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Home Civile

Quadro RW le sanzioni

Quadro RW: monitoraggio fiscale, sanzioni e obblighi internazionali

di Avv. Daniele Bertaggia
Maggio 21, 2023
in Civile, News giuridico finanziarie
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Quadro RW le sanzioni
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QUADRO RW LE SANZIONI

Contenuti dell'articolo

  • QUADRO RW LE SANZIONI
      • QUADRO RW LE SANZIONI INFO LINE:+393483610420
        • QUADRO RW – SANZIONI
        • Sanzioni per omessa dichiarazione. Attività detenute in Paesi black list
        • Presunzione di imponibilità per gli investimenti e le attività detenute in Paesi black list
        • Sanzioni per omessa dichiarazione di attività detenute in Paesi non black list
        • La natura tributaria delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale
        • Cumulo giuridico o continuazione
        • Definizione agevolata delle sanzioni
        • Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi
        • Riduzione delle sanzioni in caso di circostanze eccezionali e recidiva
        • Il principio del favor rei
        • Abolizione della sanzione accessoria della confisca per equivalente
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      • Cancellazione della SRL e Responsabilità Amministrativa

QUADRO RW LE SANZIONI INFO LINE:+393483610420

Quadro RW le sanzioni: ricordiamo brevemente cosa è il quadro RW: il quadro RW è una sezione della dichiarazione dei redditi di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia. È dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero. Questo quadro deve essere compilato per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale su attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e per il versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

QUADRO RW – SANZIONI

La legge del 6 agosto 2013, n. 97 ha apportato modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo del 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge del 4 agosto 1990, attenuando significativamente le sanzioni relative agli obblighi di monitoraggio delle attività detenute all’estero, ancora oggi richiesti ai contribuenti. In particolare, il nuovo sistema sanzionatorio è il seguente.

Sanzioni per omessa dichiarazione. Attività detenute in Paesi black list

Nel caso in cui non venga dichiarata la consistenza degli investimenti all’estero e delle attività finanziarie suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, se queste sono detenute in Paesi inclusi nelle black list indicate nei decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, la sanzione pecuniaria prevista varia dal 6% al 30% del valore non dichiarato.

Presunzione di imponibilità per gli investimenti e le attività detenute in Paesi black list

Restano comunque intatti i poteri di accertamento ordinari dell’Amministrazione Finanziaria, inclusa l’applicazione dell’articolo 12 del decreto legge del 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge del 3 agosto 2009, n. 10288 e successive modifiche, che prevede una presunzione relativa secondo la quale le attività detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato indicati nei decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001 sono considerate costituite con redditi sottratti a tassazione, senza tenere conto delle limitazioni previste.

Questa disposizione presenta diverse difficoltà applicative, chiaramente dovute al fatto che il legislatore era interessato a incentivare l’adesione allo scudo fiscale ter, senza preoccuparsi degli effetti pratici della stessa.

In primo luogo, non viene fornita alcuna indicazione sulle modalità con cui il contribuente può superare la presunzione.

Si ritiene che il contribuente possa fornire la prova contraria dimostrando che le attività e gli investimenti esteri derivano da redditi regolarmente dichiarati e soggetti a tassazione in Italia prima del trasferimento all’estero, oppure da redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte come imposta a titolo definitivo, oppure che si tratta di proventi che non costituiscono reddito.

In particolare, la prova che la disponibilità costituita all’estero non abbia natura reddituale potrebbe essere fornita tramite un atto di donazione riferito a tali attività o un atto di liberalità indiretta, ad esempio la cointestazione con firme o disponibilità separate di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora tale somma risulti appartenere a uno solo dei cointestatari al momento della cointestazione. Oppure, potrebbe essere fornita la prova che si tratta di redditi diversi o di redditi esenti o di redditi non soggetti a tassazione.

In ogni caso, deve essere dimostrato che la disponibilità all’estero non sia stata generata da attività oggetto di reato.

Sanzioni per omessa dichiarazione di attività detenute in Paesi non black list

Nel caso in cui non venga dichiarata l’attività detenuta in altri Paesi, la sanzione pecuniaria varia dal 3% al 15% dei valori non dichiarati.

La natura tributaria delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale

Le sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli obblighi di compilazione del quadro RW sono di natura tributaria. Si applicano i principi generali e gli istituti previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a meno che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati abbiano avuto conoscenza formale.

La giurisprudenza ha confermato che la violazione degli obblighi dichiarativi legati alla mancata compilazione del quadro RW è considerata una violazione di carattere tributario. Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Milano, il quadro RW è una sezione non reddituale della dichiarazione dei redditi prevista per le persone fisiche, le società semplici, gli enti equiparati e gli enti non commerciali che detengono all’estero investimenti e attività finanziarie come proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalla modalità di acquisizione. Esso costituisce una parte integrante del Modello Unico.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW è di natura tributaria e può comportare il recupero a tassazione delle imposte derivanti da redditi non dichiarati, anche sulla base delle presunzioni previste dalla legge, in caso di sanzioni per omessa o irregolare dichiarazione del quadro RW.

Secondo i giudici milanesi, la mancata compilazione del quadro RW costituisce una violazione sostanziale e non formale poiché i dati contenuti indicano la presenza di disponibilità estere. Inoltre, la presentazione di una dichiarazione integrativa non elimina la sanzione per la mancata presentazione del modulo RW nei termini.

Pertanto, essendo le sanzioni di natura tributaria, come indicato nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, si applica l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo sopra citato. Tale istituto consente al contribuente di regolarizzare la violazione commessa entro determinati termini, ottenendo una riduzione delle sanzioni applicabili, a condizione che la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati abbiano avuto conoscenza formale.

