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Residenza fiscale all’estero: quando l’Italia può continuare a tassarti nel 2026
Cancellarsi dall’anagrafe italiana o vivere per lunghi periodi fuori dall’Italia non risolve, da solo, il problema della residenza fiscale. Dopo la riforma dell’art. 2 TUIR occorre verificare presenza, residenza civilistica, domicilio e rapporti personali e familiari, oltre alle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.
La residenza fiscale non si pianifica con un singolo documento. Deve risultare coerente dall’insieme dei fatti, dei tempi e delle prove disponibili. Una verifica preventiva riduce il rischio di accertamenti, doppia imposizione, contestazioni sul quadro RW e recuperi d’imposta.
Risposta immediata
Vivere all’estero non significa automaticamente essere fiscalmente non residenti in Italia
Per i periodi d’imposta dal 2024, una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, ricorre almeno uno dei criteri previsti dall’art. 2 TUIR: residenza ai sensi del codice civile, domicilio nel territorio dello Stato oppure presenza fisica in Italia. A ciò si aggiunge l’iscrizione per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente, che oggi opera come presunzione relativa, quindi superabile con prova contraria.
Parte I · Quadro normativo
1. Residenza fiscale 2026: le regole vigenti
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha riscritto l’art. 2, comma 2, del TUIR con efficacia dal periodo d’imposta 2024. La riforma ha modificato in modo rilevante il criterio del domicilio, ha introdotto espressamente la presenza fisica e ha trasformato l’iscrizione anagrafica in una presunzione relativa.
Residenza civilistica
Rileva la residenza ai sensi del codice civile, quindi il luogo della dimora abituale. Non coincide necessariamente con la sola risultanza anagrafica.
Domicilio fiscale
Ai fini dell’art. 2 TUIR, il domicilio è oggi il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.
Presenza in Italia
La presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta è un criterio autonomo di residenza, considerando anche le frazioni di giorno.
1.1 L’iscrizione anagrafica dopo la riforma
Chi risulta iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta è presunto residente in Italia, ma la norma vigente ammette espressamente la prova contraria. È una differenza fondamentale rispetto al testo applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 2024.
1.2 Perché la residenza fiscale è così importante
Il residente fiscale italiano è, in linea generale, soggetto all’IRPEF sui redditi ovunque prodotti secondo il principio della tassazione mondiale, ferma l’applicazione delle Convenzioni internazionali e dei meccanismi contro la doppia imposizione. Il non residente, invece, è assoggettato in Italia sui redditi che la legge considera prodotti nel territorio dello Stato, sempre con le eventuali regole convenzionali applicabili.
Parte II · Presenza fisica
2. I 183 giorni: importante, ma non è l’unica regola
Nel 2026, anno di 365 giorni, la presenza in Italia per almeno 183 giorni integra il requisito della maggior parte del periodo d’imposta. Il conteggio deve considerare anche le frazioni di giorno.
2.1 Smart working dall’Italia per datore o impresa estera
Il lavoro da remoto non crea una zona franca. Una persona che lavora per un datore estero o gestisce un’attività estera mentre permane fisicamente in Italia deve valutare sia la propria residenza fiscale sia, separatamente, il luogo di produzione del reddito, gli obblighi del datore o dell’attività, gli aspetti previdenziali e l’eventuale applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Parte III · Anagrafe
3. Iscrizione AIRE: necessaria sul piano amministrativo, ma non decisiva da sola
L’iscrizione all’AIRE resta un passaggio essenziale per chi trasferisce stabilmente la residenza all’estero secondo la disciplina anagrafica. Sul piano tributario, però, il suo significato va letto insieme ai criteri sostanziali dell’art. 2 TUIR e al periodo d’imposta interessato.
| Periodo | Regola da verificare | Conseguenza pratica |
|---|---|---|
| Fino al 2023 | Si applicava il precedente testo dell’art. 2 TUIR. | L’iscrizione nelle anagrafi italiane per la maggior parte dell’anno costituiva uno dei criteri normativi alternativi di residenza. |
| Dal 2024 | L’iscrizione anagrafica per la maggior parte dell’anno è espressamente una presunzione relativa. | La prova contraria è ammessa, ma deve essere seria, coerente e riferita all’effettiva vita del contribuente. |
| AIRE presente | Non esclude automaticamente residenza civilistica, domicilio o presenza in Italia. | L’Amministrazione può contestare la residenza estera se i fatti mostrano un collegamento sostanziale con l’Italia. |
3.1 La cancellazione anagrafica non basta se la vita resta in Italia
Un trasferimento meramente formale, non accompagnato da un effettivo spostamento dell’organizzazione personale e familiare, può essere contestato. Abitazione stabilmente disponibile, famiglia, presenza, attività lavorativa, interessi personali e condotte quotidiane devono essere valutati in modo coordinato.
