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Crypto-truffe e tutela del consumatore: la sentenza Tribunale Gorizia 120/25 r.g. 326/2024 apre nuovi scenari
Rimborso Truffa Trading Online. Commenti alla sentenza del Tribunale di Gorizia del 14 Maggio 2025 n. 120/25 su R.G. 326/24.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→
Il caso in breve
Con la sentenza n. 120/2025 emessa il , il Tribunale di Gorizia ha condannato XXXXXXXXXX (società estera operante nel settore delle cryptovalute) a restituire 11.280 € all’investitore XXXXXXXX, vittima di un raggiro orchestrato tramite piattaforme di trading non regolamentate. Il ricorrente era difeso dal nostro Studio.
Il Giudice ha dichiarato la nullità del contratto per violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 67-bis ss. Cod. Cons. e 21-23 TUF.
Perché la decisione è importante
- Estende le tutele del Cod. Cons. e del TUF alle piattaforme crypto iscritte all’OAM.
- Sancisce che la semplice spunta online di “termini & condizioni” non basta a informare adeguatamente il consumatore.
- Conferma la competenza del giudice italiano anche quando il provider ha sede estera ma opera su clienti residenti in Italia.
- Afferma la nullità relativa di protezione: se mancano disclosure chiare, il cliente ha diritto alla ripetizione dell’indebito.
La cornice normativa richiamata
1. Codice del Consumo (artt. 67-bis → 67-octiesdecies)
Il fornitore deve:
- dichiarare identità e licenze;
- illustrare rischi, costi, meccanismi di prezzo;
- fornire un supporto duraturo (contratto in italiano, scaricabile e conservabile).
2. TUF (artt. 21 e 23)
L’intermediario è tenuto a profilare il cliente e a consegnare contratti in forma scritta; la violazione comporta nullità e ripetizione delle somme.
Rimborso Truffa Trading. La motivazione del Tribunale
Il Giudice ha evidenziato che XXXXXXXXX:
- non ha dimostrato di aver eseguito adequate KYC né di aver spiegato la natura speculativa degli investimenti;
- ha consentito la registrazione mediante mera fotografia del documento e “selfie” in lingua inglese, inidonei a verificare la reale comprensione del cliente;
- non ha fornito copia del contratto in formato duraturo, violando la forma scritta richiesta dal TUF.
In particolare, il Giudice di prime cure afferma come: “È da ritenersi come i bitcoin (la criptovaluta più nota) rappresentano uno strumento finanziario costituito da una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer. L’operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti è qualificabile dal lato dell’operatore come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori (cfr., sul punto Trib. Verona, Sent. n. 195/2017). Si osserva poi come la stessa Banca d’Italia, nel dare una definizione al fenomeno delle criptovalute, abbia osservato come le stesse costituiscono una rappresentazione digitale di valore e sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento. Possono essere trasferite, conservate o negoziate elettronicamente (cfr. comunicazione della Banca d’Italia del 30.1.2015, pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015). In tale occasione la Banca d’Italia, condividendo le preoccupazioni espresse dall’EBA (European Banking Authority) nel 2014, aveva peraltro invitato gli operatori a valutare con attenzione i rischi, precisando che “le concrete modalità di funzionamento degli schemi di VV possono integrare nell’ordinamento nazionale la violazione…dell’art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento”.
Non si può infine dubitare come le criptovalute abbiano un carattere finanziario, in quanto sono per lo più oggetto di negoziazione a scopo di investimento/speculazione, in una prospettiva in cui il detentore cerca di ottenere un guadagno sfruttando la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Si rammenta infatti come la Suprema Corte, nel dare una definizione di prodotto finanziario a scopo d’investimento, abbia affermato come “la nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 2736/13). Si osserva altresì che tale impostazione è stata sposata anche dalla CONSOB, la quale a sua volta si è trovata ad occuparsi di soggetti operanti nel mercato delle valute virtuali; nella delibera n. 20241/2017 (ma cfr. nello stesso senso le delibere 20908/2019, 20346/2019 e 20694, in materia di offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti in criptovalute) la CONSOB afferma che “la nozione di investimento di natura finanziaria implica la compresenza di tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l’assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale”. Nel corpo motivazionale della predetta delibera, coerentemente, l’Autorità Garante prosegue precisando che a queste condizioni l’offerta della valuta virtuale deve ritenersi “prodotto finanziario” oggetto di offerta al pubblico.”
Ne deriva la nullità del rapporto e l’ordine di restituzione delle somme, con interessi e spese legali a carico della resistente.
L’esperienza dello Studio Bertaggia nel recupero di fondi da crypto-truffe
Negli ultimi cinque anni abbiamo intentato numerose azioni civili e ricorsi ABF contro broker esteri, banche d’appoggio e exchanger crypto. Il nuovo successo del caso in esame conferma la validità di una strategia fondata su:
- raccolta forense dei log di pagamento e wallet chain-analysis;
- invio di diffide mirate basate su Cod. Consumo, TUF e D.Lgs 231/2007 (AML);
- azione giudiziaria selettiva verso il soggetto con maggiore enforcement patrimoniale (exchanger, banca, PSP);
- richiesta di sequestro conservativo quando il rischio di dispersione è elevato.
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Linee guida per le vittime di trading online
Se sospetti di essere stato truffato:
- Sospendi subito ogni bonifico o carta verso il broker.
- Conserva estratti conto, e-mail, chat, registrazioni telefoniche.
- Presenta querela entro 90 giorni dall’evento.
- Richiedi report chain-analysis per rintracciare i wallet.
- Contattaci per valutare un’azione di restituzione o risarcimento.
Rimborso Truffa Trading. Conclusioni
La sentenza di Gorizia conferma che la normativa italiana, se correttamente invocata, offre strumenti efficaci per recuperare quanto perduto in operazioni crypto. Il successo ottenuto dal nostro Studio dimostra che la strada giudiziaria può risultare vincente, purché sostenuta da un preciso impianto probatorio e da competenze specialistiche in diritto dei mercati finanziari e antiriciclaggio.
Hai investito su piattaforme estere e non riesci a rientrare delle somme? Scrivici a info@avvocatobertaggia.com oppure chiama +393483610420: valuteremo insieme la strategia più rapida ed efficace.
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Articolo aggiornato al 03 Luglio 2025