RISCHI SOCIETÀ OFFSHORE ESTEROVESTITE
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Rischi Società Offshore Esterovestite. Conseguenze derivanti dall’apertura di società “offshore” prive di reale sostanza
Rischi società offshore esterovestite. Navigando online, ci si può imbattere facilmente in numerosi siti che offrono la possibilità di aprire società “offshore”, spesso in “Paradisi Fiscali” situati in diverse parti del mondo, anche a distanza ed a costi contenuti. Tuttavia, queste operazioni, se non supportate da un reale costrutto economico, possono rivelarsi estremamente pericolose, soprattutto in considerazione della normativa italiana vigente, che prevede conseguenze sanzionatorie molto serie, non solo di natura pecuniaria, ma anche penale.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
dal 2024 sono residenti in Italia le società/enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato almeno uno dei seguenti collegamenti:
sede legale oppure
sede di direzione effettiva (luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche) oppure
gestione ordinaria in via principale (prevalente day‑to‑day management).
Queste regole sostituiscono i precedenti riferimenti a “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale”.
Rischi Società Offshore Esterovestite. Conseguenze legali possibili:
- Sanzioni tributarie non penali relative a imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi:
- D.Lgs. 471/1997, Art. 1 (omessa dichiarazione Redditi/IRAP): sanzione fino al 120% dell’imposta dovuta (con minimi ed eventuali riduzioni se la dichiarazione viene presentata entro il periodo d’imposta successivo).
- D.Lgs. 471/1997, Art. 5 (omessa dichiarazione IVA): sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta (minimo edittale generalmente €250), con possibili riduzioni in caso di regolarizzazione.
- Reati relativi a imposte sui redditi e sul valore aggiunto:
- D.Lgs. 74/2000, Art. 5 (omessa dichiarazione): soglia di €50.000 per singola imposta; reclusione 2–5 anni.
Per approfondire: reati fiscali in Italia → (tabella aggiornata più sotto)→
Il fenomeno dell’esterovestizione
Il termine “esterovestizione” (foreign dressed companies) si riferisce a una società o a un gruppo societario che, tramite tecniche di pianificazione fiscale internazionale, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero, spesso in Stati con un regime fiscale più favorevole, all’unico fine di evadere le imposte nel Paese di effettiva residenza fiscale.
Residenza fiscale (criteri aggiornati). Secondo l’articolo 73, comma 3, TUIR (testo vigente), una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio dello Stato la sede legale oppure la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale. I criteri sono alternativi.
Questa impostazione si coordina con il principio della tassazione su base mondiale (worldwide principle) adottato dall’Italia e dalla maggior parte dei Paesi occidentali. A differenza di giurisdizioni con impostazione territoriale (ad es. Hong Kong o Panama), l’Italia tassa i soggetti residenti a prescindere dal luogo di produzione del reddito.
L’Amministrazione finanziaria italiana applica il principio per cui i redditi dei soggetti residenti sono soggetti a tassazione in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti.
Criteri per determinare la residenza fiscale:
Le disposizioni per le società stabilite dall’art. 73 del TUIR attribuiscono particolare rilevanza non solo al dato formale della sede legale, ma anche agli aspetti sostanziali.
- La sede di direzione effettiva (place of effective management) è il luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso.
- La gestione ordinaria in via principale indica il luogo in cui si svolgono in via prevalente le attività operative quotidiane (day‑to‑day management).
Per quanto riguarda l’oggetto dell’impresa, restano utili — sul piano probatorio — le indicazioni dei commi 4 e 5 dell’art. 73 TUIR circa l’attività effettivamente esercitata, la legge e gli atti societari (statuto/atto costitutivo) nelle forme richieste.
Per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’amministrazione/direzione effettiva, occorrerà fare riferimento alla situazione di fatto e individuare il luogo in cui gli amministratori della società esercitano stabilmente l’attività direttiva.
L’articolo 4, paragrafo 3, del modello di Convenzione OCSE (2017 update), per evitare fenomeni di doppia imposizione, prevede che, se una società è considerata residente in due diversi Stati, la residenza fiscale della persona giuridica sia individuata sulla base di un accordo amichevole fra le autorità competenti (mutual agreement), tenendo conto, tra l’altro, del place of effective management, del luogo di incorporazione e di altri fattori rilevanti.
L’Italia ha precisato nelle proprie osservazioni al Modello OCSE che, oltre alla “direzione effettiva”, assume rilievo anche il luogo in cui viene svolta l’attività principale dell’impresa.
Secondo la giurisprudenza, la sede effettiva della società è il luogo in cui la società svolge la prevalente attività direttiva e amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi.