Parte IV · Giurisprudenza 2026
4. Cassazione n. 24972/2026: principio importante, ma relativo al vecchio testo dell’art. 2 TUIR
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24972, depositata il 3 settembre 2026, ha ribadito che, secondo la disciplina applicabile agli anni oggetto di causa, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituiva un criterio formale assorbente di residenza fiscale.
La pronuncia riguardava però i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010. Questo dato è decisivo: la Corte applicava il testo dell’art. 2 TUIR vigente all’epoca dei fatti, non la formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 e applicabile dal 2024.
Una sentenza del 2026 non è necessariamente una sentenza sulla disciplina fiscale del 2026: occorre sempre verificare quali anni d’imposta e quale versione della norma siano stati giudicati.
Per i periodi dal 2024, l’iscrizione anagrafica è oggi qualificata dalla legge come presunzione relativa. La Cassazione n. 24972/2026 resta quindi molto rilevante per il contenzioso riferito agli anni anteriori alla riforma e per comprendere l’evoluzione interpretativa, ma non può essere trasposta automaticamente sul nuovo testo normativo.
Parte V · Doppia residenza
5. Se due Stati ti considerano residente: entrano in gioco le Convenzioni internazionali
Può accadere che, applicando le rispettive leggi interne, Italia e Stato estero considerino entrambi una persona fiscalmente residente. In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, occorre allora esaminare le regole convenzionali di collegamento previste dal trattato concretamente applicabile.
1 · Abitazione permanente
Si verifica dove la persona dispone di un’abitazione utilizzabile in modo stabile.
2 · Centro degli interessi vitali
Quando previsto dalla Convenzione applicabile, si valutano i legami personali ed economici complessivi.
3 · Soggiorno abituale
Si considera dove la persona soggiorna abitualmente, sulla base dei fatti e dei periodi rilevanti.
4 · Cittadinanza e accordo tra autorità
Se i criteri precedenti non risolvono il conflitto, possono rilevare cittadinanza e procedura amichevole tra gli Stati, secondo il testo del trattato.
Parte VI · Prova
6. Come documentare seriamente una residenza fiscale estera
La prova non dipende da un singolo documento. È l’insieme coerente degli elementi a rendere credibile e difendibile il trasferimento.
Vita quotidiana all’estero
Contratto di locazione o titolo sull’abitazione, utenze e consumi, ingressi e spostamenti, assicurazioni, telefonia, trasporti e altri elementi coerenti con l’effettiva permanenza.
Inserimento economico
Certificato di residenza fiscale estera, dichiarazioni dei redditi, imposte versate, contratto di lavoro o attività professionale, previdenza, conti utilizzati per le spese ordinarie.
Centro della vita personale
Famiglia, scuola dei figli, assistenza sanitaria, iscrizioni locali, attività sociali e altri elementi idonei a mostrare dove si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari.
6.1 Il dossier deve essere costruito prima dell’accertamento
Raccogliere le prove soltanto quando arriva una contestazione espone al rischio di lacune, documenti indisponibili e incoerenze temporali. Una corretta pianificazione del trasferimento dovrebbe includere un fascicolo documentale aggiornato anno per anno.
Parte VII · Attività economica
7. Ditta individuale, professionisti e società: il trasferimento personale non sposta automaticamente l’attività
Per l’imprenditore individuale o il professionista, residenza personale e tassazione dell’attività sono profili collegati ma non coincidenti. Occorre verificare dove l’attività è effettivamente esercitata, dove vengono concluse e gestite le operazioni, quali redditi conservano fonte italiana e se esistono basi fisse o stabili organizzazioni ai sensi della normativa interna e della Convenzione applicabile.
7.1 Società estere amministrate dall’Italia
Per società ed enti, l’art. 73 TUIR considera alternativamente la sede legale, la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. Una società formalmente costituita all’estero può quindi presentare un rischio di residenza fiscale italiana se le decisioni strategiche o la gestione corrente sono, in concreto, svolte dall’Italia.
