Spese straordinarie nel mantenimento dei figli: criteri, prova e rimborso
In separazione e divorzio, la gestione delle spese straordinarie (cioè quelle non assorbite dall’assegno periodico) è uno dei principali fattori di contenzioso tra genitori.
In questa guida operativa (aggiornata a gennaio 2026) chiarisco come la giurisprudenza più recente interpreta la “straordinarietà”, quando serve l’accordo preventivo, quali documenti conservare e come impostare clausole efficaci in sede di accordo o sentenza.
Articolo a cura dell‘Avvocato Elisabetta Vastaroli→
L’Assegno Ordinario è solo la punta dell’iceberg.
Nella pratica legale di separazioni e divorzi, assistiamo spesso a una sorta di “miopia giudiziaria”: il conflitto si concentra quasi ossessivamente sul quantum dell’assegno periodico ordinario.
Tuttavia, la possibilità di vivere dignitosamente per il genitore obbligato al pagamento e la vera stabilità economica del genitore e del figlio nel post-separazione si gioca su un terreno molto più instabile: quello delle spese straordinarie. Spese straordinarie figli.
Quadro normativo essenziale (Italia): la ripartizione delle spese per i figli va letta alla luce del principio di proporzionalità e del superiore interesse del minore, richiamati nelle decisioni su affidamento e mantenimento.
In concreto, la corretta qualificazione di una spesa come “ordinaria” o “straordinaria” incide su: (i) modalità di decisione tra i genitori, (ii) rimborsabilità, (iii) esecutività e recupero.
Sottovalutare la disciplina di queste spese significa lasciare una porta aperta a anni di contenziosi.
A fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione con la fondamentale ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, che oggi rappresenta il punto di riferimento imprescindibile.
Il Caso: Quando lo status socio-economico non basta a rendere “ordinaria” una spesa
La vicenda analizzata dagli Ermellini riguarda il figlio di due professionisti (un avvocato e un architetto).
La madre aveva chiesto il rimborso del 50% di ingenti spese sostenute per l’iscrizione del figlio all’Università Bocconi di Milano, inclusi i costi di vitto, alloggio e trasporti nella città meneghina.
Mentre il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione con una motivazione apparentemente logica: data l’elevata condizione socio-culturale dei genitori, era “prevedibile” che il figlio avrebbe frequentato un ateneo privato di prestigio.
Pertanto, secondo i giudici di secondo grado, tali costi dovevano considerarsi già ricompresi nel generoso assegno di mantenimento ordinario.
La Lezione della Cassazione: Il criterio dell’Attualità e della Ponderatezza
La Suprema Corte ha cassato questa impostazione, fissando un principio di diritto che ogni genitore dovrebbe conoscere: la straordinarietà di una spesa non dipende solo
dal reddito dei genitori, ma dalla sua prevedibilità “in concreto” al momento della fissazione dell’assegno.
I punti chiave della sentenza sono netti:
- Il fattore temporale: Nel caso in esame, i genitori si erano separati quando il bambino aveva solo 4 anni. La Cassazione ha chiarito che le esigenze di un bambino piccolo (accudimento e cura) sono radicalmente diverse da quelle di un giovane adulto.
- Mancanza di Attualità: Una spesa che si manifesterà dopo quindici anni non può essere definita “prevedibile” o “ponderabile” nel momento in cui si decide l’assegno di mantenimento. Non è possibile, cioè, obbligare un genitore a coprire forfettariamente oggi esborsi futuri del tutto ipotetici.
- Il principio di Proporzionalità: Includere oneri così ingenti nell’assegno ordinario rischierebbe di sacrificare i bisogni primari e immediati del minore o di imporre al genitore obbligato uno sforzo economico non giustificato nel presente.
Aggiornamento operativo (gennaio 2026): i criteri di prevedibilità/ponderabilità “in concreto” restano centrali anche negli orientamenti più recenti, con attenzione pratica a:
(i) distinzione tra spese “programmate” e spese “imprevedibili/indifferibili”,
(ii) prova del consenso o dell’urgenza,
(iii) qualità della documentazione (ricevute, fatture, tracciabilità e comunicazioni tra genitori).
In sede di accordo, è consigliabile disciplinare tempi di risposta, modalità di dissenso e canali di comunicazione (PEC/e-mail) per ridurre contestazioni future.
Tabella pratica: come qualificare una spesa (criteri di valutazione)
| Criterio | Cosa significa in pratica | Domanda guida | Prova/documenti utili |
|---|---|---|---|
| Prevedibilità “in concreto” | Non basta che la spesa sia “probabile” in astratto: va valutata rispetto all’età del figlio e al momento in cui si è fissato l’assegno. | Era ragionevole includerla nell’assegno al tempo della separazione/divorzio? | Verbali/accordi, condizioni economiche del tempo, età del minore, contesto familiare. |
| Attualità/Ponderatezza | Spese lontane nel tempo sono difficili da “forfetizzare” oggi senza comprimere bisogni attuali. | La spesa era concretamente ponderabile (importo/tempo/necessità)? | Preventivi, piani di spesa, comunicazioni anticipate, comparazioni di costo. |
| Proporzionalità | La ripartizione deve restare sostenibile per entrambi e coerente con le risorse complessive. | Incide in modo eccessivo sull’equilibrio economico attuale? | Dichiarazioni reddituali, ISEE, estratti, prova di altre spese essenziali. |
| Urgenza/Indifferibilità | Per alcune spese (es. sanitarie urgenti) può non essere possibile attendere il consenso preventivo. | Si poteva ragionevolmente attendere una decisione condivisa? | Certificazioni mediche, referti, indicazioni di urgenza, timestamp comunicazioni. |
Le due facce della “Straordinarietà”
La sentenza in commento ribadisce anche l’importante distinzione procedurale tra le tipologie di spesa, fondamentale per la strategia di recupero crediti:
- Spese Straordinarie “Routinarie”: Sono quelle che, pur esterne all’assegno fisso, sono sostanzialmente certe nel loro verificarsi (es. libri scolastici o visite mediche di controllo). Per queste, il genitore può agire direttamente con atto di precetto basandosi sulla sentenza di separazione, purché alleghi i giustificativi di spesa.