L’onere della prova spetta, in via generale, all’Amministrazione finanziaria che contesti la fittizia collocazione estera; il contribuente può comunque fornire prova contraria dimostrando la sostanza estera.
Spesso si vive nell’errata convinzione che basti costituire una società all’estero per usufruire dei suoi “vantaggi”. Tuttavia, come si può sostenere che l’amministrazione sia condotta dall’estero quando, nella maggior parte dei casi, l’imprenditore o l’amministratore non si è mai recato in loco? Questo è particolarmente rilevante nei casi di “paradisi fiscali” situati oltreoceano.
La rilevanza dell’esterovestizione nell’imposizione fiscale:
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per individuare la residenza fiscale di una società o di un ente estero, occorre fare riferimento al criterio della “sede effettiva”. La sede dell’amministrazione, contrapposta alla sede legale, coincide con la “sede effettiva” dell’impresa estera, intesa come il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee.
La sede effettiva può essere definita come il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. È il luogo in cui si concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell’ente, nonché i rapporti economici che questo intrattiene con i terzi.
Per determinare il luogo della sede della attività economica di una società, occorre prendere in considerazione un complesso di fattori: la sede statutaria; il luogo dell’amministrazione centrale; il luogo di riunione dei dirigenti societari; il luogo in cui viene adottata la politica generale della società; il luogo di riunione delle assemblee generali; la tenuta dei documenti amministrativi e contabili; lo svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie e bancarie.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6476 del 9 marzo 2021, ha ribadito che, se le decisioni concrete riguardanti la direzione e la gestione delle attività di impresa vengono adottate in Italia, anche una società che ha fissato la residenza all’estero deve essere considerata fiscalmente residente nel territorio italiano.
Giurisprudenza recente (integrazione): la Cassazione ha riaffermato che è decisivo il luogo ove si assumono le decisioni fondamentali di management (Cass. 6476/2021) e che l’esterovestizione ricorre in presenza di strutture di puro artificio (Cass. 26538/2022). Ulteriori conferme del 2022 (es. ord. 8297/2022).
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Esaminiamo ora i punti chiave della recente interpretazione giurisprudenziale:
Sede di Direzione Effettiva: definita come il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche che riguardano l’ente nel suo complesso. Le attività di mera supervisione dei soci non rientrano nell’ambito, se non implicano gestione amministrativa. La nuova definizione mira a ridurre le ambiguità del passato.
Gestione Ordinaria in Via Principale: indica il luogo in cui vengono svolte le attività operative quotidiane dell’ente (day‑to‑day management), chiarendo che la residenza può essere stabilita anche in base alla gestione operativa prevalente.
Riduzione delle Ambiguità e dei Contenziosi: le modifiche puntano a rafforzare la certezza del diritto e prevenire contenziosi, evitando interpretazioni arbitrarie.
Allineamento con le Prassi Internazionali: maggiore coerenza con il place of effective management delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Implicazioni per l’Esterovestizione e la Stabile Organizzazione: chiariti i confini tra residenza fiscale e presenza di stabile organizzazione.
Persistenti Questioni Aperte: permangono profili di coordinamento (es. con imposte indirette o profili successori) che potrebbero richiedere futuri interventi.
Rilevanza IVA dell’esterovestizione:
L’art. 4 del DPR 633/1972 stabilisce che tutte le attività imprenditoriali svolte in Italia sono soggette a IVA. In base alla normativa vigente, è possibile che tutte le operazioni della potenziale società esterovestita, anziché essere considerate operazioni intracomunitarie o territorialmente non rilevanti, siano assoggettate a IVA in Italia.
Inciso operativo: per le prestazioni di servizi “generiche”, la territorialità segue, di regola, la sede del committente (art. 7‑ter DPR 633/72), con deroghe specifiche (7‑quater/7‑septies). “Impresa” ai fini IVA è definita dall’art. 4 DPR 633/72.
Rischi Società Offshore Esterovestite. Implicazioni penali e fiscali:
È fondamentale valutare attentamente le conseguenze, dal punto di vista penale e tributario, dell’esterovestizione, distinguendo tra evasione fiscale internazionale e mera elusione fiscale. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, anche se restano possibili sanzioni amministrative tributarie.
Ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale), costituiscono abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Nella maggior parte dei casi, la fattispecie penalmente rilevante in caso di accertata esterovestizione è l’omessa presentazione in Italia delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e all’IVA.
In sintesi, quando l’impresa ha sede all’estero ma la maggior parte dell’attività si svolge in Italia, e la residenza fiscale è fittiziamente localizzata all’estero, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata in Italia.