Cumulo giuridico o continuazione

Un aspetto importante da considerare riguarda la pluralità di violazioni relative al quadro RW commesse nello stesso periodo d’imposta o in periodi di imposta successivi. Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni rilevanti ai fini del quadro RW costituiscono violazioni di carattere tributario che possono essere considerate cumulabili, nel rispetto dei limiti di legge.

Definizione agevolata delle sanzioni

Nel caso in cui il contribuente riceva un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ha la possibilità di definire la situazione senza presentare ricorso alla Commissione Tributaria. In tal caso, potrà versare le somme dovute con le sanzioni ridotte di un terzo, come previsto dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dall’articolo 1, commi da 18 a 21, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Il procedimento consente al contribuente di scegliere se avvalersi della definizione agevolata, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo dell’importo originario, oppure presentare deduzioni difensive.

Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

Poiché le sanzioni sono di natura tributaria, si applica l’articolo 8 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui l’obbligazione di pagamento non viene trasmessa agli eredi.

Riduzione delle sanzioni in caso di circostanze eccezionali e recidiva

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 38 del 23 dicembre 2013, ritiene applicabili alle violazioni riguardanti il quadro RW le disposizioni dell’articolo 7 comma 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede la possibilità per gli uffici di ridurre le sanzioni fino alla metà del minimo, qualora siano presenti circostanze eccezionali che rendano evidente la sproporzione tra l’entità del tributo a cui si riferisce la violazione e la sanzione stessa.

L’Agenzia delle Entrate osserva che, poiché l’obiettivo di questa disposizione è evitare una manifesta sproporzione tra la sanzione e il tributo, non è esclusa l’applicazione della stessa anche alle sanzioni relative alla mancata o infedele compilazione del quadro RW.

L’Amministrazione ipotizza il caso in cui il contribuente regolarizzi la propria posizione fiscale presentando una piena e reciproca collaborazione per la ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero, in violazione degli obblighi di dichiarazione nel monitoraggio fiscale, e versando le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Va comunque considerato che dal 1º gennaio 2016 la riduzione può essere applicata anche in assenza di circostanze eccezionali, in conformità con l’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, a seguito del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158.

Il principio del favor rei

Le violazioni relative alla mancata o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (ovvero 4 settembre 2013), sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati, o tra il 6% e il 30% nel caso di detenzione in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In questo caso, si applica il principio del favor rei, come stabilito dall’articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede l’applicazione della legge più favorevole se le leggi vigenti al momento della violazione e le leggi successive stabiliscono sanzioni di entità diversa, salvo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo.

Prima dell’entrata in vigore della Legge 6 agosto 2013, n. 97, l’articolo 5 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito nella Legge 4 agosto 1990, n. 227, prevedeva una sanzione del 10% al 50% per le violazioni relative alle sezioni II e III del quadro RW, e una sanzione del 5% al 25% per le violazioni relative alla Sezione I.

Ora, poiché le Sezioni I e III del quadro RW sono state abrogate e le violazioni nella Sezione II, unica sezione presente nel quadro, sono sanzionate con una pena dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiata in caso di paradisi fiscali, si applica l’articolo 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sul favor rei. Pertanto:

Per le violazioni nella compilazione delle vecchie sezioni I e III, in caso di abolizione della violazione e con un provvedimento definitivo, il debito si estingue e non è possibile richiedere il rimborso di quanto pagato.
Per le violazioni nella vecchia Sezione II, si applica la legge più favorevole al contribuente e si applicano le nuove percentuali dell’articolo 5 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella Legge 4 agosto 1990, n. 227, a meno che l’atto di contestazione delle sanzioni non sia già definitivo.

Abolizione della sanzione accessoria della confisca per equivalente

È stata abrogata la sanzione accessoria della confisca per equivalente. Tale sanzione era una misura confiscatoria finalizzata a ripristinare la situazione economica alterata dal reato mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente al profitto ottenuto dal reato. La confisca per equivalente si differenzia dalle misure di sicurezza preventiva ed riguarda i beni di cui l’indagato ha la disponibilità e che sono collegati agli interessi economici del reato, sia che siano intestati formalmente a terze persone, sia che siano acquisiti successivamente al provvedimento, fino all’importo corrispondente al profitto del reato.

La confisca per equivalente è stata introdotta con l’articolo 1, 143° comma, della Legge 24 dicembre 2007, n. 143, estendendola a alcuni reati tributari contemplati negli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che disciplina i reati tributari. Tale sanzione prevedeva la confisca del prezzo o del profitto del reato, o, se non fosse possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente. La confisca per equivalente era obbligatoria in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di patteggiamento.

Non dimentichiamoci comunque che le attività offshore delle società commerciali non sono soggette alla presente disciplina del quadro RW.

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Articolo aggiornato al 20 Maggio 2023

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Tags: Accertamento ordinarioAttività finanziarieAttività oggetto di reatoavvocato bertaggiablack listCommissione TributariaConfisca per equivalenteCumulo giuridicoDefinizione agevolata delle sanzioniDichiarazione integrativaDisponibilità costituita all'esteroIntrasmissibilità delle sanzioni agli erediInvestimenti patrimonialiIrrogazione delle sanzionimonitoraggio fiscaleNatura tributaria delle sanzioniPaesi non black listPresunzione di imponibilitàProva contrariaquadro rwravvedimento operosoRedditi esentiRedditi non soggetti a tassazioneRedditi regolarmente dichiaratiRedditi sottratti a tassazioneRiduzione delle sanzioni
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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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