- Spese Straordinarie “Tout Court”: Sono gli esborsi imprevedibili e imponderabili (come il caso dell’università privata o interventi medici urgenti). Qui è necessario un accertamento giudiziale ex post o la prova del consenso tra i genitori per ottenerne il rimborso.
Tabella pratica: “routinarie” vs “tout court” (cosa cambia)
| Tipologia | Esempi tipici | Serve accordo preventivo? | Come si chiede il rimborso |
|---|---|---|---|
| Straordinarie “routinarie” | Libri scolastici, attività prevedibili, controlli medici programmati | Spesso no (se già previste/protocollo), ma dipende da accordo/sentenza | Allegare giustificativi; possibile azione esecutiva se titolo e clausole sono chiari |
| Straordinarie “tout court” | Università privata, spese sanitarie urgenti, decisioni non programmabili | Di regola sì, salvo urgenza/indifferibilità | Prova di consenso o urgenza; se contestata, può servire accertamento giudiziale |
Perché la disciplina va scritta “su misura”
Molto spesso il conflitto post-separazione nasce perché ci si affida a protocolli dei tribunali in modo acritico.
Sebbene questi strumenti (come i protocolli di Milano, Roma o delle Marche) offrano elenchi utili, la Cassazione ci ricorda che ogni decisione deve essere ancorata alle peculiarità del caso concreto.
È essenziale che in sede di separazione o divorzio non ci si concentri solo sulla determinazione dell’importo del contributo ordinario di mantenimento, ma ci si assicuri che:
- Vengano definiti i tempi e le modalità per esprimere il dissenso (evitando il silenzio-assenso se non desiderato). Come si evince dalla sentenza spesso il dissenso non ci assicura che si vada esenti dal dover ugualmente contribuire alla spesa.
- Sia chiaro quali spese richiedano l’accordo preventivo e quali siano urgenti e indifferibili.
- Venga stabilito con precisione come documentare le spese per garantire l’esecutività del rimborso.
Consiglio pratico: inserire in accordo/sentenza una clausola che definisca:
(1) canale di comunicazione (PEC/e-mail),
(2) termine per rispondere (es. 5–10 giorni),
(3) regola su urgenze (spese sanitarie indifferibili),
(4) elenco documenti minimi (fattura/ricevuta + prova pagamento + comunicazione).
Spese straordinarie figli. Conclusione
La sentenza n. 7169/2024 è un monito per chi crede che la partita economica si chiuda con la firma sull’assegno mensile.
La corretta gestione delle spese straordinarie è ciò che garantisce realmente il rispetto del principio di proporzionalità e, soprattutto, la tutela degli interessi di entrambi i genitori e del figlio nel lungo periodo.
Se hai dubbi sulla ripartizione delle spese per i tuoi figli o se devi recuperare importi anticipati, il nostro Studio può aiutarti a navigare tra i nuovi orientamenti della Cassazione per proteggere i tuoi diritti e la serenità della tua famiglia.
Perché rivolgersi allo Studio Bertaggia
La gestione delle spese straordinarie richiede una strategia “preventiva” (clausole chiare, procedure di consenso/dissenso, tracciabilità) e una strategia “difensiva” (raccolta prove, contestazioni, rimborso e recupero coattivo).
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia offre assistenza completa: dalla redazione degli accordi alla tutela in giudizio, con approccio pratico orientato a ridurre i contenziosi e a massimizzare l’efficacia del titolo esecutivo.
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FAQ – Spese straordinarie figli
Che differenza c’è tra spese ordinarie e spese straordinarie?
In linea generale, le spese ordinarie sono quelle ricorrenti e prevedibili, tipicamente assorbite dall’assegno mensile (vita quotidiana del minore).
Le spese straordinarie sono spese ulteriori, spesso non periodiche, che possono richiedere regole specifiche su consenso, urgenza e documentazione.
Serve sempre l’accordo preventivo dell’altro genitore?
Non sempre: dipende da quanto stabilito in sentenza/accordo e dalla natura della spesa.
Per spese programmate e “routinarie” può bastare la documentazione; per spese imprevedibili o di importo rilevante, l’accordo è spesso necessario, salvo urgenza/indifferibilità.
Come dimostro il diritto al rimborso?
È essenziale conservare: fatture/ricevute, prova del pagamento (tracciabilità), comunicazioni inviate all’altro genitore (richiesta di consenso o informativa),
eventuali certificazioni di urgenza (in ambito sanitario) e ogni documento utile a dimostrare necessità e proporzionalità della spesa.
Se l’altro genitore non risponde, vale il silenzio-assenso?
Dipende da come è regolato l’accordo e dalla prassi applicata nel caso concreto. Proprio per ridurre contenzioso, è consigliabile inserire clausole che disciplinino tempi e modalità di dissenso,
evitando ambiguità e contestazioni ex post.
Posso procedere subito con il recupero forzoso (precetto/pignoramento)?
In alcuni casi sì, se esiste un titolo (sentenza/accordo omologato) con clausole sufficientemente chiare e se la spesa è documentata in modo idoneo.
In altri casi può essere necessario un accertamento giudiziale ex post o dimostrare il consenso preventivo.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Spese straorinarie figli, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 10 Febbraio 2026