Sanzioni amministrative (riforma 2024)
Violazione | Disciplina (linee principali) |
---|---|
Omessa dichiarazione IVA | Sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta (minimo €250). Riduzioni in caso di regolarizzazione. |
Omessa dichiarazione Redditi/IRAP | Fino al 120% dell’imposta dovuta (con minimi); previste riduzioni se presentata entro il periodo successivo. |
Indebita compensazione (profili amministrativi) | Regime differenziato tra crediti non spettanti e inesistenti, con coordinamento ai profili penali (art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000). |
Reati tributari (D.Lgs. 74/2000) – quadro sanzionatorio attuale
Reato | Descrizione | Cornice edittale |
---|---|---|
Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta con fatture/documenti falsi | Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di documenti per operazioni inesistenti. | Reclusione 4–8 anni. |
Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta con altri artifici | Frodi contabili e mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento. | Reclusione 3–8 anni. |
Art. 4 – Dichiarazione infedele | Indicazione di elementi attivi inferiori/passivi inesistenti oltre soglie. | Reclusione 2–4 anni e 6 mesi. |
Art. 5 – Omessa dichiarazione | Mancata presentazione di dichiarazioni Redditi/IVA; soglia €50.000 per singola imposta. | Reclusione 2–5 anni. |
Art. 8 – Emissione di fatture/documenti falsi | Emissione per consentire evasione a terzi. | Reclusione 4–8 anni. |
Art. 10 – Occultamento/distruzione documenti contabili | Per impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. | Reclusione 3–7 anni. |
Art. 10‑quater – Indebita compensazione | Uso in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti oltre soglie. | Non spettanti: 6 mesi–2 anni • Inesistenti: 1 anno e 6 mesi–6 anni. |
Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento | Atti fraudolenti per rendere inefficace la riscossione coattiva. | Reclusione 6 mesi–4 anni. |
Ma, per una disamina completa dell’esterovestizione, è indispensabile leggere i commi 5‑bis e 5‑ter dell’art. 73 TUIR:
Comma 5‑bis: salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione/direzione effettiva di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, se sono controllati (anche indirettamente) da soggetti residenti o se sono amministrati da un organo composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
Comma 5‑ter: per la verifica del controllo si considera la situazione alla chiusura dell’esercizio; per le persone fisiche rilevano anche i voti dei familiari ex art. 5, comma 5.
Il comma 5‑bis introduce una presunzione relativa superabile dal contribuente dimostrando la sostanza estera (radicamento di direzione effettiva e gestione ordinaria all’estero). L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28/E/2006, ha chiarito che, in tal caso, il soggetto estero si considera residente in Italia a tutti gli effetti, salvo prova contraria.
Esempi di prova contraria: insediamenti produttivi/commerciali effettivi e giustificati, autonomia gestionale dei country manager, governance e contabilità in loco, banking operativo estero.
Con la raccomandazione 2012/772/UE, la Commissione Europea ha definito “costruzione di puro artificio” come priva di sostanza commerciale.
Giurisprudenza: Cass. 43809/2015 (Lussemburgo/marchi – tre concetti fondamentali: artificio, finalità prevalente di elusione, libertà di scelta); Cass. 8297/2022 e 26538/2022 sull’esterovestizione.
Rischi Società Offshore Esterovestite. Conclusioni
Le novità 2024‑2025 hanno reso più chiari i criteri di residenza fiscale (art. 73 TUIR) e rimodulato alcune sanzioni. La sostanza – direzione effettiva e gestione ordinaria – è decisiva per evitare contestazioni di esterovestizione. Documenti, governance e operatività in loco sono la migliore difesa.
Perché rivolgersi allo Studio Internazionale Bertaggia: supporto completo in pianificazione societaria internazionale, compliance, difesa in accertamenti e remediation (verbali CdA, deleghe, banking, contratti, policy). Offriamo valutazione del rischio, piano d’azione e assistenza nei rapporti con l’Amministrazione.
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Domande frequenti
Quando una società estera è “esterovestita”?
Quando ricorre in Italia almeno uno dei criteri ex art. 73 TUIR (sede legale; sede di direzione effettiva; gestione ordinaria in via principale) e, in concreto, il baricentro decisionale/operativo è qui.
Come si prova la sostanza estera?
Uffici e personale in loco, verbali CdA all’estero, deleghe operative, conti e fornitori esteri, libri e adempimenti locali, autonomia dei country manager.
L’IVA può essere dovuta in Italia se mi “gestisco” da qui?
Sì, per regole di territorialità (art. 7‑ter e seguenti DPR 633/72) e in base alla concreta operatività.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Rischi Società Offshore Esterovestite, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 29 Agosto 2025