000 NDR]. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.”

Per tornare quindi all’attualità, ed all’esistenza ed alla diffusione del COVID-19, dobbiamo specificare che l’art. 260 cit. è speciale rispetto all’art. 650 c.p.: prescrive infatti una circostanza che presenta tutti gli elementi del fatto contemplato dalla norma generale (650 c.p.), ma, in più un elemento speciale, la finalità dell’ordine di impedire la diffusione di una malattia infettiva.

Con speculare evidenza si rammenta che la normativa sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (v. art. 3, co. 4, DL n. 6/2020; art. 4, co. 2, DPCM 8/3/2020; art. 1, co. 4, DM – Ministero Salute 17/3/2020, n. 3506) in effetti rimanda all’art. 650 c.p., “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, ma, attesa la specialità della norma citata, si può ipotizzare, in ambito di maggior efficacia repressiva dei reati attuali (connessi al propagarsi dell’infezione da Coronavirus) l’applicazione, in capo ai contravventori, la sola norma incriminatrice dell’art. 260 RD n. 1265/1934, peraltro più gravemente punita (sei mesi di arresto anzichè tre).

Concluderemo questa breve disamina consigliando a tutti di attenersi scrupolosamente alle norme di legge e di evitare di uscire di casa.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo- Inosservanza provvedimento Autorità-, in www.avvocatobertaggia.com/blog

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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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