MANCATO PAGAMENTO ALIMENTI DISOCCUPATO
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Il mancato pagamento alimenti da parte di un disoccupato è sempre un reato penalmente rilevante? Secondo la Suprema Corte a volte no.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato, ovvero a colui che è accusato della violazione della norma di cui all’art. 570 c.p., l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione, che non è quindi un elemento sufficiente ad elidere l’ipotesi di reato. In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l’impossibilità di adempiere solo perché l’imputato, nel periodo in contestazione, aveva fruito del sussidio di disoccupazione, omettendo qualunque accertamento sull’entità delle somme dallo stesso percepite.
Nel concreto è possibile affermare come non commette reato un genitore disoccupato che non provveda al pagamento dell’assegno di mantenimento ai minori a suo carico, qualora abbia un’indennità di disoccupazione insufficiente a garantirgli il minimo sostentamento o non abbia o possieda comunque ulteriori redditi tali da potergli garantire l’adempimento del suo obbligo al pagamento degli alimenti, secondo il vecchio brocardo per cui ad impossibilia nemo tenetur.
Ciò viene affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza 7372/2013. Ritiene in particolare la Corte non adeguatamente motivata, anche sul piano della linearità logica del percorso seguito, la decisione impugnata in punto alla possibile incidenza del riscontrato stato di disoccupazione sulle possibilità, per l’odierno ricorrente, di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza sullo stesso gravanti avuto riguardo alla posizione del figlio minorenne.
DISOCCUPATO CHE NON PAGA GLI ALIMENTI: COSA DEVE DIMOSTRARE?
Il disoccupato che non può pagare gli alimenti deve, infatti, allegare adeguati elementi utili a comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica, così da risultare precluso, sul piano della relativa impossibilità di provvedere, il relativo adempimento. Una sentenza di condanna adeguatamente motivata infatti (in quanto cassata dalla Corte) presupporrebbe, infatti, a monte, l’accertamento della dimensione quantitativa di tale indennità di disoccupazione in termini tali da consentire al ricorrente di destinarne effettivamente, quantomeno una parte, all’adempimento dell’obbligazione alimentare volta a garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore senza per questo mettere in gioco gli elementi minimi della proprio sostentamento. Accertamento questo nella specie non operato e che rende illogica e incompleta la motivazione vieppiù se si consideri comunque il modesto ammontare che di norma connota siffatti trattamenti indennitari. Ne segue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio affinchè si proceda, una volta precisato l’ammontare esatto della indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente all’epoca dei fatti, a motivare in modo completo sulla incidenza della stessa quanto al possibile adempimento nel pagamento degli alimenti, in tutto o in parte, degli obblighi di assistenza nella specie ascritti all’imputato con la contestazione per cui è processo.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Mancato pagamento alimenti disoccupato, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 27 Febbraio 2013