Parte VIII · Conseguenze
8. Cosa può accadere se l’Agenzia delle Entrate considera ancora residente il contribuente
La riqualificazione della residenza può incidere su più fronti contemporaneamente. In particolare possono emergere recuperi d’imposta sui redditi esteri, interessi e sanzioni, obblighi di monitoraggio fiscale per attività detenute fuori dall’Italia, eventuali imposte patrimoniali estere dovute in Italia nei casi previsti, oltre a controversie sul credito per le imposte pagate all’estero e sull’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni.
| Area | Possibile contestazione | Difesa preventiva |
|---|---|---|
| Redditi esteri | Tassazione in Italia secondo il principio mondiale. | Verifica della residenza e della Convenzione applicabile. |
| Attività estere | Contestazioni sul monitoraggio fiscale e sulle relative imposte patrimoniali, quando dovute. | Mappatura annuale di conti, investimenti, immobili e partecipazioni. |
| Doppia imposizione | Tassazione concorrente in due Stati. | Crediti d’imposta, regole convenzionali e, ove necessario, procedure amichevoli. |
| Società estera | Residenza fiscale italiana dell’ente. | Governance, sostanza, direzione effettiva e gestione ordinaria documentate. |
Assistenza professionale
9. La specializzazione dello Studio nella residenza fiscale internazionale
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste persone fisiche, professionisti, imprenditori e titolari di partecipazioni nella pianificazione e nella verifica giuridico-fiscale del trasferimento di residenza all’estero, con particolare attenzione ai collegamenti residui con l’Italia e ai rischi di contestazione.
Analisi preventiva
Verifica dei criteri dell’art. 2 TUIR, calendario delle presenze, AIRE, abitazioni, famiglia, attività professionale, società, partecipazioni e Convenzione internazionale applicabile.
Audit di coerenza
Controllo della documentazione, dei legami rimasti in Italia, del trattamento dei redditi, del quadro RW e della coerenza tra posizione anagrafica, fiscale e sostanziale.
Difesa tributaria
Esame degli atti, ricostruzione della prova, interlocuzione con l’Amministrazione e assistenza nel contenzioso, anche con profili internazionali.
FAQ
10. Domande frequenti sulla residenza fiscale all’estero
Basta iscriversi all’AIRE per non pagare più le imposte in Italia?
No. L’AIRE è importante, ma la residenza fiscale dipende anche da residenza civilistica, domicilio e presenza fisica. Inoltre alcuni redditi di fonte italiana possono restare imponibili in Italia anche per i non residenti.
Se sto in Italia meno di 183 giorni sono automaticamente non residente?
No. Una presenza inferiore a 183 giorni esclude soltanto quel particolare criterio temporale, ma non impedisce che la residenza fiscale derivi dalla residenza civilistica o dal domicilio.
Se sono iscritto all’anagrafe italiana posso provare di essere fiscalmente residente all’estero?
Per i periodi d’imposta dal 2024, il testo vigente dell’art. 2 TUIR qualifica l’iscrizione anagrafica come presunzione relativa, quindi ammette prova contraria. Per periodi precedenti occorre applicare la disciplina allora vigente.
La Cassazione n. 24972/2026 vale anche per il 2026?
La decisione è stata depositata nel 2026, ma riguarda gli anni d’imposta 2008-2010 e applica il vecchio testo dell’art. 2 TUIR. È quindi essenziale distinguere la data della sentenza dagli anni fiscali oggetto di giudizio.
Posso lavorare da remoto dall’Italia per una società estera senza diventare residente?
Dipende dai giorni di presenza e dagli altri criteri di collegamento. Devono inoltre essere valutati separatamente il luogo di produzione del reddito, gli obblighi fiscali e previdenziali e l’eventuale Convenzione internazionale.
Quali documenti conviene conservare?
Certificazione di residenza fiscale estera, documentazione abitativa, utenze, contratti di lavoro o attività, dichiarazioni e imposte estere, conti utilizzati per la vita quotidiana, documentazione familiare e ogni elemento coerente con l’effettivo centro della vita all’estero.
Riferimenti
11. Fonti normative e giurisprudenziali essenziali
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2, 3 e 73.
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 1, riforma della residenza fiscale delle persone fisiche.
- D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, in materia di monitoraggio fiscale.
- Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile tra Italia e Stato estero interessato.
- Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 3 settembre 2026, n. 24972, relativa ai periodi d’imposta 2008-2010.


